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Sentenza

Due ufficiali della Marina militare imputati di truffa aggravata in concorso....
Due ufficiali della Marina militare imputati di truffa aggravata in concorso.
SENTENZA 
sui ricorsi proposti da: 
B.S. e G.R.
avverso l'ordinanza del 18/04/2018 del TRIBUNALE MILITARE di NAPOLI 
udita la relazione svolta dalConsigliere 
lette/serrette le conclusioni del PG 
Ritenuto in fatto 
1. 
All'esito dell'istruzione dibattimentale nel procedimento a carico anche 
di S.B. e G.R. ambedue ufficiali della Marina 
militare per il reato di truffa aggravata in concorso (articoli 234, commi 1 e 2, e 
47 n. 2 c.p.m.p. e 110 cod. pen.), commesso inducendo in errore 
l'Amministrazione della difesa che liquidava ad una ditta privata la somma di 
euro 99.849,59 per un corso di lingua solo parzialmente effettuato, il Tribunale 
militare di Napoli ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per 
diversità del fatto, sul presupposto che non era stato oggetto di espressa 
contestazione nel capo di impugnazione un verbale di collaudo che invero aveva 
avuto "valenza determinativa nella serie causale che ha indotto in errore 
l'Amministrazione militare". 
2. 
Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati, che 
hanno dedotto entrambi, con autonome impugnazioni, l'abnormità del 
provvedimento. Hanno a tal fine rilevato che il fatto accertato nel corso 
dell'istruzione dibattimentale non può dirsi diverso da quello contestato e che, 
pertanto, il provvedimento di restituzione degli atti è stato adottato in difetto di 
potere, con deviazione rispetto allo scopo del modello legale stabilito dalla 
norma. 
Considerato in diritto 
1. I ricorsi meritano accoglimento per le ragioni che ora si espongono. 
1.1. L'individuazione di una modalità ulteriore e concorrente di induzione 
in errore del soggetto sottoposto a truffa non si risolve in un mutamento del 
fatto contestato che possa essere ricondotto alla categoria normativa del "fatto 
diverso". Come è stato da tempo chiarito dalle Sezioni unite della Corte di 
cassazione, "... per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione 
radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si 
riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza 
sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della 
difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio 
suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale 
fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di 
difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso 
l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in 
ordine all'oggetto dell'imputazione - Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, 
Rv. 205619 -. 
1.2. L'assenza di un mutamento del fatto apprezzabile in termini di 
diversità tale da giustificare la restituzione degli atti al pubblico ministero rende 
privo di fondamento il provvedimento in tal senso adottato dal giudice del 
dibattimento. Un provvedimento assunto in difetto di potere e che comporta 
l'indebita regressione del procedimento ben può essere qualificato come 
abnorme. Si è infatti già affermato, in ipotesi del tutto simile, che "è abnorme e, 
come tale, impugnabile il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico 
ministero per diversità del fatto, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., 
qualora esso sia disposto sul rilievo di una diversa modalità di partecipazione 
dell'imputato al fatto ascrittogli, poiché in tal caso lo schema tipico previsto dalla 
norma citata viene sovvertito, determinandosi una non consentita regressione 
del procedimento alla fase delle indagini preliminari per il separato esercizio 
dell'azione penale. (Nella specie era stato contestato all'imputato di essere uno 
degli autori materiali di un omicidio, mentre uno dei coimputati - sulla base delle 
cui dichiarazioni era stata disposta la trasmissione degli atti al P.M. - lo aveva 
indicato, in dibattimento, come il concorrente che aveva fornito la vettura 
utilizzata per eseguire il delitto) - Sez. 1, n. 18941 del 22/02/2001, Ligato, Rv. 
218920 -. 
1.3. La rilevata abnormità del provvedimento, ordinariamente non 
impugnabile, determina l'ammissibilità e fondatezza dei ricorsi in esame. 
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato senza rinvio, 
con restituzione degli atti al Tribunale militare di Napoli perché prosegua il 
giudizio. 
P.Q.M. 
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti 
al Tribunale militare di Napoli. 
Così deciso, 4 dicembre 2018.
Avv. Antonino Sugamele

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