Notifica di provvedimento sanzionatorio. Il comandante chiede che il militare apponga la firma senza consegnargli una copia dell'atto.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1522 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BARONE LUIGI
Data Udienza: 09/11/2017
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.M. nato il ........ a .............
avverso la sentenza del 08/11/2016 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L.M.
FLAMINI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. ANGELO CASSONE del foro di CATANIA in difesa di
M.M. che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 novembre 2016 la Corte militare di appello assolveva M.
M. dal reato di disobbedienza aggravata, perché non punibile ai sensi dell'art. 131-
bis cod. pen..
La decisione confermava in ordine alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità
dell'imputato quella di condanna resa, in prime cure, dal Tribunale militare di Verona il
6.10.2015; ma i giudici dell'appello, ritenendo che ricorressero tutti i requisiti di applicabilità
dell'istituto della particolare tenuità del fatto (occasionalità della condotta; modalità di
realizzazione della stessa; lievità del pregiudizio arrecato), addivenivano alla relativa pronunzia
assolutoria.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la difesa del M. deducendo manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità ed inosservanza o
erronea applicazione della legge penale.
3. Con il primo motivo lamenta che la decisione di secondo grado sarebbe meramente
confermativa di quella del primo giudice senza alcun vaglio delle censure che erano state
dedotte con l'atto di appello.
In motivazione non risulta alcun cenno al fatto che:
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23-01-2018 15:00
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