Maresciallo capo della Guardia di finanza sottrae 40 euro ad un tenente colonnello che li deteneva in ufficio.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-07-2015) 11-12-2015, n. 49063
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere -
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere -
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere -
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.G., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 166/2013 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA del 16/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 08/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Maria Flamini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Tartuferi Paolo, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso e, ove occorra, dei motivi nuovi.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 16 maggio 2013 il Tribunale militare di Roma ha dichiarato R.G., già maresciallo capo della Guardia di finanza, attualmente in congedo per riforma, responsabile del reato di furto militare aggravato, contestato ai sensi dell'art. 47 c.p.m.p., n. 2 e art. 230 c.p.m.p., per essersi appropriato, quando era in servizio presso la Sezione aerea della Guardia di finanza di Rimini, della somma di Euro quaranta, sottraendola al tenente colonnello V.G., che la deteneva all'interno del proprio ufficio, e l'ha condannato, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante del grado rivestito, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione militare con le conseguenze di legge, compresa la rimozione dal grado, concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
2. Con sentenza del 16 aprile 2014 la Corte militare di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto, ha ritenuto la concessa circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 prevalente sulla contestata aggravante e ha ridotto la pena a mesi quattro di reclusione militare, sostituita con la reclusione per uguale durata, avendo l'imputato cessato di appartenere alle forze armate per intervenuta riforma.
3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che il compendio probatorio era rappresentato:
- dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, tenente colonnello V., che, avendo avuto l'impressione - nel periodo immediatamente antecedente al fatto in esame - che vi fossero ripetute mancanze di banconote dal suo portafoglio, riposto insieme agli abiti nell'armadietto del suo ufficio, aveva ritenuto, scartata la iniziale ipotesi di avere sostenuto, senza ricordarle, spese occasionali, di essere vittima di reiterati furti, e, all'esito dell'adozione di alcuni accorgimenti che avevano confermato i suoi dubbi, aveva installato una piccola webcam, aveva lasciato (il 27 luglio 2011) nel portafoglio otto banconote, preventivamente fotocopiate, e aveva predisposto un servizio di osservazione per mezzo dei marescialli A. e D.S.;
- dalle dichiarazioni rese dai detti sottoufficiali, che avevano riferito di avere inseguito l'imputato, che avevano visto entrare nell'ufficio del V. e prendere dal portafoglio, che era nell'armadio, due banconote e metterle in tasca, chiedendogli di esibire quanto avesse in tasca, e avevano rappresentato che lo stesso, dopo aver esibito le due banconote sostenendo che erano le sue, si era agitato e aveva mostrato mancamento all'atto del controllo e del confronto della loro serie alfanumerica;
- dal filmato, ripreso con la webcam, registrato sul CD acquisito al processo e proiettato nel corso della istruttoria dibattimentale, relativo al giorno del fatto (27 luglio 2011), confermando le dichiarazioni dei testi, e ai giorni antecedenti (6, 7, 8 e 26 luglio 2011), cui si riferivano le immagini ritraenti l'imputato mentre rovistava negli abiti del tenente colonnello V..
3.1. Tali emergenze consentivano di ritenere integrata la condotta tipica del reato di furto militare, sostanziatasi nella sottrazione e nell'impossessamento da parte dell'imputato di due banconote da venti Euro, precedentemente fotocopiate, che la persona offesa deteneva nel proprio portafoglio riposto nell'armadietto del suo ufficio, e di ritenere dimostrata la sussistenza del dolo del furto, costituito dalla volontarietà della sottrazione e dell'impossessamento a fine di profitto, con la consapevolezza che si trattava di cosa altrui e che vi era il dissenso del soggetto passivo.
La versione dell'imputato, che aveva sostenuto, nel suo esame, di vantare un credito di trenta-cinquanta Euro verso il tenente colonnello V. che, richiesto della restituzione, gli aveva detto con stizza una frase del tipo "sai dove sono, vatteli a prendere", da lui interpretata come autorizzazione al prelievo autonomo della somma dal portafoglio, era contrastata dalle dichiarazioni dello stesso V., che aveva escluso di avere dato una tale autorizzazione all'imputato, dal testo del messaggio da questi inviato al V. lo stesso 27 luglio 2011, adducendo, con ulteriore cambio di versione, di avere apprestato uno scherzo nei confronti del superiore, e dall'atteggiamento circospetto e dalle modalità gestuali emergenti dalle riprese filmate.
