Il trasferimento di un Carabiniere ad altra sede di servizio, per incompabilità ambientale, è giustificata laddove la permanenza del dipendente presso la stessa sede possa arrecare nocumento al prestigio dell'Arma dei Carabinieri.
T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 10-12-2018, n. 692
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 397 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Marina Rivellino e Luca Vaccaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia,
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise", in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliatiin Campobasso, via Garibaldi, n. 124;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) il provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 3.9.2018, emesso dal Comando Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise" di determina del trasferimento d'autorità -OMISSIS-, per accertata incompatibilità funzionale correlata al servizio dalla stazione di Montaquila, in qualità di -OMISSIS-, alla Stazione Carabinieri di Macchiagodena; 2) ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva di Ministero della Difesa, Comando Generale dei Carabinieri e Comando Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise";
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I - Il ricorrente, -OMISSIS- presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Montaquila, riceveva in data 3.8.2018 dal Comando Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise" - Ufficio Personale di Chieti, comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di trasferimento d'autorità. Dalla documentazione inviatagli, emergeva che, con la nota del 6.6.2018, il Comando Provinciale CC di Isernia, concordando con le valutazioni espresse dal Comando della Compagnia CC di Venafro, aveva presentato proposta di trasferimento a nuova sede del ricorrente, ai sensi dell'art. 395 del R.G.A., per una presunta -OMISSIS-, sigg.ri -OMISSIS- a cui erano seguite-OMISSIS-. L'asserita incompatibilità ambientale, per come contestata, sarebbe stata da ricollegarsi alla possibilità che "-OMISSIS-in contesti in cui sono coinvolti -OMISSIS-, ma soprattutto per le criticità in ordine allo svolgimento -OMISSIS-", dalle quali peraltro, per motivi di opportunità, è stata esclusa l'Arma locale "per non ingenerare nell'opinione pubblica dubbi di parzialità". Nella medesima nota di contestazione, si affermava che gli episodi e le vicende in parola, essendo noti ai residenti della piccola comunità, indicherebbero una chiara incompatibilità del ricorrente col servizio istituzionale non solo nel Comune di Montaquila ma anche in ambito provinciale di Isernia, posto che-OMISSIS-mentre il -OMISSIS-n data 24.8.2018, il ricorrente presentava apposita memoria difensiva e, nondimeno, con nota del 17.7.2018, il Comando Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise" - Ufficio Personale, in persona del Capo di Stato Maggiore, in riscontro alla proposta di trasferimento avanzata dal Comando Provinciale di Isernia, ritenendo che la situazione prospettata di incompatibilità ambientale "in un ambito lavorativo che ha competenza in una piccola comunità dove tutti si conoscono fra loro", non fosse risolvibile se non con una "movimentazione dell'interessato per un altro reparto", proponeva di "avviare il procedimento amministrativo di trasferimento d'autorità per la Stazione di Macchiagodena", sita in provincia di Isernia. Il 30.8.2018, con Provv. n. 521 del 1-7-T, il Comando Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise" ordinava quindi il trasferimento d'autorità del ricorrente, per accertata incompatibilità funzionale correlata al servizio dalla Stazione CC di Montaquila alla Stazione CC di Macchiagodena, provvedendo al contempo per l'immediato movimento verso la nuova sede di servizio. Insorge il ricorrente, con il ricorso notificato il 31.10.2018 e depositato il 16.11.2018, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) invalidità dell'atto di trasferimento per violazione dei principi generali di efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art.1 della L. n. 241 del 1990; 2) annullabilità e illegittimità del provvedimento di trasferimento per difetto dei presupposti di fatto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, invalidità per violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto contemperamento degli interessi; 3) illegittimità dell'atto per vizio di eccesso di potere, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione, illogicità e contraddittorietà sulla sede di destinazione, incongruenza; 4) illegittimità e annullabilità dell'atto per vizio di eccesso di potere, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, violazione dell'art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, violazione degli artt. 386 e 395 del R.G.A., carenza motivazionale.
Si costituiscono le Amministrazioni statali intimate, per resistere nel giudizio. Deducono, anche con successiva memoria, l'infondatezza del ricorso. Concludono per la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 5 dicembre 2018, fissata per il giudizio cautelare, sussistendone i presupposti e datane comunicazione alle parti, il ricorso è introitato per la decisione di merito, con sentenza breve.
II - Il ricorso è manifestamente fondato.
III - Dall'esame della documentazione versata in atti, non risulta che il ricorrente abbia mai dato corso,-OMISSIS-contrario, il ricorrente ha goduto di una valutazione caratteristica di "eccellente", cioè di ottimi giudizi annuali sul suo operato e sul rendimento in servizio e, -OMISSIS-
Il litigio tra la famiglia del ricorrente e quella dei condomini suoi vicini, a quanto consta, è una questione privata di relativa importanza e, salvo che il Comando Legione dei Carabinieri ovvero l'Autorità giudiziaria non accertino che il ricorrente abbia tenuto, in qualche circostanza, una condotta poco dignitosa e poco consona al suo status, non assume alcun particolare rilievo il fatto che tra le due famiglie siano intercorse-OMISSIS-.
