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Sentenza

A chi spetta il premio di congedamento?...
A chi spetta il premio di congedamento?
T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, 24-04-2019, n. 5187


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12381 del 2005, proposto da

A.E. ed altri, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 34;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Difesa, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto alla corresponsione del trattamento economico e previdenziale attribuito al personale militare, nonché per la declaratoria, del diritto dei ricorrenti a beneficiare del premio di congedamento di cui all'art. 40 della L. 26 dicembre 1986, n. 958, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dello stesso, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini di legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 gennaio 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

a. I ricorrenti, dopo avere prestato servizio nell'Amministrazione militare, quali volontari in ferma breve triennale, venivano ammessi, al termine di tale periodo lavorativo, al corso per allievi agenti della Polizia di Stato.

Essi rammentano che nei primi sei mesi del corso hanno ricevuto il trattamento economico liquidato ai sensi dell'art. 59, comma 1, L. n. 121 del 1981, detratto l'importo di Euro 80,60 mensili per spese di vitto e mensa. Gli emolumenti ricevuti corrisponderebbero al 44,16% di quanto spettante ad un Agente effettivo appena immesso in servizio cui non si aggiungeva alcun versamento di natura previdenziale presso l'INPDAP.

Assumono, infine, che tale trattamento economico appare ingiustificatamente deteriore rispetto a quello erogato a favore di coloro che sono stati ammessi a frequentare gli omologhi corsi previsti per l'accesso ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, contestando, in particolare, la mancata corresponsione del c.d. premio di congedamento.

b. Nel quadro descritto, i ricorrenti, da un lato, reclamano ora il trattamento economico e l'accesso al sistema di contribuzione previdenziale approntati a favore del corrispondente personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, proveniente dal periodo di ferma breve triennale nelle Forze Armate (1 motivo); dall'altro lato, richiedono la corresponsione del premio di congedamento di cui all'art.40, comma 1, L. n. 958 del 1986 (2 motivo)

c. Si sono costituiti i dicasteri evocati in giudizio, i quali hanno formulato rilievi in rito e dedotto nel merito delle domande formulate dai ricorrenti;

d. Chiamata alla pubblica udienza del 18 gennaio 2019, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente, ai fini della delimitazione del contraddittorio processuale, il Collegio deve rilevare che il ricorso è da considerarsi perento nei confronti di quegli originari ricorrenti che non hanno formulato una propria rituale dichiarazione di interesse al ricorso.

Ne consegue, in particolare, che il decreto di perenzione n. 8810/2012 continua ad esplicare piena efficacia nei loro confronti.

Esso risulta invece revocato, come da susseguente decreto n. 6252/2018, in relazione ai ricorrenti che hanno formalmente reso la predetta dichiarazione di permanenza di interessa alla decisione (A.E. ed altri), i cui nominativi sono pertanto riportati in epigrafe e rispetto ai quali viene ora resa la presente decisione.

2. Sempre in via preliminare, deve essere esaminato il rilievo di difetto di giurisdizione (in favore della Corte dei Conti), formulato dalla difesa erariale limitatamente alla domanda dei ricorrenti (1 motivo, seconda parte) intesa a conseguire il versamento della contribuzione previdenziale per l'intero periodo di frequenza del corso per allievi della Polizia di Stato.

L'eccezione va disattesa.

Appartiene infatti al giudice amministrativo la cognizione di tutti i provvedimenti che attengano al rapporto di lavoro (anche se incidenti su quello pensionistico) in forza della riserva soggettiva, avente ad oggetto le controversie di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, mentre residua al giudice contabile il solo sindacato relativamente ai provvedimenti pensionistici, con relativi accessori, provvedimenti che (sempre se esistenti), nel caso in esame non risultano in alcun modo intaccati dalle censure dedotte nel ricorso.

3. Merita invece accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata, tramite la difesa erariale, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal momento che nei confronti di tale Amministrazione non è stata proposta alcuna domanda, dovendosene perciò disporre l'estromissione dal giudizio.

4. Svolte tali considerazioni in rito, possono ora essere esaminate nel merito le domande proposte dai ricorrenti.

4.1 Con il primo motivo di ricorso, essi richiedono l'accertamento del diritto alla corresponsione del medesimo trattamento economico percepito dall'equiparato personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché il riconoscimento, per tutta la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato, del trattamento previdenziale goduto dall'equiparato personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

A fondamento della loro domanda, i ricorrenti denunciano la violazione dei principi di perequazione retributiva e di imparzialità della Pubblica Amministrazione (specie in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.), evidenziando, nel contempo, la condizione ingiustificatamente discriminatoria in cui sarebbero stati relegati, in contraddizione con i canoni di uguaglianza e ragionevolezza, condizione che andrebbe dedotta dalla mancata previsione, nei loro confronti, di un trattamento economico e previdenziale corrispondente a quello stabilito per i militari appartenenti ai corpi equiparati (Carabinieri e Guardia di Finanza).