Nè la eventuale reale esistenza di un credito esigibile da parte dell'imputato nei confronti del superiore avrebbe escluso il reato di furto, non essendo ammissibile il recupero del dovuto attraverso la commissione di un reato che poteva costituire esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
3.2. La Corte di appello, che, rispondendo alle obiezioni e deduzioni difensive, escludeva, alla luce delle ripercorse considerazioni del primo Giudice, la configurabilità della esimente del consenso dell'avente diritto, invocata quantomeno sotto il profilo putativo, riteneva determinante controindicazione al riconoscimento delle attenuanti generiche la condotta processuale dell'imputato, che apprezzava, unitamente alla mancanza di eccezionali connotazioni qualitative, a fondamento del confermato diniego dell'attenuante dell'ottima condotta militare.
In dipendenza della modestia del danno cagionato era ritenuto giustificato un giudizio di prevalenza della concessa attenuante del danno di lieve entità rispetto all'aggravante del grado rivestito, la cui valenza doveva essere calibrata in rapporto all'attuale assetto professionale delle forze armate, caratterizzato dalla quasi esclusiva presenza di militari con grado.
4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Paolo Tartuferi, l'imputato che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia carenza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento all'affermazione della sua responsabilità per la mancata declaratoria della sussistenza dell'esimente, quantomeno nella forma putativa, del consenso dell'avente diritto ex art. 50 cod. pen., nonchè in merito alla valutazione di rilevanza della deposizione del teste V. e di irrilevanza dei testi a discarico.
4.1.1. Secondo il ricorrente, che contesta le ragioni addotte dalla Corte per smentire la tesi difensiva a sostegno della invocata esimente, l'atteggiamento da lui avuto il 27 luglio 2011 e nei giorni precedenti, ripreso dai filmati versati in atti su supporto informatico, è coerente con la sua convinzione di essere stato autorizzato al prelievo del denaro, poichè nessun prelievo di somma si è avuto nei giorni precedenti e la sua condotta, non condivisibile, è priva di rilevanza penale, mentre la cd. trappola è scattata il 27 luglio 2011 quando egli, ignaro subordinato, è stato autorizzato dal superiore ad andare nel di lui ufficio per prelevare la somma.
Nè poteva ritenersi logicamente infondata l'invocata esimente per avere egli dichiarato che i soldi erano suoi, avendo in tal modo espresso la sua intima convinzione che il denaro gli apparteneva, cercando anche di spiegarsi con il superiore che non glielo ha mai consentito.
Anche il malore da lui avuto in occasione del controllo dei colleghi, valorizzato in sentenza, è, secondo il ricorrente, la conferma dell'essersi trovato incastrato in maniera irreversibile dal suo superiore, e non, letto con distacco, espressione e conferma della sua malafede.
Nè, dandosi rilievo al tenore del sms, si è considerata la sua sicura non compostezza dopo il fatto mentre era ricoverato in stato di shock presso l'ospedale di Rimini, poi sfociato nella sua lunghissima convalescenza e nel successivo congedo.
4.1.2. La Corte, secondo il ricorrente, è incorsa nel denunciato vizio anche con riferimento alla valutazione delle prove, e in particolare nell'apprezzare la credibilità della persona offesa, le pratiche di rilievo penale da essa seguite verso i sottoposti e la valenza delle deposizioni dei testi della difesa in rapporto alla sua versione dei fatti e alle denunce sporte ai danni della medesima.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione di legge e carenza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen..
Secondo il ricorrente, gli elementi ostativi ravvisati dalla Corte e correlati alla sua condotta processuale non tengono conto del diritto dell'imputato di difendersi negando, che non può essere impiegato a effetto ritorsivo sullo stesso, e del suo diritto di denunciare nelle sedi ritenute opportune le condotte del proprio comandante a conferma del suo comportamento trasparente e integerrimo.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione di legge e carenza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'ottimo comportamento di cui all'art. 48 c.p.m.p., comma 2, avuto riguardo alle emergenze della documentazione matricolare, ai giudizi e riconoscimenti ricevuti e all'elogio conseguito.
5. Con memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen., contenente anche motivi aggiunti ex art. 585 c.p.p., comma 4 e art. 611 cod. proc. pen., depositata il 17 giugno 2015, il ricorrente, insistendo nell'accoglimento dei motivi, rappresenta - a ulteriore conforto delle sue deduzioni a fondamento del primo motivo e a conferma dell'astio nutrito a suo carico e della necessaria rivalutazione delle dichiarazioni dei testi a difesa e delle sue dichiarazioni - che, a seguito di una delle denunce da lui sporte, il V. è allo stato indagato per truffa militare pluriaggravata e continuata, in relazione ai fatti da lui rappresentati al suo superiore prima ancora della consumazione della condotta per cui è processo.
