In tema di reati militari, la richiesta del Comandante di corpo, necessaria ai fini della procedibilità di reati per i quali il codice penale militare di pace stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, è atto formale e irrevocabile, soggettivamente amministrativo e subordinato ai requisiti espressamente richiesti dalla legge penale (forma scritta, sottoscrizione dell'autorità competente; presentazione al P.M. entro un mese dal giorno in cui la detta autorità ebbe notizia del fatto).
La richiesta di procedere formulata dal Comandante di corpo non è soggetta a particolari requisiti di forma, essendo sufficiente la manifestazione di volontà idonea a rimuovere un ostacolo di legge all'officialità dell'azione penale. Salva la forma scritta, essa può essere espressa in qualsiasi modo (diretto o indiretto), con espressioni esplicite o in termini equipollenti, essendo solo rilevante che dall'atto emerga con chiarezza la volontà di rimuovere l'ostacolo processuale e, quindi, di rendere possibile l'esercizio dell'azione
penale contro il militare, resosi autore di uno dei reati compresi tra quelli elencati nell'art. 260 (Sez. 1, n. 31900 del 16/6/2004, Negash, Rv. 229936).
29-04-2018 21:04
Richiedi una Consulenza