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Sentenza

Volontari in ferma breve e proscioglimento per insufficiente rendimento....
Volontari in ferma breve e proscioglimento per insufficiente rendimento.
Il provvedimento di proscioglimento per insufficiente rendimento emesso nei confronti del militare in ferma breve, non ha natura sanzionatoria, ma si configura come una misura, di carattere sostanzialmente vincolato.

Principio

Il provvedimento di proscioglimento per insufficiente rendimento emesso nei confronti del militare in ferma breve, non ha natura sanzionatoria, ma si configura come una misura, di carattere sostanzialmente vincolato, diretta a garantire il buon funzionamento delle Forze armate mediante l'eliminazione delle carenze incidenti sul regolare e corretto svolgimento del servizio.

Cons. St., Sez. IV, 11 aprile 2017, n. 1689
Pubblicato il 11/04/2017

N. 01689/2017REG.PROV.COLL.

N. 04938/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4938 del 2010, proposto da:
Guerrino Fiorucci, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Funari C.F. FNRNTN27L09D086I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Girolamo Da Carpi N1;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
186° Reggimento Paracadutisti "Folgore", Esercito Italiano - Reparto Comandi e Supporti Tattici - Pozzuolo del Friuli non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 06129/2009, resa tra le parti, concernente proscioglimento dalla ferma breve


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2017 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati P. Pompei su delega di A. Funari, Avv.to dello Stato B. Fiducia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente in primo grado ha impugnato il provvedimento con cui le competenti Autorità militari – in data 23.3.2004 – ne hanno disposto il proscioglimento dalla ferma breve da lui precedentemente contratta, per protratto insufficiente rendimento.

Con la sentenza in epigrafe indicata l'adito Tribunale ha respinto il gravame, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della decisione il Tribunale ha in sostanza evidenziato che il proscioglimento per insufficiente rendimento del militare in ferma breve non ha natura sanzionatoria ma si configura come una misura, di carattere sostanzialmente vincolato, volta a garantire il buon funzionamento delle FF.AA. mediante l'eliminazione delle carenze incidenti sul regolare espletamento del servizio.

Nella specie, secondo il Tribunale, i giudizi riportati dall'interessato integravano, obiettivamente, gli estremi della fattispecie divisata all'art.8, comma 2, lett. b, punto 2, del D.P.R. 332/97.

La sentenza è stata impugnata dal soccombente il quale ne ha chiesto l'integrale riforma, deducendo quattro motivi di impugnazione.

Si è costituita l'Amministrazione della Difesa, domandando il rigetto dell'avverso gravame.

Le parti hanno depositato memorie e note di replica, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All'udienza del 6 aprile 2017 l'appello è stato spedito in decisione.

L'appello è infondato e va pertanto respinto, con integrale conferma della gravata sentenza.

Con il primo e secondo motivo, che vanno unitariamente scrutinati attesa la reciproca interconnessione, l'appellante lamenta la mancata considerazione da parte del primo Giudice e dell'Amministrazione del carattere assolutamente transitorio delle carenze da lui dimostrate in servizio.

Infatti l'interessato, una volta superate alcune difficoltà personali e relazionali, ha subito recuperato un livello di rendimento più che accettabile.

I mezzi non meritano positiva considerazione, in primo luogo perché il rendimento insufficiente dell'interessato si è protratto per più di dodici mesi, il che non lo rende addebitabile a transitorie – e genericamente indicate – difficoltà personali.

D'altra parte il modesto miglioramento nei giudizi valutativi riportati dal militare (di cui c'è traccia in atti) è successivo all'avvio del procedimento di proscioglimento e dunque sostanzialmente irrilevante ai fini in controversia, attesa – come si vedrà subito – la natura vincolata del provvedimento gravato.

Con il terzo motivo l'appellante deduce che l' Amministrazione, prima di irrogare il proscioglimento, avrebbe dovuto considerare con ben maggiore ponderatezza – come richiesto dalla Circolare di riferimento del 27.12.2001- le conseguenze irreversibili dallo stesso derivanti.

Il mezzo non è fondato, in quanto, come ben evidenziato dal TAR, il proscioglimento per insufficiente rendimento del militare in ferma breve non ha natura sanzionatoria ma si configura come una misura, di carattere sostanzialmente vincolato, volta a garantire il buon funzionamento delle FF.AA. mediante l'eliminazione delle carenze incidenti sul regolare espletamento del servizio.

In proposito, l'art. 8 comma 2 lettera b) del DPR 332/1997 ( Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana.) prevede che i volontari in ferma breve sono prosciolti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, d'autorità per protratto, insufficiente rendimento nel corso della ferma.

Nel caso in esame il servizio prestato dall'interessato è stato giudicato insufficiente ( con atti inoppugnabili) dai superiori gerarchici dello stesso per un arco temporale esteso ad un intero anno, e dunque ben superiore rispetto a quello minimo di sei mesi, individuato nella citata circolare.

Ne consegue che, nel citato contesto, il proscioglimento si atteggiava come atto vincolato e necessitato, ricorrendo tutti presupposti all'uopo individuati dalla normativa di riferimento.

Il mezzo in esame va quindi disatteso.

Con l'ultimo motivo l'appellante contesta il capo di sentenza portante la sua condanna alle spese.

Il mezzo è da respingere, da un lato perché le determinazioni assunte al riguardo dal primo giudice sono sostanzialmente insindacabili in appello; dall'altro perché la condanna alle spese costituisce naturale conseguenza della integrale soccombenza.

In conclusione l'appello va respinto. Resta assorbito ogni ulteriore profilo, in quanto irrilevante ai fini del decidere.



P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

 		
 		
IL PRESIDENTE, ESTENSORE		
Antonino Anastasi		
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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