5.1. Con un primo motivo nuovo il ricorrente denuncia, in via subordinata, erronea applicazione di legge con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti nella ipotesi tentata, ai sensi dell'art. 56 cod. pen., difettando lo stabile e irreversibile impossessamento della somma.
5.2. Con un secondo subordinato motivo il ricorrente sollecita un intervento di questa Corte, a norma dell'art. 609 c.p.p., comma 2, circa la questione relativa all'applicabilità della sopravvenuta normativa introdotta con D.Lgs. n. 28 del 2015, che prevede la causa di non punibilità della "speciale tenuità del fatto" ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen..
Secondo il ricorrente, tale causa di non punibilità è applicabile nel giudizio di legittimità e ricorrono le condizioni per il suo riconoscimento, rientrando il reato contestato nel novero delle figure per le quali essa opera e sussistendo il requisito della tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, correlato il primo al già avvenuto riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, al limitato danno (ipotetico) di soli quaranta Euro e alla non gravità della condotta per le modalità della sua esplicazione, e il secondo alla sua incensuratezza e alla sua condotta di vita e lavorativa.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato o inammissibile nei proposti motivi.
2. Le censure svolte con il primo motivo attengono al denunciato vizio motivazionale che connota lo sviluppo argomentativo della decisione impugnata, contestato sotto il duplice concorrente profilo della esclusa configurabilità, anche nella forma putativa, del consenso dell'avente diritto, e della carente valutazione, incidente sulla operata ricostruzione dei fatti e sul confermato giudizio di responsabilità, delle fonti di prova per il positivo utilizzo delle dichiarazioni della persona offesa e per la esclusa, ovvero non apprezzata, valenza delle testimonianze offerte dalla difesa.
2.1. La totale infondatezza delle mosse censure consegue al rilievo che la valutazione organica delle risultanze processuali, che si contesta, è stata correttamente ed esaustivamente condotta dalla Corte di merito secondo un iter logico, che, sviluppatosi in stretta ed essenziale correlazione con il richiamato e condiviso sviluppo decisionale della sentenza di primo grado (sintetizzato sub 3. del "ritenuto in fatto"), con lo stesso formando un unico complesso corpo argomentativo, ha fornito, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, una persuasiva ricostruzione dei dati fattuali concernenti la vicenda, dando conto delle linee interpretative seguite e rappresentando le ragioni significative della decisione adottata a fronte del compiuto vaglio delle deduzioni e obiezioni difensive fatte oggetto dei motivi di appello.
La Corte, infatti, procedendo dalla preliminare analisi della tesi difensiva, posta a fondamento della chiesta esimente o almeno della invocata putatività del consenso, alla cui stregua il ricorrente sarebbe stato autorizzato dalla persona offesa a prelevare il denaro dal suo portafoglio o almeno sarebbe stato indotto in tal senso dal comportamento tenuto dalla stessa, ha ritenuto che a una tale tesi (fondata sull'assunto del ricorrente, espresso nel corso del suo esame dibattimentale, di vantare un credito di trenta-cinquanta Euro verso il tenente colonnello V. e di avere interpretato la risposta del medesimo alla sua richiesta di restituzione del denaro come autorizzazione a prelevare egli stesso la somma dal portafoglio dello stesso superiore, suo debitore) avesse dato condivisa risposta (sintetizzata sub 3.1. del "ritenuto in fatto") il Tribunale, specificamente esaminando la testimonianza dell'indicato V..
A fronte, poi, del rilievo difensivo di una preordinazione operata da quest'ultimo in danno del ricorrente in dipendenza di sue obiezioni su disposizioni di servizio o altre presunte irregolarità, si sono, inoltre, anche rimarcate in sentenza le ragioni logiche e fattuali, anche in raccordo con le ulteriori evidenze, della insostenibilità di una tale ricostruzione.
2.2. Nel suo percorso argomentativo, la Corte, richiamate le testuali dichiarazioni dei testi A. e D.S., ha ulteriormente e coerentemente evidenziato la significatività dell'affermazione fatta nella immediatezza dal ricorrente ai detti testi, che lo hanno concordemente riferito, dell'essere sue le banconote, in luogo di fare una dichiarazione di "buona fede" congruente con quella presupposta dalla sua successiva tesi difensiva, senza prescindere dal confronto critico con la deduzione del ricorrente, pure opposta con l'atto di appello, circa la plausibilità della indicata affermazione con la sua convinzione di avere preso il denaro dovutogli, giusta autorizzazione del debitore.
