In materia di procedimento disciplinare delle Forze armate, non è né illogica né irragionevole la scelta dell'Amministrazione di infliggere la sanzione destitutoria al militare che risulti aver fatto uso di stupefacenti, trattandosi di condotta inammissibile ed incompatibile con lo status ricoperto.
T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 17-04-2019, n. 2168
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2177 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Michelina Palmieri, domicilio pec come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domicilio pec come da Registri di Giustizia; domicilio fisico in Napoli alla via A. Diaz n. 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
per l'annullamento
del Provv. n. 2017 0658573 dell'11 dicembre 2017, reso dal Ministero della Difesa, a firma del Generale di Corpo d'Armata-OMISSIS-, notificato in data 21 Dicembre 2017; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto al n. 2177 dell'anno 2018, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
di essere -OMISSIS-dell'Esercito Italiano, in servizio presso il-OMISSIS-;
che l'Amministrazione, con il provvedimento impugnato, disponeva a carico del ricorrente stesso la sanzione della perdita del grado, con la seguente motivazione: "Graduato dell'Esercito, dal 12 Agosto 2006 fino al mese di Ottobre 2006, -OMISSIS-, in concorso con un'altra persona, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico armi da fuoco. Tale comportamento costituisce gravissima violazione dei doveri propri dello stato di militare e di quelli attinenti al giuramento prestato e al senso di responsabilità da risultare del tutto incompatibile con l'ulteriore permanenza in servizio e nel grado rivestito";
di aver pertanto proposto ricorso, avverso il provvedimento in epigrafe, al Tar Lazio Roma;
che, con ordinanza n. 5132 del 07 Maggio 2018 il TAR del Lazio, Sezione di Roma, declinava la propria competenza in favore del TAR Campania;
di aver pertanto riassunto il giudizio dinanzi al Tar Campania Napoli.
Instava quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l'Amministrazione intimata per resistere al ricorso.
All'udienza camerale del 19.06.2018, con ordinanza n. 874/2018, l'istanza cautelare veniva accolta e si disponeva altresì l'acquisizione di documenti.
All'udienza pubblica del 10.04.2019, il ricorso è stato assunto in decisione.
Motivi della decisione
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:
1) prescrizione dell'azione disciplinare, per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1392, comma I e III, del D.Lgs. n. 66 del 2010; la sentenza è stata emessa dalla IV^ Sezione della Corte d'Appello di Napoli il 17/01/2011, depositata in Cancelleria il 19/01/2015 e passata in giudicato il 05/07/2015. Il ricorrente ha comunicato detta sentenza il 26/06/2015. L'art. 1392 del D.Lgs. n. 66 del 2010 dispone che il procedimento di stato, a seguito di giudizio penale, dev'essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del Decreto Penale irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione. Nel caso di specie, il provvedimento emesso il 17/01/2015 e depositato il 19/01/2015 è integrale. Si tratta, infatti, di sentenza predibattimentale in cui non vi è motivazione, basandosi la stessa sula prescrizione del reato. Di conseguenza l'Amministrazione avrebbe dovuto contestare gli addebiti all'incolpato entro il 05/10/2015 considerato che la sentenza di appello è passata in cosa giudicata il 05/07/2010. Inoltre, il terzo comma dell'art. 1392 del D.Lgs. n. 66 del 2010 stabilisce anche che il procedimento disciplinare di stato, instaurato in seguito a giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione. Volendo conteggiare 9 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (05/07/2015) l'amministrazione doveva concludere il procedimento amministrativo entro il 05/04/2016, ma non lo ha fatto. Il ricorrente ha avuto notizia dell'avvio del procedimento amministrativo in data 27/05/2017, mentre lo stesso è stato concluso il 21/12/2017, data di notifica dell'irrogazione della sanzione amministrativa;
2) l'Amministrazione non ha tenuto conto dello stato di servizio del ricorrente, sostanzialmente privo di precedenti, anzi, a detta del comandante del 232 Reggimento trasmissioni -OMISSIS-, ricco di qualifiche e giudizi positivi, sia sotto il profilo disciplinare che sotto il profilo formale. Lo stato di servizio del ricorrente, assieme al fatto che è mancata la prova della colpevolezza quanto alla commissione del reato ascritto al ricorrente, avrebbe dovuto escludere anche nel merito l'irrogazione della sanzione amministrativa.
Il ricorso non è fondato.
La prima censura è infondata. La parte ricorrente afferma che l'Amministrazione avrebbe avuto copia della sentenza in data 26/06/2015 (con conseguente violazione del termine complessivo di 270 giorni) ma tale affermazione non è stata in alcun modo dimostrata; neanche dopo l'ordinanza n. 874/2018, con cui è stata disposta l'acquisizione, presso la parte più diligente, della prova della data in cui l'Amministrazione ha avuto la copia integrale della sentenza, la parte ricorrente ha depositato documenti in grado di provare la suddetta circostanza.
Dai documenti allegati dall'Amministrazione si evince invece che la sentenza è stata comunicata in data 17.03.2017; tanto si afferma, ad es., nel provvedimento impugnato nonché nella relazione depositata dall'Avvocatura dello Stato in data 20.06.2018.
È infondata anche la seconda censura, con cui il ricorrente si duole del fatto che non sia stato considerato il proprio ineccepibile stato di servizio. Infatti, per giurisprudenza costante, non è né illogica né irragionevole la scelta dell'Amministrazione di infliggere la sanzione destitutoria al militare che risulti aver fatto uso di stupefacenti, trattandosi di condotta inammissibile ed incompatibile con lo status ricoperto (così T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II Sent., 05/05/2017, n. 293; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 19/04/2018, n. 907). Nel caso di specie, il ricorrente si è macchiato di un reato molto più grave (detenzione illegale, in pubblico, di armi da fuoco) sicché, a maggior ragione, non appare censurabile la scelta dell'Amministrazione di adottare la sanzione della destituzione.
Né può trovare accoglimento la censura secondo cui la colpevolezza del ricorrente non sarebbe stata provata. Benché la Corte d'Appello abbia dichiarato la prescrizione del reato, in primo grado la colpevolezza del ricorrente era stata accertata; sicché l'Amministrazione deve ritenersi vincolata all'accertamento del fatto effettuato in sede penale. Né il ricorrente ha rinunziato - come pure avrebbe potuto - alla prescrizione, per ottenere un'assoluzione nel merito.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 2177 dell'anno 2018;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero della Difesa le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Primo Referendario
27-05-2019 22:11
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