Al militare, in caso di assegnazione presso la prima sede, non spetta l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, ora L. 29 marzo 2001, n.86, in favore del personale militare ed estesa ai Corpi di Polizia, non potendo equipararsi siffatta assegnazione al trasferimento d'autorità, neppure qualora la medesima sia successiva - come nel caso di specie - ad una fase di addestramento, in quanto, in tale fase, l'interessato non è titolare di una sede di servizio in senso proprio .
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 13-04-2018) 02-05-2018, n. 4764
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 1492 del 2005, proposto da G.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17, Scala B, Int. 10;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento della Marina Militare - Ufficio Generale del Personale - prot. n. (...) del 9/8/2004, notificato in data 17/12/2004, con il quale veniva rigettata la richiesta del ricorrente tesa ad ottenere l'indennità di cui alla L. n. 100 del 1987;
per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico previsto dalla L. n. 100 del 1987;
per la conseguente condanna alla corresponsione delle somme arretrate dovute, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza speciale di smaltimento del giorno 13 aprile 2018, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Il ricorrente, militare in servizio permanente appartenente alla Forza Armata della Marina con il grado di sergente, premetteva che, mentre svolgeva il periodo di "ferma leva prolungata", superava il concorso per titoli ed esami per il transito nel ruolo dei Volontari Truppa in Servizio Permanente della Marina.
Precisava che veniva, quindi, promosso al grado di sottocapo di 3 classe in servizio permanente, con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 16.10.2001.
Esponeva che, mentre era già in servizio permanente, nel corso del mese di febbraio 2002, veniva trasferito dall'ente Mariscuola di Taranto, ove prestava servizio, dapprima verso l'ente Maricentro di Taranto e poi verso la sede di Catania, per frequentare un corso di formazione per specialisti elicottero, giusta nota dell'8/2/2002, nella quale si precisava: "...sia avviato in missione a Maristaeli Catania per frequenza corso di formazione per specialisti elicotteri categoria et-fase teorica dal 11 feb 2002 al 25 ott 2002 ".
Evidenziava che, nel mese di febbraio 2003, a seguito della vincita del concorso per il passaggio al grado di sergente, veniva nuovamente trasferito presso l'ente Mariscuola Taranto per la frequenza del relativo corso (ammissione all'8 corso di aggiornamento e formazione professionale).
Precisava che, al termine del corso de quo, con nota Mariugp del 30.7.2003, veniva trasferito nuovamente a Catania " per completamento fase pratica in data 2 ago 2003 ...trattandosi di proseguimento di iter formativo finalizzato all'acquisizione di specifica specializzazione da cui dipenderà il successivo profilo di impiego".
Esponeva che, dopo aver conseguito il brevetto di elicotterista, veniva trasferito d'autorità da Maristaeli Catania a Maristaeli Luni (Sp), sua attuale sede di servizio, con messaggio nel quale si precisava: "trattasi di destinazione di primo impiego".
Lamentava che la propria istanza, intesa ad ottenere il trattamento economico previsto dall'art. 1 della L. n. 100 del 1987, veniva negativamente riscontrata da Mariugp .
Avverso l'operato della P.A. deduceva svariati profili di illegittimità e concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva formalmente la P.A. per resistere al presente ricorso.
Alla pubblica udienza speciale di smaltimento del giorno 13 aprile 2018, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione
1.La fattispecie dedotta in giudizio è già stata esaminata dalla giurisprudenza, che, con un costante orientamento - dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi- ha affermato che al militare, in caso di assegnazione presso la prima sede, non spetta l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, ora L. 29 marzo 2001, n.86, in favore del personale militare ed estesa ai Corpi di Polizia, non potendo equipararsi siffatta assegnazione al trasferimento d'autorità, neppure qualora la medesima sia successiva - come nel caso di specie - ad una fase di addestramento, in quanto, in tale fase, l'interessato non è titolare di una sede di servizio in senso proprio (ex plurimis: T.A.R. Marche, 10.2.2012 n. 110; Cons. Stato, Sez. IV: 5.11.2004 n. 7204 e 13.7.1998 n. 10831).
Invero, la sede alla quale sono assegnati i militari durante la fase addestrativa non può essere considerata alla stregua di una sede di servizio in senso proprio, per cui, al termine di tale fase, la successiva destinazione va considerata prima assegnazione della sede di servizio e non trasferimento d'autorità, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, a norma del quale il trattamento economico di cui all'art. 13 L. 2 aprile 1979 n. 97 spetta al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che sia "trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede" (conf.: Cons. Stato, Sez. IV, 23.10.2008 n. 5257).
Pertanto, le doglianze del ricorrente non meritano adesione.
In definitiva, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.
2.Nondimeno, le incertezze giurisprudenziali - obiettivamente sussistenti al momento della proposizione del ricorso- consigliano di disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
Francesca Romano, Referendario
07-05-2018 21:52
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