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Sentenza

Militare. Difetto di giurisdizione....
Militare. Difetto di giurisdizione.
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-04-2018) 08-05-2018, n. 20136
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente -
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere -
Dott. BORSELLINO Maria Daniela - Consigliere -
Dott. COSCIONI Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.N., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/10/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE COSCIONI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. TOCCI STEFANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'Avv. Stefano COZZETTO anche in sostituzione dell'Avv. Filippo GARGALLO di CASTEL LENTINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il difensore di S.N. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la sentenza di primo grado, con la quale S. era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 640 c.p., comma 2 e artt. 477 e 482 c.p..
1.1 Al riguardo il difensore eccepisce il difetto di giurisdizione, risultando pacifica la qualità di militare  e il fatto che gli enti indotti in errore erano l'INPDAP e il Ministero della Difesa; le provviste di denaro dell'ente previdenziale derivano infatti dal Ministero della Difesa in quanto la previdenza del  militare  è sostenuta da trattenute alla fonte, compiure dal Ministero, che storna direttamente la quota previdenziale della retribuzione del  militare , per poi versarla all'ente previdenziale, sicchè si poteva sostenere che danneggiati dalla condotta di S. erano i militari, con conseguente giurisdizione speciale del Tribunale  militare ; inoltre, il danno non era meramente pecuniario, ma si riferiva ad attività lavorativa non fornita da S. al Ministero della difesa; il reato di truffa aveva la medesima pena del reato di truffa  militare , mentre il reato di falso aveva pena inferiore, per cui anche sotto questo aspetto la giurisdizione non poteva che essere  militare . 

Motivi della decisione

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 Come osservato dalla Corte di appello, per qualificare la condotta dell'imputato come "reato  militare " ai sensi dell'art. 234 c.p.m.p., è necessaria non solo la qualità di  militare  del soggetto attivo del reato ma anche quella del soggetto passivo (in tal senso Sezioni Unite n. 14 del 7.3.1953, rv 097325): la norma infatti prevede al comma 1 che il danno venga arrecato ad "altro  militare " ed comma 2 (ipotesi aggravata) che il fatto sia commesso in danno "dell'amministrazione  militare ". Trattandosi di reato contro il patrimonio è altrettanto pacifico che non può venire in considerazione altra tipologia di danno, se non quello correlato alla diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del reato in conseguenza della condotta ipotizzata nella norma, non potendosi allargare impropriamente l'ambito applicativo della norma considerando altra e diversa tipologia di lesione (così in motivazione Sez. 1, ordinanza n..7579 del 22/01/2014, Corsetti, Rv.258605) Nel caso in esame, l'ente in danno del quale è stata commessa la truffa, è l'INPDAP (oggi INPS), ente del tutto estraneo alla amministrazione  militare ; del tutto irrilevante è il fatto che le somme che confluiscono nell'ente siano versate dal Ministero della Difesa, posto che ciò non trasforma l'ente in  militare , e neppure è vero che il danno sia subito dai militari, visto che le pensioni dei militari non risentono assolutamente della maggiore erogazione di somme date all'imputato.
La giurisdizione  militare  deve essere ravvisata se il danno incide anche sul corpo di appartenenza; nel caso in esame, le somme erano state percepite per attività rientranti quale stipendio o indennità e non rileva che la provvista provenisse da altro comparto della Pubblica Amministrazione, posto che il dato decisivo è che le somme venivano acquisite da INPDAP e non erano inerenti alla attività del corpo  militare , trattandosi di indennità di malattia incamerate direttamente dal ricorrente; il danno pertanto è interamente sopportato non già dall'amministrazione  militare  ma da un ente pubblico del tutto diverso ed estraneo all'apparato  militare, per cui il ricorso è manifestamente infondato 3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2018
Avv. Antonino Sugamele

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