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Sentenza

Cessazione dal servizio al termine del periodo massimo di aspettativa per motivi...
Cessazione dal servizio al termine del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute.
Cessazione dal servizio al termine del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute.

Sez. IV, Sentenza n. 5705 del 28/11/2013

Il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari - adottato al termine del periodo massimo (due anni) di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, in applicazione degli artt. 16 e 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599 - ha natura interamente vincolata, concernendo dati e situazioni di servizio ai quali la legge direttamente riconnette effetti specificamente determinati, una volta verificata la loro oggettiva sussistenza.

Negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. IV, n. 2049 del 2011, n. 7621 del 2010.


Sez. IV, Sentenza n. 4307 del 15/07/2011

Ai sensi degli artt. 16 e 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599 il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ha natura assolutamente vincolata, tanto che i suoi effetti si producono in modo automatico; di modo che l'Amministrazione non deve effettuare un ulteriore accertamento clinico delle condizioni di salute del militare negli anni successivi al biennio citato, atteso che la cessazione dal servizio costituisce un effetto diretto, previsto automaticamente dalla legge per il compimento del periodo massimo di aspettativa per ragioni di salute.

Negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. IV, n. 7621 del 2010.


Sez. IV, Sentenza n. 7621 del 22/10/2010

In riferimento al personale delle forze armate, ogni assenza per malattia, a prescindere dalla sua denominazione, secondo quanto disposto dagli artt. 13, 14, 15, 16 e 29 della legge n. 599 del 1954, deve essere computata nel calcolo della misura massima di aspettativa usufruibile per motivi di salute, salvo scorporo della stessa in ragione delle previste licenze. Ne deriva che anche i periodi cd. di riposo medico devono essere inseriti nel predetto calcolo, salvo che il militare non fornisca la prova che, in quei periodi, era soggetto ad obblighi di accasermamento o altri ad essi equiparati che comportassero, in ogni caso, la sua presenza fisica nei luoghi di servizio benché ammalato.
Avv. Antonino Sugamele

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