Cosa si intende per vittime del dovere?
Cassazione Civile Sent. n. 24592 del 05-10-2018
Svolgimento del processo
1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 9 aprile 2015, ha rigettato l'appello svolto da C.A., nei confronti dei Ministeri della Difesa e dell'Interno e avverso la sentenza del tribunale di primo grado, che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento, in favore del figlio, D.M.U., marinaio di leva, quale vittima del dovere in conseguenza del decesso, unitamente ad altri 36 militari, nella tragedia avvenuta il (OMISSIS), per la caduta, da un altissimo cavalcavia, del pullman della marina militare sul quale viaggiavano per missione di rappresentanza delle forze armate; e per il riconoscimento dei relativi benefici assistenziali.
2. Sulla premessa che non si versava, nella specie, in alcuno degli eventi delineati dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, a fondamento della decisione la Corte territoriale poneva l'interpretazione della L. n. 266 del 2005, citato art. 1, comma 564, dipanata nel senso della riferibilità della disposizione a chi avesse riportato infermità, nel senso di "affezioni patologiche", "malattie" e non a quanti avessero subito eventi lesivi per causa violenta, e ciò in forza della ratio legis per cui il legislatore non avrebbe potuto dettare una disposizione in contraddizione con quella del comma precedente, comprensiva della tutela di lesioni da causa violenta prescindenti dal tipo di attività e dalla finalità dell'azione (come nel comma 563) e per eventi conseguenti a missioni di qualunque natura.
3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.A., affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria; il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
4. Con l'unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione falsa applicazione L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
5. Il ricorso è fondato.
6. La controversia verte sull'interpretazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 564, secondo cui: "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
7. Questa Corte di legittimità (v., fra le più recenti, Cass. 16 aprile 2018, n. 9322 e, sulla specifica vicenda all'esame ora del Collegio, v. Cass. Sez.U., 22 giugno 2017, n. 15484 e numerose successive conformi) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono.
8. La L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
9. Al successivo comma 564 dell'art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
10. In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
11. Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
12. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, si sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
13 E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
14. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
15. E', dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico.
16. La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che si intendono:"... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
17. Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
18. La riconduzione della fattispecie all'esame del Collegio ai presupposti normativi sopraindicati è già stata esaminata dalle Sezioni unite della Corte (Cass., Sez. U., n. 15487 del 2017, cit.) che, in riferimento ad altro militare deceduto nel medesimo incidente, hanno confermato la decisione della Corte territoriale e riconosciuto la sussistenza delle condizioni straordinarie che avevano aggravato il normale rischio connesso al trasferimento, determinate dall'utilizzo di un mezzo di trasporto in pessime condizioni di manutenzione a dispetto delle avverse condizioni metereologiche, così come accertato definitivamente in sede penale.
19. Le medesime considerazioni possono essere richiamate a supporto della decisione inerente al medesimo tragico evento, dovendosi escludere la necessità di ulteriori accertamenti in fatto alla stregua dell'accertamento posto a fondamento della richiamata decisione delle Sezioni unite della Corte, n. 15487 del 2017, a sua volta fondata sul giudicato penale, da cui emerge che l'evento si verificò in situazione straordinaria dipesa da ragioni peculiari che aggravarono il rischio normalmente connesso all'attività espletata.
20. Accertata irretrattabilmente la sussistenza della condizione di fatto del sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, ed incontestato lo status di D.M.U. quale vittima del dovere, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, per l'ulteriore esame del gravame in ordine ai benefici assistenziali pretesi.
21. Alla Corte del rinvio si demandano anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di
16-12-2018 22:30
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