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Sentenza

Il potere di adozione di un provvedimento di trasferimento per motivi di opportu...
Il potere di adozione di un provvedimento di trasferimento per motivi di opportunità e/o incompatibilità ambientale di un militare, addetto alla tutela dell'ordine pubblico, è connotato da un'ampia discrezionalità, maggiore di quella delle altre Pubbliche Amministrazioni, attesoché le relative valutazioni delle situazioni di incompatibilità, che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, vanno rapportate al tipo di attività svolta, particolarmente delicata, e perciò possono anche prescindere dalla loro rilevanza disciplinare, in quanto l'attività lavorativa di pubblica sicurezza e/o di controllo del territorio deve essere scevra da dubbi e da equivoci sul comportamento degli addetti alla tutela dell'ordine pubblico.
T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 13-04-2019, n. 362



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 124 del 2019, proposto dal -OMISSIS--, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Laviola, PEC laviola0154@cert.avv-OMISSIS-.it, da intendersi domiciliato ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., e Comando Regionale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e presso gli Uffici della stessa domiciliati per legge in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-(notificato il 10.1.2019), con il quale il Comandante Regionale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto il "trasferimento d'autorità" del -OMISSIS-- dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- alla Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS- "senza alloggio di servizio, con movimento di immediata esecuzione";

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Regionale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi l'avv. Riccardo Lavitola e l'avv. dello Stato Domenico Mutino;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con nota prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-il Comandante Provinciale di -OMISSIS- dell'Arma dei Carabinieri, su concorde parere del Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, ha chiesto al Comandante Regionale di valutare la possibilità di trasferire d'autorità il Comandante della Stazione di -OMISSIS- -OMISSIS--, che aveva svolto nel Comune di -OMISSIS- tutti i suoi 25 anni di lavoro nell'Arma, "ad una sede di servizio diversa dalla linea ordinativa della Compagnia di -OMISSIS-, per motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale, anche nel suo interesse, ritenendo che non possa svolgere la delicata funzione di Comandante della Stazione di -OMISSIS- con la dovuta necessaria serenità d'animo ed autorevolezza", attesoché era stata "messa pubblicamente in dubbio l'imparzialità ed obiettività dell'Arma locale ed in particolare del Comandante della Stazione, per cui sussiste l'esigenza di evitare ulteriori episodi e conseguenze sfavorevoli che possano intaccare il rapporto di fiducia tra l'Arma dei Carabinieri e la cittadinanza", tenuto conto dei seguenti episodi:

-il -OMISSIS-, durante un colloquio con il Procuratore della Repubblica del Tribunale dei Minori di Potenza il -OMISSIS-- "aveva avuto verso il magistrato un atteggiamento e toni alterati, congedandosi di scatto e senza salutare i presenti": dopo una lettera del Procuratore della Repubblica del Tribunale dei Minori di Potenza, il Comandante Regionale dei Carabinieri con provvedimento del -OMISSIS-irrogava al -OMISSIS- la sanzione disciplinare del rischiamo;

-con provvedimento del -OMISSIS-il Comandante Regionale dei Carabinieri aveva irrogato al -OMISSIS-- la sanzione disciplinare della consegna di rigore per 3 giorni, in quanto aveva autorizzato una donna, che indossava una canottiera con una vistosa e provocante scollatura, a calzare il suo berretto ed a fotografarsi all'interno del suo ufficio, le cui foto venivano pubblicate su -OMISSIS- ed inviate al -OMISSIS-: il ricorso gerarchico del -OMISSIS- è stato respinto dal Comando Interregionale Ogaden con provvedimento n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, che è stato impugnato dinanzi a questo TAR con il Ric. n. 45/2019;

