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Sentenza

I trasferimenti nelle forze armate. Gli ultimi orientamenti giurisprudenziali....
I trasferimenti nelle forze armate. Gli ultimi orientamenti giurisprudenziali.
Trasferimenti:


a) trasferimenti in genere;

Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 4768 del 17/11/2016

Il militare titolare di ufficio di amministrazione locale può conseguire trasferimento o assegnazione temporanea a comando, reparto, unità con sede coincidente o più vicina a quella dell'ente locale, e al di fuori delle ordinarie procedure di movimentazione, restando salva e intatta la discrezionalità dell'Amministrazione militare nell'apprezzare le esigenze di più agevole svolgimento del munus publicum in raffronto a quelle organizzative relative alla situazione organica della sede a quo , che, quando prevalenti rendono affatto recessiva la situazione soggettiva dell'interessato (D.Lgs. n. 66/2010).

Sez. III, Sentenza n. 4861 del 26/09/2014

Il trasferimento del personale di Polizia alla sede più vicina, quale limite alla discrezionalità organizzativa del Dipartimento di P.S. introdotto dall'art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 335/1982, va riferito anche all'ipotesi del candidato non eletto, rappresentando tale disposizione legislativa un equo contemperamento tra il diritto di esercizio delle funzioni elettive, garantito a tutti dall'art. 51 Cost., e l'esigenza di preservare l'attività di servizio della Polizia di Stato da interferenze derivanti dal mandato amministrativo o politico.

Sez. III, Sentenza n. 4861 del 26/09/2014

Giusta le disposizioni dell'art. 53, commi 1 e 2, del D.P.R. 335/1982 il trasferimento del personale di Polizia alla sede di servizio più vicina è previsto, compatibilmente con la qualifica rivestita, con riguardo non solo agli eletti, ma anche ai candidati che, poi, risultino non eletti. La ratio del comma 1 dell'art. 53 citato (il candidato alle elezioni non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato) è analoga a quella del comma 2 dello stesso art. 53 ( l'eletto non può prestare servizio nella circoscrizione dove è stato eletto almeno per tre anni); cioè è necessario evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle forze di Polizia e l'esercizio dei diritti politici garantito a livello costituzionale al cittadino.

Sez. IV, Sentenza n. 2226 del 29/04/2014

Il militare che è eletto consigliere comunale, non vanta un diritto soggettivo perfetto ad essere trasferito presso una sede di servizio ubicata nel luogo ove svolge il mandato elettorale (art. 78, VI, co, secondo periodo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U. Enti locali).

Negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. IV, n. 705 del 2012.


Sez. IV, Sentenza n. 2439 del 06/05/2013

Le determinazioni che riguardano la mobilità del personale organico alle Forze Armate risponde a dei fini strettamente organizzativi, per cui, anche in presenza di trasferimenti a domanda, gli atti che definiscono tali istanze, quanto alla normativa di riferimento, subiscono alcuni limiti, nel senso che ad essi non appare applicabile tout court la normativa di tipo garantista dettata dalla legge sul procedimento amministrativo.

Sez. IV, Sentenza n. 4501 del 06/08/2012

Per la provvista delle sezioni di polizia giudiziaria, l'art. 8 delle norme di attuazione del c.p.p. prevede un doppio canale: la domanda degli interessati (comma 1); in difetto di (un numero sufficiente di) domande, l'autonoma segnalazione da parte dell'Amministrazione. L'art. 8 citato è da interpretare nel senso che tale domanda va considerata come domanda di trasferimento di sede.

Sez. IV, Sentenza n. 2622 del 07/05/2012

Se appare indubitabile che i Comandi superiori dispongano di un ambito di valutazioni discrezionali in ordine al movimento dei militari, nondimeno essi non possono trascurare del tutto, nel quadro di una sequenza procedimentalizzata, la considerazione delle indicazioni fornite dai Comandi territoriali, verso i quali è richiesto dall'interessato il trasferimento, in special modo quando è in quella sfera spaziale e operativa che si sono determinate vicende particolari ed è a quel contesto che occorre rapportare la valutazione di possibili incidenze negative del reimpiego del militare che già ivi prestava servizio.

