Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Gruppo di finanzieri della Brigata della Guardia Di Finanza di Trebisacce fa cau...
Gruppo di finanzieri della Brigata della Guardia Di Finanza di Trebisacce fa causa al Ministero per ottenere il diritto a percepire l'indennità di trasferimento di cui alla L. n. 86 del 2001.
T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., (ud. 16-07-2019) 18-07-2019, n. 9525
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6783 del 2010, proposto da

V.B. ed altri, rappresentati e difesi dall'avvocato Valerio Vetere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vetere Valerio in Cosenza, via Cristofaro, n. 2 (in sostituzione dell'avvocato dall'avvocato Antonio Maria La Scala);

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regione Calabria della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto all'attribuzione indennità di trasferimento di cui alla L. n. 86 del 2001.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2019 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con l'odierno ricorso le parti ricorrenti hanno agito per l'accertamento e la declaratoria del diritto a percepire l'indennità di trasferimento di cui alla L. n. 86 del 2001, previo annullamento di ogni atto lesivo del predetto diritto, con condanna della Pubblica Amministrazione resistente al pagamento di ogni somma dovuta a titolo di indennità di trasferimento di cui alla L. n. 86 del 2001, oltre interessi e rivalutazione monetaria delle somme, a far data dalla data di maturazione del diritto e fino al giorno dell'effettivo soddisfo.

Gli odierni ricorrenti, tutti militari della Guardia di Finanza, espongono di aver prestato servizio fino al giorno 31 luglio 2009 presso la Brigata della Guardia Di Finanza di Trebisacce e di essere stati trasferiti a partire dal giorno 1 agosto 2009, a causa della soppressione della Brigata Trebisacce, presso la Compagnia di Cassano allo Ionio con sede nella fraz. di Sibari, ad eccezione dei Sig. F. e D. che sono stati trasferiti presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Montegiordano.

In particolare, con nota n. 146697/09/1240 del 28.04.2009, il Comando Regionale Calabria G. di F. di Catanzaro, derogando ai tempi e ai requisiti di permanenza di cui al Capitolo XIII, punto I, del Testo Unico Regionale n. 40000/1240 del 22.12.2007, prevedeva in capo ai militari la possibilità di presentare, entro l'11.05.2009, istanza di trasferimento per l'istituenda Compagnia di Sibari e presso la Tenenza di Montegiordano per i Sig. F. e D.. La domanda doveva essere corredata di ulteriore dichiarazione, nell'ambito della quale doveva essere esplicitamente attestata la consapevolezza che il trasferimento doveva intendersi disposto a tutti gli effetti "a domanda".

Tutti i militari ricorrenti presentavano istanza di trasferimento e, con Det. n. 225740/09/1240 del 30 giugno 2009, il Comando Regionale Calabria disponeva il predetto trasferimento, con decorrenza dal 1 agosto 2009.

Ritenendo che si trattasse di trasferimento d'autorità disposto per soddisfare specifiche esigenze di interesse pubblico, con atto del 5.03.2010, le parti istanti inviavano all'amministrazione resistente una formale diffida e messa in mora, diffidandola a corrispondere a ciascuno l'indennità di trasferimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria delle somme ad essi dovute, a far data dalla data di maturazione del diritto e fino al giorno dell'effettivo soddisfo. Tale richiesta non veniva però accolta dall'amministrazione, in quanto il trasferimento di sede di servizio degli odierni istanti era stato disposto a domanda e non d'autorità e, di conseguenza, non si ravvisava alcun diritto al percepimento delle indennità richieste.

Si deducono, pertanto, le seguenti doglianze:

- violazione di legge per inosservanza dell'art. 1 della L. n. 100 del 10 marzo 1987 ed art. 1 della L. n. 86 del 2001 - norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare.

- violazione di legge per inosservanza dell'art. 1 L. n. 86 del 29 marzo 2001 - disposizioni in materia di personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Le parti ricorrenti, richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa sul punto, evidenziano la distinzione tra trasferimento di autorità e trasferimento a domanda, affermando che il primo è disposto per esigenze pubblicistiche, ossia per soddisfare necessità operative, organiche ed addestrative del personale, mentre il secondo è riservato a quelli che intendono rappresentare proprie esigenze personali, rispetto alle quali l'interesse dell'amministrazione si pone come limite di compatibilità all'accoglimento delle domande stesse.

Sostengono i ricorrenti che, nel caso di specie, l'amministrazione resistente avrebbe attivato la procedura di trasferimento in conseguenza della soppressione della Brigata di Trebisacce per sopperire a specifiche esigenze di servizio proprie della stessa P.A. Tanto premesso, si tratterebbe di trasferimento d'autorità e non a domanda, nonostante gli interessati avessero indicato nell'istanza di trasferimento le nuove sedi alle quali chiedevano di essere assegnati.