Nè la sentenza ha omesso la disamina delle obiezioni del ricorrente in correlazione con le illustrate emergenze delle video-registrazioni a mezzo webcam del precedente 7 luglio 2011 e con le dichiarazioni del teste V., dando adeguate risposte con precise informazioni probatorie e ragionevoli argomenti logici, che hanno riguardato anche la chiara portata gravatoria della omessa richiesta da parte del ricorrente ai testi A. e D.S., che lo hanno sorpreso con le banconote (da loro immediatamente sottoposte a controllo quanto alla serie numerica), di un immediato interpello del superiore a conferma di quanto sostenuto; la correttezza dell'operato inquadramento del malore occorso al ricorrente, colto sul fatto dall'intervento dei suoi colleghi, e la particolare valenza del contenuto del sms inviato dal ricorrente al V., incompatibile nei suoi contenuti con la versione della ricevuta autorizzazione al prelievo, ovvero del consenso dell'avente diritto.
2.3. In tale contesto, ancorato alle risultanze ragionate delle emergenze disponibili, non possono trovare accoglimento le censure difensive, che, in sovrapposizione argomentativa rispetto all'articolato ed esplicito ragionamento probatorio svolto, oppongono del tutto infondate deduzioni di dissenso quanto alla completezza e coerenza delle ragioni della decisione e della logicità del discorso giustificativo che le sorregge in rapporto ai dati fattuali e agli elementi probatori disponibili, e tendono a impegnare questa Corte, esulando dai limiti del sindacato di legittimità, in una nuova e parziale lettura di detti dati ed elementi e in una revisione delle corrette e congruenti valutazioni svolte e delle conclusioni raggiunte dai Giudici di merito.
2.4. Nè introducono ragioni di riflessione i rilievi svolti dal ricorrente con i motivi aggiunti con riguardo alla ribadita tesi della non attendibilità della persona offesa, tenente colonnello V., in ragione degli esiti delle denunce da lui sporte, sfociate nella sottoposizione del medesimo a indagini penali, poichè dette denunce, successive ai fatti per cui è processo, non apportano elementi di novità rispetto alle circostanze, già oggetto di esplicito apprezzamento da parte dei Giudici di merito in coerente coordinazione con gli altri dati disponibili.
2.5. Non può avere seguito la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto ascritto nella ipotesi tentata, formulata con il motivo aggiunto subordinato, non dedotta con il ricorso principale nè, prima ancora, enunciata in atto di appello, e rimasta, pertanto, estranea al thema decidendum nel giudizio di merito e alla operata ricostruzione del fatto, senza essere neppure recuperabile ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2.
3. E' privo di fondamento il secondo motivo del ricorso attinente al diniego delle attenuanti generiche.
Tale diniego è stato giustificato dalla Corte di merito, che ha esplicitato le ragioni che giustificavano la conferma della scelta giudiziale operata in primo grado, riconoscendo peso determinante alla condotta processuale del ricorrente, motivatamente e ragionevolmente apprezzata quale elemento di disvalore, con implicito giudizio di sub valenza di diversi e ulteriori elementi.
Tale valutazione, attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente e anche coerentemente al principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente in tema di attenuanti generiche (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, dep. 13/09/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv.247959), come anche in materia di determinazione della pena (Sez. 2, n. 36425 del 26/06/2009, dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596), l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure mosse dal ricorrente, che, opponendo il riferimento al proprio diritto di difendersi in ogni estrinsecazione del medesimo diritto e di esercitare il diritto processuale di informare le autorità competenti/denunciare condotte illecite, ed enunciando elementi relativi al comportamento tenuto nel compimento di attività processuali (riduzione lista testimoniale, non opposizione a produzioni documentali, sottoposizione a interrogatorio, e altro), reclama alternative letture di merito non traducibili in censure consentite in sede di legittimità.
4. Non ha pregio giuridico la censura, oggetto del terzo motivo del ricorso, che riguarda il mancato riconoscimento dell'attenuante dell'ottima condotta militare.
Non presenta, infatti, alcun profilo di illegittimità, nè carenza argomentativa, censurabili in questa sede, la decisione della Corte di merito, che esattamente interpretando i richiamati principi di diritto fissati dalla costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 7523 del 21/05/1983, dep. 19/09/1983, Andreis, Rv.
