Ufficiali Piloti dell'Aeronautica Militare, della 46^ Brigata Aerea di Pisa inviati negli Stati Uniti per la frequenza del corso Nato, iter ENJJPT, volto al conseguimento del brevetto di pilota militare, fanno causa al Ministero della difesa.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 13-04-2018) 02-05-2018, n. 4765
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 1844 del 2007, proposto da B.G., A.A., B.E. e M.P., rappresentati e difesi dall'avvocato Cesare Verdacchi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Catalani, n. 31;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento della Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica Militare Prot. n. (...), recapitato a mezzo raccomandata A/R in data 27/12/2006;
-per quanto occorra, del provvedimento della Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica Militare, comunicato con telegramma prot. n. (...) del 4.3.2004;
-di tutti gli atti pregressi, connessi e consequenziali comunque lesivi dell'interesse dei ricorrenti;
per la declatoria
del diritto dei ricorrenti all'attribuzione del trattamento economico di trasferimento ex art.1 L. n. 86 del 2001, in virtù di quanto stabilito di quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Difesa- Direzione Generale del Personale Militare prot. n. (...) del 6 giugno 2001, con contestuale condanna dell'Amministrazione convenuta alla determinazione ed alla corresponsione del suddetto trattamento economico, oltre accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza speciale di smaltimento del giorno 13 aprile 2018, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Gli odierni ricorrenti, Ufficiali Piloti dell'Aeronautica Militare, attualmente in servizio presso la 46^ Brigata Aerea di Pisa (B. - A.), il 14^ Stormo di Pratica di Mare (M.) ed il 15" Stormo di Pratica di Mare (B.), premettevano che, nel Maggio del 2002, erano stati inviati negli Stati Uniti per la frequenza del corso Nato, iter ENJJPT, volto al conseguimento del brevetto di pilota militare.
Esponevano che, il giorno 8 settembre 2002, dopo quattro mesi dall'arrivo negli Usa, erano stati fatti rientrare in Patria presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, per non meglio individuate esigenze di servizio, con collocamento in licenza ordinaria per circa venti giorni e che, in data 27 settembre 2002, erano stati fatti ripartire per gli USA.
Precisavano che: a) con le competenze del mese di novembre, subivano la decurtazione dell'indennità giornaliera di missione estera, ai sensi dell'art. 7 R.D. n. 941 del 1926, essendo trascorsi 180 giorni dalla data del loro primo arrivo negli USA (Maggio 2002); b) in data 24 novembre 2003 - conseguito il brevetto di pilota militare- venivano fatti rientrare in Italia presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, in attesa di assegnazione ai rispettivi reparti di volo; c) con telex del 7.1.2004, venivano trasferiti d'autorità presso i relativi enti di assegnazione, con precisazione della DIPMA che si sarebbe trattato di prima assegnazione.
Evidenziavano che non era stata disposta la corresponsione, in loro favore, dell'indennità di trasferimento, ai sensi dell'art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86, a seguito del loro rientro in Italia dalle indicate missioni e, inoltre, che avevano subito la decurtazione dell'indennità estera, effettuata in base alla motivazione secondo cui, essendo durato meno di 30 giorni il loro rientro in Italia, il periodo di riferimento non si sarebbe interrotto.
Con il presente ricorso, lamentavano che l'istanza del 26 ottobre 2006, a firma del loro legale, veniva negativamente riscontrata e che, con l'impugnato provvedimento, veniva denegata l'indennità di trasferimento, ai sensi dell'art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86, a seguito del loro rientro in Italia dalle indicate missioni.
Deducevano svariati profili di illegittimità e, in subordine, anche dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, insistendo per la declaratoria del loro diritto a percepire l'indennità di trasferimento.
Concludevano per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Non si costituiva l'intimata Amministrazione per resistere al presente giudizio.
Alla pubblica udienza speciale di smaltimento del giorno 13 aprile 2018, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione
1. la L. 29 marzo 2001, n. 86, con l'art. 1, rubricato "Indennità di trasferimento", dopo avere disciplinato la materia ex novo, stabilisce, all'ultimo comma, che "L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all'estero ai sensi delle L. 8 luglio 1961, L. n. 642, 27 luglio 1962, L. n. 1114, e 27 dicembre 1973, L. n. 838, e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia".
Invero, sia l'invio temporaneo in missione all'estero che l'ordine di rientro in Italia, non configurano trasferimento in senso proprio, ma solo la cessazione dell'obbligo di svolgere le ordinarie prestazioni in luogo diverso da quello della propria sede di servizio (conf.: Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2008 n. 5865 e 6 aprile 2004, n. 1867) ed il servizio fuori sede, anche se di lungo periodo, in mancanza di una apposita prescrizione di legge, non può essere assimilabile ad un trasferimento d'ufficio permanente (conf.: TAR Lazio, Roma, sez. II, 18 gennaio 2011, n. 418; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 17 dicembre 2012 n. 3059).
Le argomentazioni addotte dagli odierni esponenti ruotano attorno alla definizione del comando di rientro, quale trasferimento d'autorità "a ritroso", in cui lo spostamento dell'interessato avviene in direzione inversa a quella della missione espletata, dall'estero verso l'Italia.
Infatti, poiché l'invio in missione all'estero per finalità addestrative (ma anche per operazioni di cooperazione svolte nell'ambito di organizzazioni internazionali) ha, strutturalmente, carattere temporaneo e provvisorio, la sede di lavoro ove i militari in concreto espletano le proprie funzioni per il tempo della missione, non può essere qualificata alla stregua di una nuova e definitiva sede di servizio, con l'ulteriore conseguenza dell'impossibilità di qualificare come ulteriore e successivo trasferimento d'autorità il successivo rientro in Italia (ex plurimis: Tar Lazio, Sez. II, 13 febbraio 2012, n. 1386; Tar Puglia, Sez. III, 2 settembre 2010, n. 1886).
2. Applicando le precitate coordinate ermeneutiche al caso sub esame, ne discende che il trattamento economico invocato non può essere riconosciuto ai ricorrenti, difettandovi il fondamentale presupposto del trasferimento e, cioè, la modificazione della ordinaria sede di servizio, posto che -come già evidenziato- le attività formative e di addestramento, ancorchè svolte nell'ambito di un'organizzazione internazionale, per la loro stessa natura, hanno carattere temporaneo, provvisorio e propedeutico all'assegnazione della prima sede di servizio.
Inoltre, il personale militare inviato all'estero per le suddette attività formative risulta essere già sottoposto ad un trattamento economico di favore, preordinato a compensare il soggetto per il disagio subito.
Pertanto, si deve concludere che ai ricorrenti non spetta l'indennità di trasferimento invocata, difenttandone ab imis il presupposto di legge , costituito dall'essere stati in servizio all'estero.
3. Ciò posto, nella specie, non assume rilevanza la questione relativa alla dedotta violazione dell'art. 10 bis, L. n. 241 del 1990, dovendosi interpretare la disposizione sul cosiddetto preavviso di diniego alla luce del successivo art. 21 octies della medesima legge (inserito dall'articolo 14, comma 1, della L. 11 febbraio 2005, n. 15), in base al quale, laddove sia dedotto un vizio di natura formale, è imposto al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e, conseguentemente, di non annullare l'atto nell'ipotesi in cui la dedotta violazione formale non abbia inciso sulla legittimità sostanziale dei provvedimenti impugnati.
4.In definitiva, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.
5.L'omessa costituzione in giudizio dell'Amministrazione esime il Collegio dal pronunciarsi sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
Francesca Romano, Referendario
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07-05-2018 21:43
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