I ricorrenti precisano, sul punto, che la possibilità di indicare le nuove sedi nell'istanza sarebbe del tutto ininfluente, atteso che si tratterebbe non di una scelta libera tra la sede di appartenenza e l'assegnazione a nuova sede di servizio, bensì di un'azione necessaria, derivante dalla soppressione della Brigata di Trebisacce, per un preminente interesse pubblico. Alla luce di quanto esposto, i trasferimenti sarebbero avvenuti d'autorità, poiché a prevalere sarebbero sempre le esigenze d'ufficio.

Di conseguenza, ai militari trasferiti spetterebbe l'indennità di trasferimento di cui alla L. n. 86 del 2001.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza si è costituito in giudizio e ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato. L'amministrazione, in particolare, ha rilevato che il procedimento che ha determinato l'assegnazione dei militari deriverebbe da specifici interessi propri dei ricorrenti e che, pertanto, si tratterebbe di richieste di trasferimento a domanda. Nel caso di specie, infatti, i ricorrenti avrebbero manifestato, nelle singole istanze di trasferimento, una specifica volontà nell'indicazione di un Reparto di gradimento in ambito provinciale, cui aspiravano essere assegnati e l'amministrazione ha accolto le predette istanze di trasferimento, disponendo l'assegnazione a domanda presso i reparti richiesti dai medesimi ricorrenti.

Con successiva memoria, depositata in vista dell'udienza pubblica, l'amministrazione resistente ha precisato che, al fine dell'accoglimento della richiesta di corresponsione dell'indennità di cui alla L. n. 86 del 2001, i ricorrenti avrebbero dovuto provare il concreto ed effettivo trasferimento di abitazione, mobili e masserizie, con conseguente dimostrazione dell'effettivo spostamento della dimora e dell'abitazione, e quindi il concreto mutamento dell'unità abitativa. Tuttavia, nel caso di specie, ciò non sarebbe avvenuto.

In replica alle difese dell'amministrazione, gli odierni ricorrenti, difesi dall'Avv. Valerio Vetere che si è costituito in sostituzione dell'Avv. Antonio Maria La Scala, hanno depositato una memoria con cui, ulteriormente argomentando, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni in precedenza rassegnate.

All'udienza pubblica del 16 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Come emerge dal quadro fattuale, i ricorrenti agiscono per il riconoscimento del loro diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferimento d'autorità di cui alla L. n. 86 del 2001, che riconnettono al movimento effettuato nell'agosto del 2009 da Corigliano Calabro a Sibari.

L'art. 1 della L. n. 86 del 2001, rubricato "Indennità di trasferimento", dispone testualmente che "1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla L. 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi."

Conseguentemente, "Va esclusa la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 1, L. n. 86 del 2001 nelle ipotesi di non riconducibilità dei trasferimenti nell'ambito di quelli "d'autorità"." (Tar Lazio Roma, sez. I, 13 novembre 2008, n. 10109; Tar Lazio Roma, Sez. II ter, 2/03/2010, n. 3267).

Con la sentenza del 19 ottobre 2006, n. 6224, la Sezione IV del Consiglio di Stato ha illustrato la distinzione tra trasferimento d'autorità e trasferimento a domanda. Al riguardo, ha precisato che la predetta distinzione si fonda sulla diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco: quello dell'amministrazione, da un lato, diretto ad assicurare il regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici, e quello del dipendente, dall'altro, volto al più diretto soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari, interessi che devono entrambi trovare la giusta composizione nel rispetto dei principi costituzioni fissati dall'art. 97 della Costituzione. Mentre i trasferimenti d'ufficio perseguono, quindi, in via immediata ed esclusiva l'interesse specifico dell'amministrazione di funzionalità dell'ufficio, al quale è completamente subordinata la posizione del pubblico dipendente, le aspirazioni del quale possono essere tenute presente eventualmente nei limiti delle preferenza da lui espresse circa la sede di servizio, nei trasferimenti a domanda risulta prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari del ricorrente, rispetto alle quali l'interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione.

Dunque, il tratto distintivo deve essere individuato nel ruolo che l'interesse pubblico assume in relazione al trasferimento del militare: se tale trasferimento è disposto per soddisfare prioritariamente l'interesse in esame, allora il trasferimento è d'ufficio, senza che la sua natura possa mutare a seguito dell'eventuale assenso o gradimento dell'interessato (così anche Cons. Stato n. 5129/2016; Cons. Stato n. 5553/2014).