160242; Sez. 1, n. 13213 del 12/07/1989, dep. 06/10/1989, Di Terlizzi, Rv. 182201; Sez. 6, n. 2488 del 09/10/1990, dep. 23/02/1991, Perrella, Rv. 186475), ne ha fatto corretta applicazione, dando adeguato conto, nell'esercizio del suo potere discrezionale, della mancanza di elementi di prova indicativi e rilevatori di un'ottima condotta militare del ricorrente, non traibili dalle emergenze della documentazione matricolare, non identificabili, per la peculiare natura, che devono rivestire, di "eccezionali connotazioni qualitative" con la qualifica di eccellente riportata dal ricorrente o con elogi isolati dallo stesso conseguiti, e non desumibili neppure dalla condotta oggetto del giudizio, priva di "ravvisabili profili commendevoli".
5. Priva di fondamento è, da ultimo, la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, avanzata dal ricorrente quale motivo aggiunto, in via subordinata rispetto all'accoglimento dei motivi del ricorso, con le richiamate note depositate il 17 giugno 2015.
5.1. Si rileva in diritto che, secondo i principi di diritto già fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in sede di prima applicazione della indicata norma, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto da essa prevista ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto che l'ha introdotta, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali questa Corte può rilevare di ufficio ex art. 609 c.p.p., comma 2, la sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito (tra le altre, Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, dep. 15/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308; Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, dep. 27/05/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015, dep. 22/05/2015, Fantoni, Rv. 263693; Sez. 3, n. 24358 del 14/05/2015, dep. 08/06/2015, Ferretti, Rv. 264109).
5.2. Dovendo, quindi, procedersi a tale apprezzamento, in coerenza con tali condivisi principi, si rileva che:
- l'art. 131-bis c.p., comma 1, limita il suo ambito di applicazione ai reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena;
- i criteri di determinazione della pena sono indicati dall'art. 131- bis c.p., comma 4, alla cui stregua non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, nè, in tale ultimo caso, del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen..
5.3. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità, che richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione e già rimarcato da questa Corte, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.
Il primo degli indicati "indici-criteri" (come definiti dalla relazione allegata allo schema del decreto legislativo), consistente nella particolare tenuità dell'offesa, si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti" (come definiti nella predetta relazione), che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa).
Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista "indice-criterio" della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.
5.4. Tanto premesso, si rileva che, nel caso in esame, non risultano superati i limiti di pena, trattandosi di furto militare previsto dall'art. 230 c.p.m.p. e punito con la pena da due mesi a due anni di reclusione militare.
La verifica degli ulteriori requisiti deve, invece, basarsi - in coerenza con il circoscritto perimetro dei poteri cognitivi, propri del giudizio di cassazione, nel quale non sono consentiti accertamenti di fatto - su quanto emerso nel corso del giudizio di merito tenendo conto, in modo particolare, della eventuale presenza, nella motivazione della sentenza impugnata, di giudizi già espressi che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità dell'offesa, riguardando la non punibilità soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale.
Nella specie, non emergono dalla sentenza di appello elementi idonei a configurare la sussistenza della ipotesi di particolare tenuità dell'offesa, sì come intesa quale indice-criterio, poichè la Corte - pur riducendo la pena di anni uno e mesi due di reclusione militare, che il primo Giudice aveva determinato tenendo presenti i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. con particolare riguardo alla gravità del fatto e alla intensità del dolo, e pur sostituendo al giudizio di equivalenza tra l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, riconosciuta in relazione alla oggettiva tenuità del danno economico del furto, e l'aggravante del grado, quello di prevalenza della prima rispetto alla seconda - ha determinato la pena, già ridotta per effetto del detto giudizio comparativo, in quattro mesi di reclusione ordinaria, con ampio discostamento, per le già indicate ragioni, dal minimo edittale, neppure ridotto.
5.5. Nè, posta la non sovrapponibilità tra il nuovo istituto e l'attenuante riconosciuta di cui all'art. 62 c.p., n. 4, costituendo l'esiguità del danno o del pericolo solo uno dei due "indici- requisiti" (l'altro essendo quello delle modalità della condotta) da apprezzarsi ai fini della sussistenza dell'"indice-criterio" della particolare tenuità dell'offesa, e avuto riguardo alla peculiare connotazione del comportamento delittuoso, tenuto dal ricorrente per la sua posizione di militare in servizio in danno di un suo superiore gerarchico, e al confermato diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante dell'ottima condotta militare del medesimo per sua immeritevolezza, possono ritenersi individuabili altri elementi dimostrativi della valutabilità dell'offesa in termini di particolare tenuità.
6. Il ricorso, in presenza di motivi in parte infondati e in parte inammissibili deve essere, in definitiva, rigettato.
Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2015
11-03-2018 22:25
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