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Sentenza

In materia di schede valutative dei militari, non è necessario che il documento ...
In materia di schede valutative dei militari, non è necessario che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il militare si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato, né si richiede l'indicazione di particolari fatti commessi dal militare, idonei a sorreggere un eventuale giudizio negativo, essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando in quel determinato lasso temporale considerato.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 24-04-2019, n. 5215
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11202 del 2012, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensiva

della S.V. (modello B) n. d'ordine 18, relativa al periodo 1 gennaio 2012 - 2 settembre 2012, notificata in data 8 ottobre 2012;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 7 dicembre 2012 e depositato il successivo 20 dicembre, l'odierno esponente - in qualità di Ufficiale dell'Esercito Italiano - impugnava, chiedendone l'annullamento, la S.V. n. 18 (Modello B) redatta nei suoi confronti per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 2 settembre 2012.

1.1 Il ricorrente rappresenta di aver ottenuto, nella scheda n. 15, la qualifica finale di "eccellente"; con la S.V. n. 17, senza che fosse intervenuto alcun accadimento in grado di supportare giudizi più deleteri o un calo di rendimento, era stato valutato "superiore alla media"; infine, con la scheda n. 18, subiva un ulteriore declassamento delle aggettivazioni interne e della qualifica da "superiore alla media" a "nella media".

Il significativo calo subìto dal ricorrente, in poco più di un anno, sarebbe dovuto ad uno specifico episodio avvenuto nel mese di agosto 2012, che avrebbe segnato un conflitto personale con il proprio compilatore: la programmazione delle ferie del Sig. -OMISSIS-, regolarmente autorizzato a trascorrere il proprio periodo di licenza all'estero, avrebbe subito una improvvisa ed inattesa variazione allorquando il ricorrente comunicava di essersi ammalato e di non poter fare rientro nella data stabilita. Nonostante egli avesse regolarmente certificato il proprio stato di salute, i superiori avrebbero manifestato di non credere alla sua malattia e ciò avrebbe segnato il suddetto conflitto.

2. Avverso detta S.V., il ricorrente deduceva i seguenti motivi di illegittimità:

Sviamento di potere. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Violazione di legge e/o eccesso di potere per difetto di motivazione e/o per motivazione carente, illogica, contraddittoria e/o incongruente. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per manifesta abnormità. Violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 97 Cost. Violazione degli artt. 668 e ss. del D.P.R. n. 90 del 2010. Violazione della circolare di PERSOMIL prot. n. (...) del 31 ottobre 2006. Violazione della circolare M D GMIL V SS 0288758 del 10 giugno 2010 della Direzione Generale del Personale Militare. Violazione della circolare M_D GMIL V SS 0610740 del 23 dicembre 2008 della Direzione Generale del Personale Militare. Violazione delle istruzioni sui documenti caratteristici del Personale delle Forze Armate, Capitolo 1, Punto 1, lettera c), punto 5, lettera a). Difetto di istruttoria. Sviamento di potere.

Quanto alle qualità fisiche, morali e di carattere, con la scheda n. 18, l'Ufficiale avrebbe subito un declassamento di due voci nel settore "aspetto esteriore", ora ritenuto "non sempre decoroso"; con riguardo all'esemplarità, nella scheda n. 15, "ai massimi lavori etici militari", ora "normale"; la lealtà, prima "cristallina", ora il ricorrente agire "in modo non pienamente trasparente"; infine, non sarebbe più autorevole in ogni circostanza ma solo "sufficientemente credibile".

In riferimento alle qualità intellettuali e culturali, la scheda n. 18 rileverebbe una minore "capacità comunicativa scritta e orale" ed una minore "propensione all'aggiornamento culturale"; anche la "capacità di risolvere i problemi" avrebbe subito un abbassamento di ben due voci.

Infine, con riguardo alle qualità professionali, la preparazione professionale del Sig. -OMISSIS-, in precedenza sempre "vasta e diversificata", nella scheda impugnata risulterebbe "sufficiente". A detta del ricorrente, i giudizi sarebbero decresciuti a causa della sua assenza nel mese di agosto in quanto, inspiegabilmente, egli non avrebbe mantenuto, nel breve periodo, le qualità evidenziate con la scheda n. 15 ("sempre sicuro e determinato", "assolutamente riservato", con senso della disciplina "altissimo e profondamente sentito"), giungendo ad avere un rendimento da "ottimo" a "soddisfacente".

Pertanto, la S.V. impugnata sarebbe contraddittoria, illogica ed affetta da deficit motivazionali, mancando la specificazione di puntuali ragioni in relazione a circostanze o dati concreti tali da giustificare l'attribuzione dell'inferiore valutazione qualifica. Non vi sarebbero ragioni in grado di supportare la repentina flessione di rendimento in quanto, se è vero che i giudizi formulati sono espressione di discrezionalità tecnica, è altrettanto vero che il giudizio espresso in una S.V. che, in presenza di precedenti costantemente favorevoli, non fornisca adeguata motivazione, è illegittimo.

