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Sentenza

Guardia di Finanza: domanda di trasferimento alla costituenda Squadra Cinofili d...
Guardia di Finanza: domanda di trasferimento alla costituenda Squadra Cinofili della compagnia di Lecce.
T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2017) 27-02-2018, n. 338
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

-sul ricorso numero di registro generale 480 del 2014, proposto da:

G.F., P.T., G.Z., S.G., D.P., rappresentati e difesi dall'avvocato Santo Palmisano, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Calabria 1;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza Bari, Comando Provinciale della Guardia di Finanza Lecce, in persona dei legali rappresentanti p.t, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, via F.Rubichi 23, sono domiciliati;

-per l'accertamento e la declaratoria

-del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità ex art. 1 della L. n. 86 del 29 marzo 2001 ed ex art. 47 co. 5 del D.P.R. n. 164 del 18 giugno 2202con decorrenza dalla data di trasferimento;

-per la condanna dei resistenti al pagamento di dette indennità a favore dei ricorrenti, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sorgere del diritto a detta indennità a quello dell'effettivo soddisfo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza, del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza Bari, nonché del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2017 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. S. Palmisano per i ricorrenti e avv. dello Stato G. Pedone;
Svolgimento del processo

Dalla documentazione versata in atti si desume che:

-i ricorrenti hanno prestato servizio presso la Squadra Cinofili delle Compagnie di Gallipoli e di Otranto della Guardia di Finanza;

-in data 26/04/2006, il Comando Generale della Guardia di Finanza, con Circolare n. 40300/3101, ha operato la revisione dell'architettura organizzativa di alcuni reparti del Corpo, disponendo l'istituzione della Squadra cinofili in seno alla Compagnia di Lecce, con conseguente soppressione dell'omologa Squadra presso le Compagnie di Otranto e Gallipoli;

-i medesimi ricorrenti sono stati, pertanto, invitati a presentare domanda di trasferimento alla costituenda Squadra Cinofili della compagnia di Lecce, in attuazione della Circolare sopra richiamata;

-tutte le domande di trasferimento sono state accolte il 23/08/2006, con decorrenza dal 1/08/2006;

-i trasferimenti sono stati, poi, attuati solo il 31/10/2007, una volta completata la costruzione dei canili;

-in data 24/10/2012, i ricorrenti hanno inoltrato ai reparti di appartenenza domanda al fine di ottenere la corresponsione delle indennità di cui all' art.1 della L. n. 86 del 29 marzo 2001 ed all'art. 47 comma 5 del D.P.R. n. 164 del 18 giugno 2002poiché il trasferimento doveva intendersi "d'autorità" e non "a domanda", stante la chiara prevalenza del pubblico interesse alla riorganizzazione dei reparti;

-sta di fatto che le domande suddette sono state respinte sul presupposto che il trattamento economico di trasferimento sarebbe spettato nella sola ipotesi di trasferimento d'autorità per esigenze di servizio.

I ricorrenti contestano la legittimità delle determinazioni negative assunte dalla Guardia di Finanza e, a sostegno del gravame, formulano censura di:

-violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 Legge 86 del 29/03/2001, nonchè dell'art. 47 comma 5 del D.P.R. n. 164 del 18 giugno 2002

-errata interpretazione - carenza di istruttoria - eccesso di potere.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, del quale hanno chiesto una declaratoria di infondatezza.

La controversia è stata posta in decisione alla pubblica udienza del 15/02/2017.
Motivi della decisione

Con unico motivo di ricorso gli odierni deducenti lamentano la violazione nonchè l'erronea applicazione dell'art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86, in combinata lettura con l'art.47 comma 5, D.P.R. 18/06/2002 n.164.

E' altresì dedotta la carente istruttoria nonché il vizio di eccesso di potere.

Secondo la prospettazione patrocinata dai ricorrenti, l'applicazione corretta delle norme sopra richiamate avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione resistente a corrispondere l'indennità di trasferimento, nonché la cosiddetta indennità aggiuntiva sussistendone tutti i presupposti.

Ciò in quanto la normativa di settore prevede che la corresponsione delle indennità in argomento sia correlata al trasferimento d'autorità del personale dipendente, effettivamente sussistente nella specie.