Con riguardo a chi denuncia o sporge querela, si tratta evidentemente di un'attività riconducibile al diritto di difesa delle proprie posizioni giuridiche, riconosciuto come inviolabile dall'art. 24 della Costituzione, il cui esercizio non può essere pertanto, in alcun modo, ascritto a demerito o a discredito di chi lo pratica.
Per contro, il fatto di essere oggetto di una denuncia o querela altrui non costituisce, di per sé, motivo di disdoro, almeno fino a che l'accertamento dell'A.G. non consenta di valutare o anche solo di ipotizzare, su basi attendibili, una responsabilità penale in capo al denunciato o al querelato.
Non risulta in alcun modo che il ricorrente abbia posto in essere una condotta disdicevole o tale da suscitare giudizi negativi in ambito lavorativo o negli ambienti esterni dove si svolge la sua vita quotidiana.
Viceversa, risulta che le denunce-querele per atti persecutori presentate dal ricorrente verso i suoi vicini di casa siano confluite in due procedimenti penali n. -OMISSIS- a carico della -OMISSIS- tuttora in corso, di guisa che si può ipotizzare una situazione nella quale il ricorrente e la sua famiglia -OMISSIS-.
IV - Ciò premesso in fatto, appare evidente che non sussistano i presupposti per un giudizio di incompatibilità ambientale.
Nessuna delle ragioni addotte a fondamento della motivazione giustifica il trasferimento di autorità. La possibilità che il ricorrente, durante i servizi preventivi, possa essere chiamato a intervenire in contesti in cui siano coinvolti i suoi vicini, appare alquanto remota ed è, comunque, facilmente ovviabile mediante l'obbligo di astensione del pubblico ufficiale dagli affari nei quali possa assumere un proprio interesse ovvero incorrere in un conflitto d'interesse. Dallo "svolgimento -OMISSIS-" è stata esclusa l'Arma locale e tale scelta di opportunità previene ogni ipotizzabile interferenza del ricorrente con le indagini. Il fatto che il ricorrente operi "in un ambito lavorativo che ha competenza in una piccola comunità dove tutti si conoscono fra loro" non comporta affatto quale conseguenza una "movimentazione dell'interessato per un altro reparto", poiché allo stato non emergono segnali di una dilatazione all'intera comunità dei cennati dissapori tra vicini, né di una caduta del livello di stima della comunità verso il ricorrente o, peggio, verso il Comando locale dell'Arma.
Com'è noto, il trasferimento per incompatibilità ambientale è atto latamente discrezionale, poiché esso consegue a un libero apprezzamento dei fatti che possono sconsigliare la permanenza di un dipendente pubblico in una determinata sede, senza per ciò assumere un carattere sanzionatorio; la sua adozione non presuppone una valutazione comparativa dell'Amministrazione in ordine alle esigenze organizzative dei propri uffici né l'espressa menzione dei criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell'incompatibilità ai fini dell'individuazione della sede più opportuna; né tale scelta può essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, che ovviamente recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione stessa (cfr.: Cons. Stato IV, 10.7.2007, n. 3892). E, tuttavia, il giudizio di incompatibilità ambientale non può essere del tutto avulso da una valutazione di inefficacia o inefficienza, conflittualità, irregolarità o illiceità dell'operato del dipendente pubblico, posto in relazione al suo ambiente di lavoro. Si è, pertanto, affermato in giurisprudenza che "ai fini dell'adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale ...è sufficiente che dal provvedimento emergano elementi logici e chiari i quali siano adeguati a rendere la figura dell'agente offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell'Amministrazione e alla stessa funzionalità dei compiti di istituto" (cfr.: Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2007, n. 2759). Il potere di trasferire il dipendente ad altra sede di servizio per ragioni di incompatibilità ambientale è giustificato "quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio della Amministrazione"; si tratta certo di un potere caratterizzato da un'ampia discrezionalità, sennonché "ai fini dell'adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale ...è sufficiente che dal provvedimento emergano adeguati elementi che, oltre ad incidere negativamente sullo stesso disimpegno efficiente dei compiti di istituto, siano tali da offuscare la figura dell'agente al punto da nuocere, mercé la sua persona, al prestigio dell'Amministrazione" (cfr.: Cons. Stato VI, 6.4.2010, n. 1913).
Nel caso di specie, non emergono nel giudizio - neppure dalla narrazione in fatto della difesa erariale - elementi tali da far supporre un disimpegno non efficiente dei compiti d'istituto da parte del ricorrente, ovvero "tali da offuscare la figura dell'agente al punto da nuocere, mercé la sua persona, al prestigio dell'Amministrazione".
Pertanto, fa totalmente difetto il presupposto fattuale del provvedimento la qual cosa pone in evidenza un difetto istruttorio e di motivazione che ne vizia la legittimità.
V - I motivi del ricorso sono, dunque, attendibili.
Pur prescindendo dalla rilevata mancanza di un numero di protocollo del provvedimento impugnato, sussiste - come già rilevato - il censurato difetto del presupposto di fatto, nonché la carenza motivazionale, il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e l'errata applicazione della normativa di settore (art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982 e artt. 386 e 395 del R.G.A.).
VI - In conclusione, il ricorso dev'essere accolto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna le Amministrazioni statali resistenti, in solido tra loro, alle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti private.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Primo Referendario
20-02-2019 16:17
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