Nel caso di specie, gli odierni ricorrenti hanno prodotto istanza di trasferimento solo per l'istituenda compagnia di Sibari, senza altra possibilità di opzione, a seguito della soppressione della sede di servizio di appartenenza.

Come ha avuto modo di affermare l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 1/2016), "Prima dell'entrata in vigore (al 1 gennaio 2013) dell'art. 1, comma 163, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 1, L. 29 marzo 2001, n. 86 - spetta al personale militare l'indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l'originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l'ubicazione in comuni differenti".

Si tratta comunque di trasferimento d'autorità e la dichiarazione di gradimento espressa dal personale interessato altro non costituisce che una mera manifestazione di assenso o di disponibilità all'assegnazione alla suddetta nuova sede, con conseguente diritto all'indennità di trasferimento (Cons. Stato n. 4289/2012; Cons. Stato n. 3383/2012; Cons. Stato n. 814/2011; Cons. Stato n. 6405/2008).

Tale interpretazione trova fondamento nel fatto che l'art. 1 comma 1 bis, L. 29 marzo 2001, n. 86, introdotto dall'art. 1 comma 162, L. 24 dicembre 2012, n. 228, nella parte in cui prescrive che alcuna indennità o rimborso spetta al personale trasferito a sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni, non ha natura interpretativa e, conseguentemente, neppure efficacia retroattiva. Di conseguenza, quando il trasferimento del dipendente per soppressione del reparto di appartenenza è stato disposto prima dell'entrata in vigore del cit. art. 1 comma 163, L. n. 228 del 2012, trova applicazione il precedente regime, per il quale l'indennità di trasferimento era dovuta se la nuova sede distava oltre 10 km da quella precedente (Cons. Stato, sez. IV, 07/01/2019, n.115; Cons. Stato, sez. IV, 24/05/2018, n.3119; Cons. Stato, sez. IV, 23/11/2017, n.5456; Cons. Stato, sez. IV, 21/02/2017, n.814 Cons. Stato, sez. IV, 24/03/2016, n.1219; Cons. Stato sez. IV, 27/04/2015, n.2081; Cons. Stato sez. IV, 06/08/2013, n.4159; Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3964; Cons. giust. amm., 18 giugno 2014, n. 333; Tar Lazio, Sez. II ter, 4521/2016).

Nella specie, in relazione alla interpretazione come sopra riportata della disciplina di riferimento, assume un valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origina da una scelta esclusiva dell'Amministrazione che, per la miglior cura dell'interesse pubblico, preordinato alla riorganizzazione dei servizi, ha deciso di sopprimere la Brigata di Trebisacce obbligando inderogabilmente i ricorrenti a trasferirsi presso la Compagnia di Cassano allo Ionio, al fine di prestare il proprio servizio. Inoltre, va tenuto conto che, nel caso in questione, non è applicabile la norma sopravvenuta di cui al comma 1 bis, introdotta nell'art. 1 della L. n. 86 del 2001 - in forza della quale non è ammessa la corresponsione dell'indennità in questione ai militari trasferiti ad altra sede di servizio a seguito della soppressione della sede di appartenenza - in quanto vigente per i soli movimenti di personale successivi alla data di entrata in vigore della norma stessa, ossia dal 1 febbraio 2013, mentre l'impugnato provvedimento che ha disposto il trasferimento di cui sopra è anteriore alla suddetta decorrenza dell'applicabilità della norma.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni e tenuto conto dei condivisibili principi dettati dall'Adunanza Plenaria n.1 del 2016, il ricorso è fondato e va accolto.

Spetta, pertanto, al personale militare ricorrente l'indennità di trasferimento prevista dal comma 1, dell'art. 1 della L. n. 86 del 2001, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione del Comando Stazione di appartenenza e diversa dislocazione presso altra sede ubicata in Comune differente. Conseguentemente l'Amministrazione intimata sarà tenuta al pagamento di tale indennità nella misura della sorte capitale maggiorata dagli interessi legali dalla data effettiva del trasferimento di sede dei singoli ricorrenti e sino all'effettivo soddisfo.

Per quanto concerne gli accessori richiesti, il ricorrente ha diritto agli interessi e alla rivalutazione, quest'ultima solo se superiore agli interessi e nella misura eccedente agli stessi, secondo quanto statuito dall'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 3/98 in applicazione della disciplina prevista dall'art. 22 comma 36 L. n. 724 del 1994; interessi ed eventuale rivalutazione vanno, poi, calcolati sul capitale netto (Cass. SS.UU. n. 14429/2017; A.P. n. 18/2012).

Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il Tribunale, pertanto, dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennità ex L. n. 86 del 2001, oltre accessori secondo i criteri in precedenza indicati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente procedimento che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00), da distrarsi in favore del difensore Avv. Valerio Vetere.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza