Brigadiere della Guardia di finanza chiede il riconoscimento, da parte dell'amministrazione militare, di permessi mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della L. n. 104 del 1992 al fine di prestare assistenza al proprio padre, riconosciuto, dalla commissione medica competente, portatore di handicap con la connotazione di gravità.
Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 02/04/2019) 19-08-2019, n. 5732
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5272 del 2008, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, n. 1663/2007, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti appellanti l'avvocato dello Stato Francesco De Luca;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dal mancato riconoscimento, da parte dell'amministrazione militare, di permessi mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della L. n. 104 del 1992, chiesti dal signor -OMISSIS-, militare della Guardia di finanza rivestente il grado di brigadiere, al fine di prestare assistenza al proprio padre, riconosciuto, dalla commissione medica competente, portatore di handicap con la connotazione di gravità.
In particolare, il Comando regionale della Puglia della Guardia di finanza, con Det. n. 13788 del 22 marzo 2007, rigettava l'istanza dell'interessato presentata in data 12 febbraio 2007, ritenendo non sussistente nel caso di specie il requisito dell'esclusività dell'assistenza di cui all'articolo 33, comma 3, della L. n. 104 del 1992, nella sua formulazione vigente ratione temporis.
2. Avverso tale provvedimento negativo, il signor -OMISSIS- ha proposto il ricorso di primo grado n. 783 del 2007, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso.
4. Con l'impugnata sentenza n. -OMISSIS-del 27 giugno 2007 il T.a.r. per la Puglia, sezione seconda, ha accolto il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
5. Con ricorso ritualmente notificato e depositato - rispettivamente in data 16 giugno 2008 e 26 giugno 2008 - il Ministero dell'economia e delle finanze ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico motivo inerente all'erronea applicazione, da parte del T.a.r., dell'articolo 33, comma 3, della L. n. 104 del 1992, poiché nel caso di specie mancherebbe il requisito dell'esclusività dell'assistenza al portatore di handicap da parte dell'appellato; in particolare, oltre a quest'ultimo, anche il coniuge del soggetto bisognoso di sostegno - seppur donna anziana e affetta da alcune patologie - potrebbe prestare il proprio supporto.
6. Il signor -OMISSIS-, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 2 aprile 2019.
8. L'appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e diritto.
9. Si premette che il signor B.A. - padre dell'appellato signor -OMISSIS- - è deceduto il 25 novembre 2007, dopo il deposito della sentenza di primo grado e prima della proposizione del gravame, sicché la domanda dell'amministrazione è attualmente volta esclusivamente al passato e, pertanto, finalizzata al recupero monetario della retribuzione percepita dal militare in relazione ai giorni di permesso di cui ha usufruito.
10. Tanto rilevato, si osserva che con l'entrata in vigore dell'articolo 24 della L. n. 183 del 2010, che ha modificato il testo del comma 3 dell'articolo 33 della L. n. 104 del 1992, non è più richiesto, per il riconoscimento dei benefici ivi previsti, il carattere dell'esclusività dell'assistenza, intesa come l'assenza di ulteriori familiari in grado di farsi carico delle necessità di cura della persona disabile.
Tuttavia all'epoca della domanda formulata dal signor -OMISSIS-, invece, siffatto requisito era previsto ed è al vecchio testo del citato comma 3 dell'articolo 33 che occorre far riferimento per la definizione della vicenda de qua.
10.1. Delineato il quadro ordinamentale, giova esaminare la correttezza dell'applicazione nel caso concreto del beneficio su cui si controverte.
Al riguardo, il Collegio non condivide la tesi prospettata dall'appellante, in quanto, al fine di integrare l'abrogato requisito dell'esclusività dell'assistenza, non occorreva che un eventuale altro familiare diverso dal richiedente il beneficio, pur eventualmente convivente con il soggetto bisognoso di sostegno, fosse anch'egli un portatore di handicap in condizione di gravità, bastando, per contro, che fosse impossibilitato a prestare assistenza a causa del suo complessivo stato psico-fisico, che ben può essere deficitario pur in assenza di patologie fortemente invalidanti.
Altrettanto infondata è l'argomentazione per cui, posto che i permessi del figlio riguardavano soltanto tre giorni al mese, il coniuge del padre giocoforza avrebbe dovuto prendersi cura di lui negli altri giorni, con conseguente dimostrazione della sua abilità al sostegno. Seguendo tale ricostruzione, invero, il beneficio di cui all'articolo 33, comma 3 della L. n. 104 del 1992 non dovrebbe di fatto mai essere riconosciuto: è evidente che i tre giorni di permesso siano soltanto un ausilio che non impedisce alla famiglia del portatore di handicap di avvalersi di collaborazioni esterne - pubbliche o private -, senza che da ciò si possa automaticamente inferire, nel caso di specie, che, nei giorni in cui il beneficiario prestava servizio, l'assistenza del padre disabile fosse necessariamente in carico al coniuge di quest'ultimo.
Pertanto merita conferma la statuizione del T.a.r., con cui si è legittimamente affermato che la moglie del soggetto portatore di handicap in condizione di gravità, sia in ragione dell'età avanzata (era ottantenne all'epoca dell'istanza) sia a causa delle patologie da cui era affetta - ipertensione arteriosa ed insufficienza venosa cronica debitamente certificate -, non poteva prestare assistenza al coniuge, sicché il signor -OMISSIS- era l'unico soggetto che poteva prestare assistenza al padre, con conseguente sussistenza del suo diritto ad usufruire dei permessi mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della L. n. 104 del 1992.
11. In conclusione l'appello deve essere respinto.
12. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello n. 5272 del 2008, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 22, comma 8, del D.Lgs. n. 196 del 2003, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2019, con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
27-08-2019 07:07
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