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Sentenza

Appuntato della Guardia di Finanza in servizio presso la Tenenza di Caselle Tori...
Appuntato della Guardia di Finanza in servizio presso la Tenenza di Caselle Torinese, ha (ri)presentato istanza di trasferimento verso un reparto ubicato nella provincia di Avellino ovvero, in subordine, in un reparto ubicato nella provincia di Salerno o, in ulteriore subordine, ubicato nella Provincia di Napoli o, in estremo subordine, nella provincia di Caserta, rappresentando che ivi risulterebbe una carenza di effettivi nel ruolo.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 922 del 2017, proposto da
L.P., rappresentata e difeso dagli avvocati Andrea Fenoglio, Mia Callegari, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, via Susa 35;

contro

Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Torino, via Arsenale 21;

per l'annullamento

della determinazione n. 0219807/2017 in data 17 luglio 2017 del Comando Generale della Guardia di Finanza, con la quale è stata respinta l'istanza di trasferimento ex art. 42-bis del d.lgs n. 151 del 2001 presentata dalla ricorrente Appuntato L.P. in data 21 febbraio 2017;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con istanza del 21 febbraio 2017, la ricorrente L.P., Appuntato della Guardia di Finanza in servizio presso la Tenenza di Caselle Torinese, ha (ri)presentato istanza di trasferimento verso un reparto ubicato nella provincia di Avellino ovvero, in subordine, in un reparto ubicato nella provincia di Salerno o, in ulteriore subordine, ubicato nella Provincia di Napoli o, in estremo subordine, nella provincia di Caserta, rappresentando che ivi risulterebbe una carenza di effettivi nel ruolo (doc. 4).

Il marito della ricorrente, S.B., è Caporale Maggiore dell'Esercito e presta servizio in Campania, presso l'VIII Reggimento Artiglieria di Persano in Serre.

La ricorrente, invece, vive a Borgaro Torinese con la figlia Sofia (nata nel 2011) e con il figlio Michele (nato nel 2015).

L'istanza è fondata sulla previsione dell'art. 42-bis del d.lgs n. 151 del 2001.

Con il provvedimento in epigrafe, l'istanza è stata respinta, sul rilievo di un “deficit di effettivi nel ruolo Appuntati/Finanzieri” presso la Tenenza di Caselle Torinese, sul rilievo che il reparto di appartenenza della ricorrente “è deputato allo svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo doganale del locale scalo aeroportuale, attività di servizio particolarmente delicate soprattutto alla luce dell'attuale scenario socio-politico di massima allerta che impone di mantenere alto il livello di sicurezza (specialmente nei confronti degli obiettivi sensibili)”, sul rilievo di una diffusa e persistente carenza di risorse nei Comandi del Piemonte.

La ricorrente deduce la violazione dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 e dell'art. 1493 del Codice dell'Ordinamento Militare, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e l'eccesso di potere sotto molteplici profili.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo il rigetto del ricorso.

L'istanza cautelare è stata dapprima respinta, con ordinanza di questa Sezione n. 466/2017, e poi accolta, con ordinanza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 717/2018.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza dell'11 luglio 2017, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

E' fondato il motivo con cui la ricorrente deduce la violazione dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001.

Il beneficio, come è noto, non costituisce un diritto incondizionato del dipendente pubblico, ma è rimesso alla valutazione relativamente discrezionale dell'Amministrazione ed è soggetto ad una duplice condizione, in quanto la norma consente il trasferimento qualora sussista un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e qualora si formi il previo assenso delle Amministrazioni di provenienza e destinazione (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 1403/2017).

L'esercizio di detto potere discrezionale è correlato ad un obbligo motivazionale particolarmente stringente, in considerazione dell'esigenza di dare protezione a valori di rilievo costituzionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2426/2015). Il dissenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione deve essere limitato a casi o a esigenze eccezionali e deve essere congruamente motivato, potendo negarsi il trasferimento soltanto ove lo impongano rilevanti esigenze di servizio nell'ufficio o reparto di appartenenza dell'istante (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1317/2016; Id., sez. IV, n. 2352/2017; Tar Toscana, sez. I, n. 1279/2018).

L'eventuale diniego, pertanto, non può che scaturire da una valutazione comparativa degli interessi contrapposti, al fine di verificare se sia prioritaria la tutela dell'integrità dei figli e della famiglia o la garanzia delle esigenze di servizio che il mantenimento del dipendente nell'ufficio di provenienza intende soddisfare. Di tale bilanciamento tra contrapposti interessi va dato conto nella motivazione del provvedimento.

Nel caso in esame, non è in discussione l'esistenza di un posto vacante nella Regione di destinazione (la Campania), ma l'Amministrazione ha motivato il diniego richiamando asserite esigenze eccezionali, che sono però state rappresentante semplicemente con il richiamo alla situazione di carenza di organico nella Tenenza di Caselle Torinese.

Non può ritenersi assolto l'onere di motivazione con il generico riferimento alla carenza di organico nei Comandi del Piemonte e dell'Italia settentrionale.

Né sono state rappresentate le ragioni per cui la ricorrente sarebbe insostituibile all'interno del reparto di assegnazione.

Neppure è sufficiente il richiamo astratto dei compiti ordinari di polizia finanziaria e di controllo del territorio, senza alcun riferimento alle specifiche mansioni svolte dalla ricorrente, tali da poter integrare quelle esigenze eccezionali che ostano al riconoscimento del beneficio.

In conclusione, la determina del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 0219807/2017 del 17 luglio 2017 è viziata per difetto d'istruttoria e di motivazione.

Va conseguentemente dichiarato il diritto della ricorrente al trasferimento temporaneo presso una delle sedi richieste nella Regione Campania, ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, per il periodo massimo previsto dalla norma.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la determina del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 0219807/2017 del 17 luglio 2017.

Condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura di euro 2.000,00 (oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Savio Picone, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Referendario

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Savio Picone		Domenico Giordano
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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