Conflitto positivo di giurisdizione: Tribunale di Napoli e Tribunale Militare di Napoli
Corte di Cassazione - Sez. Penale Sent. Num. 56139 Anno 2018 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SARACENO ROSA ANNA Data Udienza: 12/07/2018
SENTENZA
sul conflitto di giurisdizione sollevato da:
TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI nei confronti di:
TRIBUNALE NAPOLI NORD
con l'ordinanza del 07/03/2018 del TRIBUNALE MILITARE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI
Il P.G. conclude per la competenza del Tribunale militare di Napoli.
udito il difensore
E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) SARDELLA CARMELA PASQUA del foro di ROMA in
difesa di S.G. che si rimette alla decisione della Corte.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale militare di Napoli, con ordinanza del 7 marzo 2018, ha
sollevato conflitto positivo di giurisdizione nei confronti del Tribunale di Napoli
Nord in relazione al processo a carico di E.G. e G. S.,
rispettivamente luogotenente e appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri.
1.2 Costoro risultano sottoposti a due procedimenti penali, l'uno innanzi al
giudice ordinario e l'altro innanzi alla giurisdizione militare.
Nel primo rispondono dei reati di peculato (art. 314 cod. pen.), nel secondo
dei reati di peculato militare aggravato (artt. 215, 47 n. 2 c.p.m.p.).
Le imputazioni elevate nei due procedimenti descrivono le medesime
condotte di appropriazione di armi consegnate per finalità di rottamazione,
consumate in concorso con V.D.N., appuntato scelto dell'Arma dei
Carabinieri, addetto alla tenuta delle armi della Stazione di Casoria.
1.2 Il Tribunale militare, premesso di aver proceduto allo stralcio della
posizione di D.N.V. (il quale nel procedimento innanzi al giudice
ordinario risponde anche dei reati di falsità ideologica in atto destinato a provare
la verità, di estorsione, di omessa denunzia, di detenzione e porto di munizioni di
armi da guerra), afferma la ricorrenza della giurisdizione del giudice speciale, in
virtù della medesimezza del fatto, della specialità del reato militare,
dell'insussistenza di ipotesi di connessione con uno o più reati comuni che siano
più gravi ai sensi dell'art. 16, comma 3 cod. proc. pen..
Considerato in diritto
1.
Sussiste un'ipotesi di conflitto positivo di giurisdizione, a norma dell'art.
28 cod. proc. pen., comma 1, lett. a), poiché due organi giurisdizionali, l'uno
ordinario e l'altro speciale, rivendicano la cognizione della medesima condotta di
rilevanza penale.
2.
Le condotte contestate agli imputati nei due procedimenti sono
incontestabilmente le stesse e ciò conduce all'inapplicabilità della previsione di
legge di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. che, nel regolamentare l'ipotesi
della connessione, presuppone la diversità delle fattispecie e dei fatti contestati
all'imputato; le disposizioni incriminatrici azionate contemplano l'identico fatto,
capace di costituire reato per ciascuna di esse e la norma del codice penale
militare di pace presenta elementi aggiuntivi sotto il profilo della specificazione di
categorie generali contemplate dalla norma del codice penale: identico è il
presupposto della condotta ("avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di cosa mobile"); identica è la condotta ("se ne
appropria"); il soggetto agente viene specificato dalla norma del codice penale
militare di pace nel "militare incaricato di funzioni amministrative o di comando"
e anche il requisito della proprietà del denaro o del bene mobile viene specificato
dall'art. 215 cit. che richiede la proprietà dell'Amministrazione militare.
L'unico reato, dunque, per il quale gli imputati devono essere giudicati è il
peculato militare aggravato ex art. 215 c.p.m.p., rispetto al quale sussiste la
giurisdizione del giudice militare. Il giudice ordinario, invece, non ha la
giurisdizione sul medesimo fatto, atteso che il reato di peculato ex art. 314 cod.
pen. non trova applicazione in presenza di una fattispecie speciale.
3. Va affermata, pertanto, la giurisdizione del giudice speciale e
segnatamente del Tribunale militare di Napoli, cui vanno trasmessi gli atti, ivi
pendendo il giudizio ordinario di merito di primo grado nei confronti dei militari G
G.e S.
La Cancelleria curerà gli incombenti previsti dall'art. 32, comma 2, cod.
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice militare. Dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale militare di Napoli e manda la cancellaria per gli adempimenti di cui
all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente 19-12-2018 22:05
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