-il -OMISSIS-veniva pubblicato sul blog "-OMISSIS-" un articolo, con il quale l'autore -OMISSIS--faceva presente che in data-OMISSIS-, dopo che gli era stato inibito dal personale di guardiania l'accesso con la sua autovettura al Villaggio turistico di -OMISSIS- -OMISSIS-, aveva chiamato i Carabinieri, il cui intervento veniva ripreso di nascosto e pubblicato su-OMISSIS-, nell'ambito del quale il Capopattuglia consultava telefonicamente il -OMISSIS--, il quale, sebbene riconoscesse che si trattava di una strada ad uso pubblico, aveva ritenuto opportuno che il -OMISSIS-accedesse alla struttura a piedi, evidenziando che il -OMISSIS--, oltre ad aver convocato in caserma una componente del comitato -OMISSIS--, veniva sempre consultato dai suoi sottoposti "sull'accessibilità a -OMISSIS- da parte di cittadini che vengono bloccati contro la loro volontà", insinuando che, nonostante il -OMISSIS-, poiché prestava servizio a -OMISSIS- da tanti anni, conoscesse le leggi e le convenzioni stipulate tra il Comune e -OMISSIS- sulla pubblica fruizione delle strade del porto turistico, impediva l'accesso a -OMISSIS- anche ad altre famiglie, per una forte amicizia con i proprietari di tale Villaggio turistico "di alcuni esponenti dell'arma -OMISSIS-che amerebbero pescare in alcune zone in concessione a -OMISSIS- o concedersi giri in barca o aperitivi nella struttura", specificando che tale rapporto minava l'imparzialità dell'Arma dei Carabinieri, "creando i presupposti per un'incompatibilità ambientale" per le "indebite aderenze di natura personale che possono influenzare il lavoro in divisa". Il -OMISSIS-- ha querelato -OMISSIS--per il reato di diffamazione a mezzo stampa, perché il predetto articolo ed il suddetto video avevano avuto ampia risonanza e diffusione, ingenerando nella popolazione il dubbio che i Carabinieri di -OMISSIS- fossero guidati da interessi personali, ledendone l'immagine ed il prestigio istituzionale;

-in data -OMISSIS- era pervenuto un esposto anonimo da parte di un gruppo di imprenditori balneari di -OMISSIS-, con il quale veniva segnalato che la proprietà dello stabilimento balneare-OMISSIS-ach, anche se formalmente intestata al sig. -OMISSIS-, era del -OMISSIS--, il quale "sottrarrebbe la clientela ad altri lidi approfittando di essere un Carabiniere", dimostrando ciò con l'allegazione di un video del canale-OMISSIS- della durata di 53 secondi, in cui il -OMISSIS- spalava i detriti dallo stabilimento-OMISSIS-ach dopo l'incendio del -OMISSIS-, sviluppatosi nella pineta della Zona Lido di -OMISSIS-: dai successivi accertamenti non è, però, stato riscontrato che il -OMISSIS-- sia proprietario del predetto stabilimento balneare, ma solo che sua moglie lavora dal -OMISSIS- presso tale struttura, attività lavorativa che era stata comunicata dal -OMISSIS- all'Amministrazione datrice di lavoro);

-tali episodi avevano indotto il Comandante Provinciale ed il Comandante della Compagnia ad inviare al -OMISSIS-- quattro lettere di rilievo/esortazione e tale situazione aveva determinato nella valutazione del -OMISSIS-, relativa al periodo -OMISSIS-, il peggioramento del giudizio da "eccellente" a "superiore alla media" (giudizio confermato anche con il rapporto informativo, relativo al periodo -OMISSIS-).

Con provvedimento prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-(notificato il 10.1.2019) il Comandante Regionale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto il "trasferimento d'autorità" del -OMISSIS-- dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- alla Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS- "senza alloggio di servizio, con movimento di immediata esecuzione", attesoché la situazione descritta nella predetta nota prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-"influisce sul corretto funzionamento dell'unità di appartenenza" e "rende incompatibile l'ulteriore permanenza nell'attuale reparto" del -OMISSIS- e perciò tale situazione di incompatibilità ambientale e funzionale doveva essere eliminata, trasferendolo altro reparto non dipendente dalla Compagnia di -OMISSIS- "in funzione delle situazioni organiche esistenti, a beneficio non solo dell'Amministrazione, ma anche dell'interessato, affinché lo stesso possa meglio operare in un nuovo contesto, senza alcun ipotetico sospetto di eventuali interferenze e/o condizionamenti", specificando che: "ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento (Consiglio di Stato IV Sez. Sentenza n. 8618/2010)" non avevano consentito l'invio della comunicazione ex art. 7 L. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento; il trasferimento presso la Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS- è stato determinato, "tenuto conto della zona di interesse familiare del militare, in un'ottica di equo bilanciamento delle esigenze personali ed istituzionali, del grado e anzianità rivestiti" e della "preminente esigenza di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione", in quanto tale trasferimento "risulta compatibile con il suo profilo, senza che gli venga arrecato alcun danno grave ed irreparabile, in considerazione degli emolumenti connessi con il disposto movimento autoritativo".