Il motivo, nella sua duplice declinazione (retributiva e previdenziale), è infondato, sicché può prescindersi dai rilievi, entrambi formulati dalla difesa erariale, di parziale irricevibilità del gravame (per la mancata notificazione del ricorso all'Ente previdenziale) e di inammissibilità per omessa impugnazione del decreto di nomina ad Allievo Agente della Polizia di Stato, atto quest'ultimo al quale va pur sempre ricondotta la determinazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 59, L. n. 121 del 1981.

4.1.1 Per quanto attiene al profilo strettamente retributivo, si deve invero constatare che i ricorrenti non hanno fornito adeguate indicazioni in ordine al trattamento economico percepito e a quello parallelamente erogato ai parigrado appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alla Guarda di Finanza, precludendo, in tal modo, la stessa possibilità di apprezzare, benché in linea di fatto, le disuguaglianze allegate in sede di gravame.

Nondimeno, va inoltre considerato che, come condivisibilmente osservato dall'Amministrazione, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 164 del 2002 (con il quale sono stati recepiti l'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le forze di polizia ad ordinamento militare, per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003), pongono una chiara equiparazione tra gli allievi della Polizia di Stato e dei Carabinieri, con la conseguenza che il trattamento economico, rispettivamente erogato nei loro confronti e benché determinato secondo modalità di calcolo differenti (in ragione delle specificità dei rispettivi status), si deve considerare del tutto analogo, dovendosi inoltre considerare che la trattenuta per spese di vitto, non risulta comunque materialmente operata, per cui essa, contrariamente a quanto si asserisce nel ricorso, non incide negativamente sugli emolumenti goduti dal personale.

Ne consegue, in linea con quanto più volte affermato da questo Tribunale, che "il netto delle paghe corrisposte agli Allievi Agenti della Polizia di Stato risulta identico a quello attribuito ai pari grado delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, dal che si desume che le spese per vitto/alloggio in realtà sono da considerarsi importi quantificati esclusivamente solo in modo figurativo" (per tutte, vd. T.A.R. Lazio, Sez. I-ter, n. 13300 del 2014).

4.1.2 Venendo ora al profilo previdenziale, rispetto al quale i ricorrenti lamentano ancora una volta un trattamento deteriore rispetto ai parigrado, allievi presso l'Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza, il Collegio deve nuovamente richiamare il pacifico indirizzo di questo Tribunale, secondo il quale "durante il periodo di frequenza del corso il soggetto non riveste lo status di dipendente pubblico, in quanto non è inquadrato, neanche temporaneamente, nei ruoli dell'Amministrazione per cui svolge il corso; la partecipazione al corso non è configurabile come prestazione in favore di un'Amministrazione pubblica, bensì come attività formativa.

In mancanza dell'elemento essenziale della prestazione lavorativa, il trattamento economico percepito non è, pertanto, assoggettato a contribuzione previdenziale" (T.A.R. Lazio, Sez. I-ter, nn. 13329 e 13300 del 2014).

4.1.3 La censura in esame, nella sua duplice articolazione, va conseguentemente respinta.

5. Con il secondo motivo, i ricorrenti invocano il versamento del premio di congedamento di cui all'art. 40, comma 1, L. n. 958 del 1986, insistendo per la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle relative somme.

La doglianza è infondata.

Si deve premettere che, come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza (vd. T.A.R. Lazio, Sez. I-ter, n. 784 del 2015), la legittima erogazione del premio di congedamento presuppone che il beneficiario di tale provvidenza sia stato costretto ad abbandonare il servizio militare, e non abbia nel contempo conseguito alcun diritto a pensione, trovandosi così costretto a reinserirsi nella vita civile, e quivi reperire, accedendo al mercato del lavoro, le risorse per il proprio sostentamento.

Ne discende che tale indennità non può competere ai quei militari che abbiano cessato la ferma breve o prolungata e siano quindi transitati nel servizio permanente effettivo o abbiano fatto ingresso in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate, o piuttosto, come è avvenuto nella fattispecie, delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo e beneficiando, in ogni caso, di un accesso agevolato in tali Corpi (il che "costituisce già di per sé un istituto di natura premiale per il servizio prestato in posizione di ferma" - T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, n. 3676 del 2015).

Alla luce di tali rilievi, non resta allora che osservare come, in virtù di un meccanismo di natura premiale, i ricorrenti siano potuti transitare, peraltro senza alcuna soluzione di continuità, dalla Forze Armate, nel quale avevano concluso il periodo di ferma, ai ruoli della Polizia di Stato: conseguentemente, nei loro confronti non si sono precostituite quelle particolari condizioni di disagio e di difficoltà (soprattutto di reinserimento lavorativo, scongiurate proprio dalla garanzia di un transito agevolato nei ruoli della Polizia), indefettibilmente richieste per la corresponsione della reclamata indennità di congedamento.

Il motivo in esame è dunque infondato, sicché il ricorso deve essere respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) dispone l'estromissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) respinge il ricorso;

c) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al Ministero della Difesa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché al Ministero dell'Interno le spese di lite, complessivamente determinate in Euro 1.500,00, oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere

Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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