L'Amministrazione resistente avrebbe, invece, ricondotto il trasferimento dei ricorrenti nell'ambito di un trasferimento a domanda.

Il motivo di ricorso è fondato.

Dalla ricostruzione fattuale emerge che i ricorrenti sono stati "invitati" a presentare domanda di trasferimento alla costituenda Squadra Cinofili della Compagnia Guardia di Finanza di Lecce in attuazione di una circolare con la quale il Comando Generale delle Fiamme Gialle aveva predisposto una "revisione" dell'architettura organizzativa dei reparti territoriali del Corpo da attivare, limitatamente al Comando Regionale Puglia, per mezzo della soppressione della Squadra Cinofili del gruppo di Bari e della Compagnia di Brindisi, e attraverso l'istituzione della omologa Squadra Cinofili in seno alla Compagnia Guardia di Finanza di Lecce (vedi circolare n..40300/3101 di prot. datata 26/04/2006 del Comando Generale Guardia di Finanza).

Stando così le cose, ritiene, il Collegio, che il trasferimento disposto nei confronti dei militari ricorrenti, possa essere qualificato alla stregua di un trasferimento d'autorità, essendo evidente la preponderanza, nel caso in esame, dell'interesse pubblico riferito alla riorganizzazione delle articolazioni periferiche e dei reparti territoriali del Corpo della Guardia di Finanza, in vista di una migliore distribuzione dei reparti stessi sul territorio nazionale.

Deve, d'altra parte, ritenersi che, ogni qual volta la movimentazione del personale dipendente venga attuata allo scopo di soddisfare non l'interesse personale del militare richiedente, ma superiori esigenze organizzative che mettano capo ad un interesse pubblico primario, il relativo trasferimento di personale vada qualificato d'autorità, indipendentemente dal "nomen iuris" utilizzato dall'Amministrazione.

La stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 1 del 29 gennaio 2016) ha avuto occasione di statuire che, "prima dell'entrata in vigore, (al 1^ gennaio 2013) dell'art.1 c. 163 L. 24/12/2012 n.228 - che ha introdotto il comma 1 bis nell'art.1, L. 29/03/2001 n.86 che testualmente recita: "L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni" - spetta al personale militare l'indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento delle sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni) anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purchè ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza tra la nuova e l'originaria sede di servizio superiore ai 10 km, e l'ubicazione in Comuni differenti".

Il principio di diritto espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2016 può ben trovare applicazione nel caso di specie, tenuto conto del fatto che i ricorrenti sono stati trasferiti in data anteriore al 1 gennaio 2013.

Ai ricorrenti spettano, così, le indennità de quibus, ricollegate dal legislatore al trasferimento d'autorità, previo accertamento degli altri presupposti previsti dalla L. n. 86 del 2011 e dal D.P.R. n. 164 del 2002.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze deve essere, perciò, condannato alla corresponsione dei relativi importi in favore dei ricorrenti a decorrere dalla data di avvenuto trasferimento dei medesimi presso la Squadra Cinofili della Compagnia di Lecce.

Su tali somme, ai sensi dell'art. 16 c. 6 della L. n. 412 del 1991 e dell'art. 22 c. 36 della L. n. 724 del 1994, è dovuto solo il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria senza cumulo delle due voci, da computarsi secondo i criteri stabiliti dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato n. 3 del 15 giugno 1988, n. 18 del 13 ottobre 2011 e n. 18 del 5 giugno 2012.

Sussistono giusti motivi, tenuto conto della giurisprudenza non univoca sul tema trattato, che ha reso necessario un intervento dell'Adunanza Plenaria, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle relative al contributo unificato che vanno rimborsate ai ricorrenti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto,

- dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire le indennità ricollegate dal legislatore al trasferimento d'autorità, previo accertamento degli altri presupposti previsti dalla L. n. 86 del 2011 e dal D.P.R. n. 164 del 2002, a decorrere dalla data di avvenuto trasferimento dei medesimi presso la Squadra Cinofili della Compagnia di Lecce;

- condanna l'Amministrazione al pagamento delle relative somme, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione, senza cumulo tra le due voci, da computarsi in base ai principi di cui in motivazione;

- compensa le spese, ad eccezione di quelle relative al contributo unificato che vanno rimborsate ai ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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