Carabiniere presenta la richiesta volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità cardiopatia ischemica post-infartuale in atto, cardiopatia ischemica infartuale ad evoluzione dilatativa in coronaropatico.
T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., (ud. 20-12-2017) 26-02-2018, n. 331
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1764 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Schifone, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar Lecce;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui uffici, via F.Rubichi 23, è domiciliato;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati Il Reparto - 6^ Divisione - 2^ Sezione n.2573/N posizione n.641315/A del 7.6.2013, notificato in data 3.7.2013, con il quale l'Amministrazione, a seguito di riesame del decreto n.2653/N del 16.6. 2010 imposto dalla sentenza n.786 del 7.5.2012 del TAR Puglia - Sezione di Lecce, respinge la richiesta di riconoscimento di causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo prodotta in data 25.10.2004 dal MAS UPS -OMISSIS-
nonché per la declaratoria ed il riconoscimento della patologia oggetto dell'istanza presentata in data 25.10.2014 come contratta in servizio e per causa di esso, con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dell'equo indennizzo;
nonché per l'annullamento di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi compreso il verbale del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 23697/2012, redatto nell'adunanza n. 224/2013 del 21.5.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2017 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l'avv. Gl. Schifone, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato S. Colangelo;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, -OMISSIS- presso l'Arma dei Carabinieri, ha presentato la richiesta volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità "cardiopatia ischemica post-infartuale in atto, cardiopatia ischemica infartuale ad evoluzione dilatativa in coronaropatico".
Con provvedimento del 16 giugno 2010 è stata respinta la sua richiesta, non essendo stata riconosciuta la suddetta patologia quale dipendente da causa di servizio.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento e questo Tribunale, con sentenza 786/2012, accogliendo il ricorso, ha annullato il provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione.
L'Amministrazione, in esecuzione di questa sentenza ha annullato il decreto e ha richiesto un nuovo parere al Comitato di verifica per le cause di servizio, il quale, con nota dell'11 dicembre 2012 ha chiesto un supplemento istruttorio, richiedendo "un dettagliato rapporto informativo che indichi le attività svolte dall'interessato specificandone intensità, frequenza e durata".
Il Comando dei Carabinieri provvedeva quindi a fornire le informazioni richieste.
Nell'adunanza del 21 maggio 29013 il Comitato di verifica ha confermato il precedente parere negativo e il Ministero della Difesa, con decreto del 7 giugno 2013, ha ritenuto la patologia in questione come non dipendente da causa di servizio.
Avverso questo atto e avverso il parere del Comitato è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: travisamento dei fatti; difetto di istruttoria e carenza di motivazione; sviamento; eccesso di potere per erronea presupposizione; illogicità; irragionevolezza; contraddittorietà; ingiustizia manifesta.
Sostiene il ricorrente: che il servizio dallo stesso reso è connotato dal profilo della gravosità fisica; che non sono state prese in considerazione le risultanze emergenti da due rapporti informativi; che da questi rapporti risultava lo svolgimento continuo di servizi operativi usuranti; che il Comandante aveva indicato che lo stesso ricorrente aveva svolto un numero elevatissimo di servizi operativi e che il lavoro svolto era connotato da un particolare e prolungato stress.
L'Amministrazione ha rilevato che il Comitato ha effettuato una ampia e approfondita disamina di tutto il fascicolo informativo e ha motivamente escluso la dipendenza da causa di servizio dell'infermità in questione.
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
I giudizi medico legali espressi dagli organi tecnico consultivi, ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una infermità del pubblico dipendente, sono giudizi connotati da discrezionalità tecnica, la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne ab externo l'irragionevolezza, l'incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività (cfr., Tar Puglia, Lecce, sez. II, 13 novembre 2014, n. 2759).
Agli effetti della liquidazione dell'equo indennizzo nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr., Tar Molise, sez. I, 27 marzo 2015, n. 137).
A ciò va aggiunto che "Dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante per la Pubblica amministrazione, diversamente da quello in precedenza reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che invece era solo obbligatorio; di conseguenza non sussiste alcun obbligo per la Pubblica amministrazione di motivare le ragioni per le quali non recepisce il parere della Commissione medica ospedaliera atteso che, con la nuova disciplina introdotta dal cit. D.P.R. n. 461 del 2001, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, dovendo la Commissione medica ospedaliera solo pronunciare sull'esistenza dell'infermità, mentre è il Comitato di verifica che è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio, al quale l'Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi" (Cons. St., sez. IV, 11 settembre 2017, n. 4266).
