Ex maresciallo dell'esercito condannato a risarcire la somma di lire 1.351.680.338 per fraudolenta sottrazione di generi di approvvigionamento militare (derrate alimentari e carbolubrificanti), costituenti reati di peculato e falsità militare.
REPUBBLICA ITALIANA 354/2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
=°=
Composta dai seguenti magistrati:
dott. Enzo Rotolo Presidente
dott.ssa Emma Rosati Consigliere
dott. Antonio Ciaramella Consigliere relatore
dott.ssa Tomassini Elena Consigliere
dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per revocazione, n. 52800, proposto ai sensi dell'art. 68 del r.d. n. 1214/1934 da G.M., nato a C. il .... e residente ad ....., via ...........n. ...
avverso
la sentenza n. 27/96 pubblicata in data 1 aprile 1996 emessa dalla prima sezione giurisdizionale centrale e confermata dalle sezioni riunite di questa Corte in sede giurisdizionale con sentenza n. 34/98/A del 6 ottobre 1998 ;
Visto il ricorso per revocazione proposto avverso la suindicata sentenza;
Uditi, nell'udienza del 4 aprile 2018, il Consigliere relatore dott. Antonio Ciaramella, ed il P.M.. nella persona del V.P.G. Sabrina D'Alesio. Assente il difensore del ricorrente.
Premesso che:
Con la sentenza gravata in revocazione sezione aveva condannato l'ex maresciallo dell'esercito G.M. al pagamento in favore del Ministero della difesa della somma di lire 1.351.680.338 per una fattispecie di danno erariale, derivante dall'accertamento definitivo in sede penale di fatti imputabili anche al ricorrente relativi alla fraudolenta sottrazione di generi di approvvigionamento militare (derrate alimentari e carbolubrificanti), costituenti reati di peculato e falsità militare.
Avverso tale decisione ha proposto, con atto firmato personalmente, ricorso per revocazione il M. facendo riferimento al presunto rinvenimento di un documento del 19 ottobre 1973 della Procura generale della Corte dal quale si evincerebbe che l4 anni prima dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, che reca la data dell'11 agosto 1987, la Procura contabile avrebbe avuto conoscenza dei fatti e, perciò, la sua azione sarebbe stata intempestiva.
La Procura generale, nelle conclusioni scritte, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto proposto in violazione dell'art. 28 del codice di giustizia contabile, senza il patrocino di un avvocato o comunque infondato in quanto il presunto citato documento del 1973 è solo una nota interlocutoria della Procura generale che chiedeva notizie al Ministero della difesa riguardanti presunte responsabilità di altro soggetto.
Alla precedente udienza del 12 dicembre 2017 vista l'assenza del difensore del ricorrente il giudizio è stato rinviato alla data odierna, ai sensi dell'art. 196 del cgc.
Considerato che:
dopo il citato rinvio il difensore dell'appellante non è comparso nemmeno all'udienza odierna;
conseguentemente, l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'articolo 196 del codice di giustizia contabile;
Le spese di giustizia sono poste a carico del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale- definitivamente pronunciando,
- dichiara improcedibile il ricorso per revocazione proposto dal sig. G.M.;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che, ferme e comunque dovute quelle già liquidate in primo grado, liquida in euro 32,00 (TRENTADUE/00).
- Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2018.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Antonio Ciaramella f.to Enzo Rotolo
Depositato in Segreteria il 20 SET.2018
IL DIRIGENTE
(f.to Daniela D'Amaro)
03-03-2019 19:27
Richiedi una Consulenza