Ten. Colonnello , in servizio permanente nell'esercito italiano, avendo partecipato a missioni all'estero, allega di sentirsi in pericolo a seguito delle informative ricevute dalle forze armate che richiamano l'attenzione sui rischi di attacchi al personale militare in divisa e in borghese chiede di essere autorizzato al porto di un'arma individuale non di tipo guerra.
T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., (ud. 14-02-2018) 27-02-2018, n. 187
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2017, proposto dal tenente colonnello dell'esercito dottor F.S. rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Barca e Riccardo Maoli, con domicilio eletto presso il primo a Genova in corso Dogali 7/17;
contro
Ministero dell'interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l'ufficio;
per l'annullamento
del decreto 28.2.2017, n. 11073 dell'UTG di Genova
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;
vista la propria ordinanza 28.6.2017, n. 149;
visti gli atti e le memorie depositate;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2018 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il tenente colonnello dell'esercito dottor F.S. si ritiene leso dal provvedimento indicato, per il cui annullamento ha notificato il ricorso in trattazione che è affidato a censure in fatto e diritto.
L'amministrazione statale si è costituita in causa con memoria con cui ha chiesto la reiezione della domanda.
Con ordinanza 28.6.2017, n. 149 il tribunale amministrativo ha accolto la domanda cautelare proposta.
Le parti hanno depositato memorie e documenti.
L'impugnazione è proposta per l'annullamento del diniego opposto all'ufficiale superiore ricorrente relativamente alla domanda proposta per essere autorizzato al porto di un'arma individuale non di tipo guerra.
L'interessato documenta di essere in servizio permanente nell'esercito italiano, di avere partecipato a missioni all'estero, e allega di sentirsi in pericolo a seguito delle informative ricevute dalle forze armate che richiamano l'attenzione sui rischi di attacchi al personale militare in divisa e in borghese.
L'amministrazione dell'interno non ha condiviso tale prospettazione, osservando la scarsa documentazione addotta dall'interessato a corredo degli assunti che fondano la domanda di autorizzazione presentata a suo tempo.
Il collegio deve condividere la prima e assorbente censura proposta dall'interessato nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 75 comma 4 del rd 635 del 1940: si tratta di una disposizione in origine quasi interamente dettata a favore degli appartenenti alla disciolta milizia fascista, ma nell'ultimo comma essa prevede che gli ufficiali in servizio permanente delle forze armate possano chiedere e ottenere l'autorizzazione al porto di rivoltella, sia quando vestono la divisa sia quando sono in abiti civili.
La norma è formulata nel senso che non si tratta di un diritto assoluto, come si deduce dall'impiego del verbo 'potere' che regge la proposizione in questione, ma si osserva che l'ampiezza della previsione induce ad affermare che l'eventuale diniego a tale istanza deve essere fondato su situazioni personali ostative.
La lettura del rigetto impugnato convince invece che la p.a. ha considerato l'interessato alla stregua di ogni altro cittadino, e non ha tenuto conto della pur datata norma regolamentare denunciata e dell'appartenenza del richiedente alle forze armate.
L'accoglimento del motivo è assorbente del contendere, derivando da ciò l'annullamento dell'atto impugnato e l'obbligo dell'amministrazione di ripronunciarsi tenendo conto della norma citata e delle risultanze dell'istruttoria che verrà condotta.
Le spese possono essere compensate adeguatamente, attesa la natura interlocutoria della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato, compensando le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere
03-03-2018 20:21
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