Il -OMISSIS-- con il presente ricorso, notificato il 6.3.2018 e depositato il 7.3.2018, ha impugnato il predetto provvedimento prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, deducendo:

1) la violazione dell'art. 7 L. n. 241 del 1990, in quanto l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento non avrebbe consentito al ricorrente di difendersi in contraddittorio;

2) l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, motivazione illogica, irragionevolezza e travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, attesoché: a) non avrebbe potuto tenersi conto di un esposto anonimo, essendo inutilizzabile a fini probatori; b) il ricorrente avrebbe cercato di risolvere in modo pacifico il contrasto insorto tra il blogger -OMISSIS--ed il personale di guardiania del Villaggio turistico -OMISSIS-; c) il ricorrente non avrebbe mai frequentato il predetto Villaggio turistico, né praticato l'hobby della pesca, né sarebbe mai salito a bordo di una barca di -OMISSIS-; d) non potrebbe essere valutata negativamente la querela per diffamazione, proposta dal ricorrente nei confronti del sig. -OMISSIS-, in quanto non può essere impedito ad un Carabiniere la tutela del suo diritto di difesa, ritenuta inviolabile dall'art. 24 della Costituzione; e) la sanzione disciplinare del richiamo potrebbe essere utilizzata esclusivamente in caso di recidiva; f) la sanzione disciplinare della consegna di rigore per 3 giorni è stata impugnata dinanzi a questo TAR con il Ric. n. 45/2019; g) tutti gli episodi, indicati nella nota prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-non determinerebbero incompatibilità ambientale;

3) l'eccesso di potere per difetto di motivazione con riferimento al prestigio ed alla funzionalità dell'Arma dei Carabinieri, per carenza di istruttoria relativamente agli episodi indicati nella nota prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-e per sviamento e/o sproporzionalità del trasferimento, attesoché: a) fino al -OMISSIS-il ricorrente ha sempre riportato il giudizio di eccellente ed apprezzamenti nelle visite ispettive del-OMISSIS-, del 1-OMISSIS-, del -OMISSIS-, mentre in data-OMISSIS-ha proposto ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa, relativa al periodo -OMISSIS-; b) la nuova sede di Viaggiano si trova a 90 km. di distanza da -OMISSIS- e risulta raggiungibile soltanto in automobile, vista l'assenza di mezzi pubblici; c) il ricorrente non potrebbe più seguire negli studi i suoi due figli; d) avrebbe potuto disporsi un trasferimento alle Compagnie, non dipendenti da -OMISSIS-, di -OMISSIS- e/o di -OMISSIS-, distanti rispettivamente a 30 ed a 50 Km. da -OMISSIS-; e) il giudizio di incompatibilità può essere disposto in caso di inefficienze, conflittualità ed illeceità nell'ambiente di lavoro, nella specie insussistenti.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il Comando Regionale dell'Arma dei Carabinieri, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

In via preliminare, va disattesa l'istanza del ricorrente di riunione al Ric. n. 45/2019, di impugnazione del provvedimento della sanzione disciplinare della consegna di rigore per 3 giorni del -OMISSIS-, in quanto il provvedimento impugnato con il ricorso in esame, di trasferimento per incompatibilità ambientale, non ha natura sanzionatoria.

Nel merito, il presente ricorso è infondato.

Non può essere accolto il primo motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 7 L. n. 241 del 1990 per l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, attesochè, nella specie, deve essere applicato l'art. 21 octies, comma 2, secondo periodo, della stessa L. n. 241 del 1990, in quanto l'Amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, ha dimostrato che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Non coglie nel segno anche il secondo motivo, con il quale è stato dedotto il vizio dell'eccesso di potere per difetto dei presupposti, motivazione illogica, irragionevolezza e travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, in quanto da alcuni episodi sopra descritti, indicati nell'atto prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-di proposta del Comandante Provinciale di -OMISSIS- dell'Arma dei Carabinieri, su concorde parere del Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, al Comandante Regionale di trasferire il ricorrente, si evince la sussistenza dei presupposti del contestato trasferimento per incompatibilità ambientale.

Infatti, pur non tenendo conto dell'esposto anonimo del gruppo di imprenditori balneari di -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale il ricorrente è stato accusato di approfittare della sua qualità di Comandante della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- per deviare la clientela degli altri lidi verso lo stabilimento balneare-OMISSIS-ach, dove lavora sua moglie, e del relativo video allegato al predetto esposto apparso su-OMISSIS-, che ritrae il ricorrente intento a spalare i detriti del lido-OMISSIS-ach, va evidenziato che l'articolo del giornalista -OMISSIS-, pubblicato sul blog "-OMISSIS-" del -OMISSIS- - con il quale il ricorrente è stato accusato di favorire i proprietari del Villaggio turistico di -OMISSIS- -OMISSIS- - ha avuto un'ampia risonanza e diffusione ed ha gettato discredito sull'operato dei Carabinieri di -OMISSIS-, ledendone l'immagine ed il prestigio istituzionale, lesione che si è verificata, prescindendo dalla sanzione disciplinare della consegna di rigore per 3 giorni, anche con la pubblicazione su -OMISSIS- delle fotografie della donna in abiti succinti nella Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- con in testa il berretto del ricorrente.

