Due ufficiali della Marina militare imputati di truffa aggravata in concorso.
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
B.S. e G.R.
avverso l'ordinanza del 18/04/2018 del TRIBUNALE MILITARE di NAPOLI
udita la relazione svolta dalConsigliere
lette/serrette le conclusioni del PG
Ritenuto in fatto
1.
All'esito dell'istruzione dibattimentale nel procedimento a carico anche
di S.B. e G.R. ambedue ufficiali della Marina
militare per il reato di truffa aggravata in concorso (articoli 234, commi 1 e 2, e
47 n. 2 c.p.m.p. e 110 cod. pen.), commesso inducendo in errore
l'Amministrazione della difesa che liquidava ad una ditta privata la somma di
euro 99.849,59 per un corso di lingua solo parzialmente effettuato, il Tribunale
militare di Napoli ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per
diversità del fatto, sul presupposto che non era stato oggetto di espressa
contestazione nel capo di impugnazione un verbale di collaudo che invero aveva
avuto "valenza determinativa nella serie causale che ha indotto in errore
l'Amministrazione militare".
2.
Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati, che
hanno dedotto entrambi, con autonome impugnazioni, l'abnormità del
provvedimento. Hanno a tal fine rilevato che il fatto accertato nel corso
dell'istruzione dibattimentale non può dirsi diverso da quello contestato e che,
pertanto, il provvedimento di restituzione degli atti è stato adottato in difetto di
potere, con deviazione rispetto allo scopo del modello legale stabilito dalla
norma.
Considerato in diritto
1. I ricorsi meritano accoglimento per le ragioni che ora si espongono.
1.1. L'individuazione di una modalità ulteriore e concorrente di induzione
in errore del soggetto sottoposto a truffa non si risolve in un mutamento del
fatto contestato che possa essere ricondotto alla categoria normativa del "fatto
diverso". Come è stato da tempo chiarito dalle Sezioni unite della Corte di
cassazione, "... per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione
radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si
riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza
sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della
difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio
suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale
fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di
difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso
l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in
ordine all'oggetto dell'imputazione - Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco,
Rv. 205619 -.
1.2. L'assenza di un mutamento del fatto apprezzabile in termini di
diversità tale da giustificare la restituzione degli atti al pubblico ministero rende
privo di fondamento il provvedimento in tal senso adottato dal giudice del
dibattimento. Un provvedimento assunto in difetto di potere e che comporta
l'indebita regressione del procedimento ben può essere qualificato come
abnorme. Si è infatti già affermato, in ipotesi del tutto simile, che "è abnorme e,
come tale, impugnabile il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico
ministero per diversità del fatto, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.,
qualora esso sia disposto sul rilievo di una diversa modalità di partecipazione
dell'imputato al fatto ascrittogli, poiché in tal caso lo schema tipico previsto dalla
norma citata viene sovvertito, determinandosi una non consentita regressione
del procedimento alla fase delle indagini preliminari per il separato esercizio
dell'azione penale. (Nella specie era stato contestato all'imputato di essere uno
degli autori materiali di un omicidio, mentre uno dei coimputati - sulla base delle
cui dichiarazioni era stata disposta la trasmissione degli atti al P.M. - lo aveva
indicato, in dibattimento, come il concorrente che aveva fornito la vettura
utilizzata per eseguire il delitto) - Sez. 1, n. 18941 del 22/02/2001, Ligato, Rv.
218920 -.
1.3. La rilevata abnormità del provvedimento, ordinariamente non
impugnabile, determina l'ammissibilità e fondatezza dei ricorsi in esame.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato senza rinvio,
con restituzione degli atti al Tribunale militare di Napoli perché prosegua il
giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
al Tribunale militare di Napoli.
Così deciso, 4 dicembre 2018.
03-01-2019 22:57
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