L'art. 930 del D.Lgs. n. 66/2010 consente al personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio di transitare, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 10/09/2018, n. 883
L'art. 930 del D.Lgs. n. 66/2010 consente al personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio di transitare, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. La omessa elezione, da parte del milite, di subordinate possibilità di impiego presso altre amministrazioni pubbliche consente di escludere la sussistenza di residuali ed eventuali pregiudizi patrimoniali subiti dal ricorrente, proprio in ossequio al generale principio di cui all'art. 1227 c.c.
15-10-2018 22:58
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