Posti questi principi, è da rilevare che nel caso in esame il ricorrente sostiene il difetto di istruttoria del provvedimento della Commissione medica perché non sarebbe stata effettuata alcuna indagine sull'attività lavorativa.
Come rilevato, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio da considerarsi fattore generativo della malattia, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione quindi delle circostanze e condizioni del tutto generiche.
Nel caso di specie, il parere emesso dal Comitato è frutto di un'attenta istruttoria, dovuta anche al riesame effettuato a seguito dell'annullamento della prima sentenza, che ha preso in considerazione tutta la documentazione depistata a seguito della sua richiesta ed è adeguatamente motivato, soprattutto con riferimento alla rilevata esclusione del nesso eziologico tra il servizio e le infermità patite dal ricorrente, in quanto tra i possibili fattori nocivi derivanti dal servizio, non ne è stato ravvisato alcuno che potesse assurgere a fattore causale diretto o concausale preponderante ed efficiente nel determinismo delle affezioni in esame.
In particolare, è stato evidenziato che la patologia in questione "non può riconoscersi dipendente da atti di servizio, in quanto trattasi di patologia riconducile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o subocclusione del lume vasale per fatti ateromatosi dell'intima della parete arteriosa".
Tale conclusione non denota un'irragionevolezza manifesta o un palese travisamento dei fatti tale da poter portare ad incidere sulla valutazione medica finale, essendo questi, come detto, i limiti entro i quali il giudice può sindacare un giudizio, quale quello in esame, connotato da discrezionalità tecnica, e ciò anche alla luce del fatto che la perizia di parte, depositata in giudizio, non indica in maniera precisa quali sarebbero potute essere le condizioni di servizio che avrebbero potuto determinare l'insorgere delle patologie in questione.
Né quanto argomentato dal Comitato può essere superato da quanto dedotto dal ricorrente o da questi documentalmente prodotto. Invero, non sono stati provati o anche solo allegati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità di che trattasi, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.
Se è vero infatti che non può escludersi il nesso eziologico, quanto meno sotto il profilo concausale, tra il servizio prestato e l'insorgenza di una infermità, è peraltro indubbio che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie deve pur sempre essere ancorato a precisi riscontri medico scientifici e a specifici fatti che, evidentemente, non possono coincidere con lo svolgimento ordinario del servizio stesso, per quanto gravoso esso sia risultato (cfr., Tar Basilicata, 29 dicembre 2014, n. 911).
Anche le conclusioni cui giungono la relazione medica e le certificazioni prodotte da parte ricorrente non sono idonee nella specie a inficiare il rigore logico e scientifico del giudizio reso dal Comitato e ciò perché le diverse valutazioni ivi contemplate si limitano meramente a contrapporre una diversa tesi a quella privilegiata quest'ultimo (cfr., Tar Basilicata, 24 aprile 2014, n. 286).
È stato infatti condivisibilmente precisato che "per poter affermare la dipendenza da causa di servizio di un'infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psico-fisica dell'interessato è da porre in stretta correlazione causale o concausale con l'attività di servizio. Deve altresì ribadirsi che un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non possono che ritenersi necessariamente immanenti al disimpegno di mansioni in ambito militare, costituendo gli stessi un aspetto caratterizzante della detta attività, in particolare per quel che concerne le numerose e complesse attribuzioni istituzionali dell'Arma dei Carabinieri. Tuttavia, la prova della dipendenza da causa di servizio di un'infermità può ritenersi fornita solo se si dimostra, con rigore scientifico, che l'infermità medesima è stata prodotta in maniera determinante ed efficiente dall'attività di servizio, o che l'accidente patologico non si sarebbe presentato ove il ricorrente non si fosse trovato adibito al servizio prestato. L'attività di servizio deve piuttosto assumere connotati eccezionali ed in un certo senso sovrastanti rispetto ad ogni altro antecedente causale facente parte dell'esistenza del soggetto. Ciò vuol dire che solo i fatti di servizio connotati da eccezionalità vanno presi in considerazione e possono essere decifrati alla stregua di cause o concause determinanti ai fini della insorgenza delle patologie lamentate dal ricorrente" (Tar Campania, Napoli, sez. VI, 12 dicembre 2016, n. 5806).
Da ultimo, la giurisprudenza alla quale si aderisce, ha rilevato che "nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità contratta da impiegato pubblico, il parere del Comitato di Verifica - come sancito dal D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 - oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l'Amministrazione procedente, sicché l'Amministrazione non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, dato che l'Amministrazione procedente non può non conformarsi al predetto parere" (Tar Lazio, sez. I, 6 febbraio 2017, n. 1903),
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di giudizio vista la natura delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.Lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
03-03-2018 20:33
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