Ed invero, la predetta lesione dell'immagine e del prestigio dell'Arma dei Carabinieri, tenuto pure conto della delicata funzione, svolta dal ricorrente, di Comandante della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, è stata rilevata dallo stesso ricorrente nella querela per il reato di diffamazione a mezzo stampa, sporta nei confronti del sig. -OMISSIS-.

Al riguardo, va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. III n. 4234 del 10.9.2015, nn. 3739 e 3740 dell'11.7.2013 e n. 6672 del 19.12.2011; C.d.S. Sez. IV n. 2895 del 27.5.2002; TAR Bari Sez. I Sent. n. 1539 del 30.11.2018; TAR Trento Sent. n. 218 del 28.6.2017; TAR Basilicata Sent. n. 874 del 12.9.2016; TAR Reggio Calabria n. 156 del 13.2.2015; TAR Napoli Sez. VI n. 2200 del 17.4.2014; Tar Latina n. 70 del 21.1.2013; TAR Palermo Sez. I n. 1607 del 7.9.2011; TAR Lecce Sez. III n. 1889 del 2.9.2010; TAR Catanzaro Sez. I n. 440 dell'8.5.2008; TAR Pescara n. 560 del 22.6.2002), secondo cui il potere di adozione di un provvedimento di trasferimento per motivi di opportunità e/o incompatibilità ambientale di un militare, addetto alla tutela dell'ordine pubblico, risulta caratterizzato da un'ampia discrezionalità, maggiore di quella delle altre Pubbliche Amministrazioni, attesoché le relative valutazioni delle situazioni di incompatibilità, che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, vanno rapportate al tipo di attività svolta, particolarmente delicata, e perciò possono anche prescindere dalla loro rilevanza disciplinare, in quanto l'attività lavorativa di pubblica sicurezza e/o di controllo del territorio deve essere scevra da dubbi e da equivoci sul comportamento degli addetti alla tutela dell'ordine pubblico.

Parimenti, va disatteso il terzo motivo, con il quale è stato dedotto l'eccesso di potere per difetto di motivazione e/o carenza di istruttoria e per sviamento e/o sproporzionalità del trasferimento.

Infatti, il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale non può essere influenzato dalle condizioni personali e familiari del dipendente, le quali recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione (sul punto cfr. C.d.S. Sez. VI Sentenze n. 388 del 29.1.2010, n. 1675 del 19.3.2009, n. 731 del 9.2.2009, n. 3892 del 10.7.2007 e n. 1504 del 21.3.2006; TAR Trento Sent. n. 75 del 28.3.2018 e n. 218 del 28.6.2017; TAR Napoli Sez. VI Sentenze n. 2200 del 17.4.2014, n. 1226 del 9.3.-OMISSIS- e n. 1649 del 23.3.2011; TAR Lazio Sez. I ter Sent. n. 4437 del 6.5.2013; TAR Liguria Sez. II Sentenze n. 466 del 20.3.-OMISSIS- e n. 653 del 22.6.2006; TAR Molise Sent. n. 34 del 17.2.-OMISSIS-; TAR Lecce Sez. III Sent. n. 1889 del 2.9.2010; TAR L'Aquila Sent. n. 202 del 16.3.2010; TAR Catania Sez. III Sent. n. 754 del 5.5.2008; TAR Lazio Sez. I bis Sent. n. 4690 del 21.5.2007; TAR Marche Sent. n. 437 del 15.6.2006; Tar Palermo Sez. I Sent. n. 1263 del 23.5.2006).

Inoltre, per quanto riguarda la scelta della sede di destinazione di -OMISSIS-, va precisato che tale scelta è stata determinata dalla circostanza che, diversamente dalle Compagnie di-OMISSIS-e -OMISSIS-, la sede di -OMISSIS- risultava sprovvista di un posto vacante corrispondente al grado del ricorrente.

Infine, va evidenziato che l'Amministrazione resistente ha fatto presente, oltre alla circostanza che il ricorrente beneficia dell'indennità di missione, anche che nella sede di -OMISSIS- il ricorrente e la sua famiglia potrebbero occupare un alloggio di servizio, riservato a "sottoufficiale in sottordine", mentre un alloggio di servizio libero, riservato ad un Carabiniere dello stesso grado del ricorrente, si trova in una località ancora più distante da -OMISSIS-.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all'oscuramento del nome e cognome del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenzanella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Primo Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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