Sez. III, Sentenza n. 1293 del 07/03/2012

È illegittimo il provvedimento con il quale il ministero dell'interno ha negato il trasferimento richiesto, ai sensi dell'art. 33, 5 comma, legge n. 104/1992, per motivi di assistenza familiare, da un agente di polizia, per carenza dei requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza, atteso che, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 24, comma 30, legge n. 183/2010 (c.d. "collegato lavoro"), tali requisiti sono stati eliminati.

Sez. IV, Sentenza n. 705 del 14/02/2012

Premesso che il militare eletto consigliere comunale non vanta un diritto soggettivo ad essere trasferito presso una sede di servizio ubicata nel luogo ove svolge il mandato elettorale, ai sensi dell'art. 78, 6 comma, D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), è illegittimo il diniego di assegnazione temporanea a domanda motivato genericamente in relazione alla sufficienza di permessi ad hoc per l'espletamento del mandato e senza valutare la distanza fra le sedi, le specifiche esigenze organizzative di forza armata, la scopertura di organico degli uffici di provenienza e di destinazione.

Sez. III, Sentenza n. 6140 del 22/11/2011

I provvedimenti di trasferimento per esigenze di servizio del personale di Polizia di Stato sono caratterizzati da un ampio potere discrezionale, avente come obiettivo e limite il corretto funzionamento degli uffici.

Sez. III, Sentenza n. 6140 del 22/11/2011

L'Amministrazione pone in essere il trasferimento per esigenze di servizio del personale di Polizia di Stato nell'esercizio di una funzione organizzativa fondamentale, finalizzata a garantire l'efficacia ed il buon andamento dell'Amministrazione stessa, ch'è principio consacrato nell'art. 97 Cost.

Sez. III, Sentenza n. 6140 del 22/11/2011

Il trasferimento per esigenze di servizio del personale di Polizia di Stato è fattispecie ad ampio spettro che abbraccia ogni misura di mobilità d'ufficio del personale posta in essere dall'Amministrazione per rispondere alle necessità degli uffici.

Sez. IV, Sentenza n. 5767 del 27/10/2011

Ai fini della corretta qualificazione di un determinato movimento di un militare appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, come trasferimento d'ufficio ovvero a domanda, deve aversi riguardo alle specifiche modalità con cui esso è avvenuto: e ciò in quanto l'interesse pubblico alla funzionalità degli uffici e, di conseguenza, all'adeguata ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi è comunque presente in entrambi i tipi di trasferimenti, quantunque, in quello a domanda, esso costituisca il limite esterno dell'interesse privato del militare.

Sez. VI, Sentenza n. 1302 del 02/03/2011

I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa dell'amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.

Sez. IV, Sentenza n. 1329 del 02/03/2011

In forza dell'art. 4 del R.D. n. 126/1926 gli agenti della Guardia di Finanza possono ottenere il trasferimento, anche in deroga ai criteri ordinari, quando la domanda è fondata su "gravi motivi di famiglia".

Sez. IV, Sentenza n. 814 del 07/02/2011

La D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia) costituisce una speciale struttura di nuova istituzione con compiti di potenziamento nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, caratterizzati dallo svolgimento coordinato dell'attività investigativa. In tale prospettiva, i trasferimenti di unità di personale delle forze dell'ordine versi i centri operativi della D.I.A, hanno natura di trasferimenti d'autorità a nulla rilevando la dichiarazione di gradimento espressa dal personale interessato.

Sez. IV, Sentenza n. 5903 del 23/08/2010

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

Sez. IV, Sentenza n. 3511 del 08/06/2009

Poiché la circolare che contenga disposizioni, introdotte dal Comando della Guardia di Finanza, per regolamentare il procedimento di trasferimento dei sottufficiali, è, per tale suo carattere, di immediata applicazione ai sottufficiali che fanno richiesta di trasferimento, al fine di inficiare la sua applicazione non è possibile obiettare che nel provvedimento di trasferimento di un sottufficiale di essa non sia stata fatta menzione, ciò risolvendosi in una mera assenza di un richiamo normativo e non in un profilo d'illegittimità per difetto di motivazione.

Sez. III, Sentenza n. 1392 del 24/03/2014

Ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, il trasferimento ad altra sede di agenti di P.S. può essere disposto, tra l'altro, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione ed alla funzionalità dell'ufficio.
Avv. Antonino Sugamele

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