2. Si costituiva formalmente in data 3 maggio 2013 il Ministero della Difesa.

3. Alla pubblica udienza del 5 aprile 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2. L'odierno esponente censura il provvedimento impugnato, deducendone l'illegittimità per violazione di legge nonché per eccesso di potere. Le valutazioni espresse nei suoi confronti risulterebbero contraddittorie, illogiche ed affette da deficit motivazionali, mancando la specificazione di puntuali ragioni in relazione a circostanze o dati concreti tali da giustificare l'attribuzione dell'inferiore valutazione qualifica.

2.1 Le censure dedotte dal ricorrente non sono condivisibili.

2.2 In primo luogo, deve disattendersi il prospettato profilo di illegittimità del provvedimento per contraddittorietà rispetto alle valutazioni rese in precedenza.

Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che "i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica" (TAR Lazio, Sez. I bis, 25 luglio 2018, n. 8444; TAR Campania, Sez. VI, 30 marzo 2018, n. 2059; TAR Piemonte, Sez. I, 12 aprile 2017, n. 477; TAR Lombardia, Sez. III, 14 giugno 2011, n. 1532).

È noto che il documento caratteristico fotografa il rendimento complessivo del giudicando limitatamente ad un predeterminato lasso temporale, senza che fatti precedenti o successivi possano interferire nella valutazione, di modo che - vigente il principio dell'autonomia dei giudizi riferiti ai diversi periodi di servizio considerati - ogni nota caratteristica è autonoma, cioè indipendente, dall'altra e la diversità di valutazione tra un anno e un altro, costituendo un evento fisiologico, non richiede particolari motivazioni. Difatti, nell'esprimere le proprie valutazioni, l'Autorità militare gode di un'amplissima autonomia di espressione connaturata ad un'ampia discrezionalità, e stante l'autonomia dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un'illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento sul servizio svolto dal militare (Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, 16 maggio 2015, n. 7190M 18 novembre 2014, n. 11517).

Nel caso di specie, non si ravvisano profili di illegittimità idonei a configurare un'ipotesi di eccesso di potere. Nello specifico, il ricorrente ha fatto riferimento, non alle valutazioni riportate nell'intero corso della carriera - che, qualora costantemente tutte ai massimi livelli, potrebbero anche essere indice, sebbene non esaustivo, di un eccesso di potere di una sola valutazione contrastante e diacronica - bensì alle sole schede valutative redatte nei periodi immediatamente precedenti: in riferimento a queste, il Collegio rileva come il ricorrente, nell'arco di tempo più prossimo a quello ora in questione, è passato da "eccellente" (S.V. n. 15) a "superiore alla media" (S.V. n. 17) a "nella media" (S.V. n. 18). Pertanto non è ravvisabile neppure quella sproporzione di dimensioni tali da far ritenere l'operato della P.A. inficiato da eccesso di potere: a sostegno di ciò, rileva la circostanza che il ricorrente, nel periodo immediatamente precedente a quello in esame, ha riportato un giudizio immediatamente superiore a quello qui contestato.

2.3 Quanto all'eventuale contraddittorietà o illogicità della S.V., il Collegio rileva che essa deve palesarsi ictu oculi, per cui il sindacato di legittimità del giudice amministrativo deve essere limitato ad una verifica sulla non manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, senza poter entrare nel merito dell'azione amministrativa (TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 19 giugno 2012, n. 605; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 novembre 2011, n. 5902; TAR Puglia, Sez. I, 17 giugno 2011, n. 917). Sul punto, va osservato che il giudizio contenuto nelle schede valutative dei militari non è sindacabile, in quanto il rendimento del personale attiene alla cd. "discrezionalità organizzativa" dell'Amministrazione, che costituisce una tipica valutazione di merito e rientra in ambito di valutazione riservato alla P.A., in cui il giudice amministrativo deve limitarsi a riscontrare l'eventuale sussistenza dell'eccesso di potere, inteso sia nelle sue figure tradizionali figure sintomatiche, sia nelle forme più evolute del sindacato di ragionevolezza e proporzionalità.

Tanto premesso, nella fattispecie all'odierno esame il giudizio valutativo impugnato dal Sig. -OMISSIS- non appare affetto da illogicità, non essendo dato riscontrare un macroscopico errore di valutazione o la manifesta inadeguatezza del punteggio assegnato, tale da palesarsi ictu oculi e con immediata evidenza.

Invero, il Collegio rileva la concordanza del giudizio "nella media" espresso dal compilatore, dal primo revisore nonché dall'ultimo revisore: "sufficienti qualità professionali, non è sempre riuscito a portare a termine con prontezza ed efficacia l'attività lavorative affidate, sufficiente motivazione, rendimento soddisfacente" (giudizio del compilatore); "ha dimostrato di possedere qualità professionali, militari e di carattere nella media, esprimendo una sufficiente credibilità ed una generale affidabilità, rendimento generalmente soddisfacente pur difettando, talvolta, in prontezza ed efficacia" (giudizio del primo revisore); "sufficienti qualità professionali, sufficiente motivazione al lavoro, rendimento sodisfacente" (giudizio del secondo revisore). Pertanto, non si registra quel lamentato contrasto nei giudizi resi dal compilatore, essendo anche i revisori concordanti in una valutazione che ha coerentemente condotto al giudizio finale "nella media". Una valutazione che risulta, quindi, sostanzialmente riveniente dal rendimento offerto dal ricorrente nell'arco di tempo considerato.

In definitiva, la contestata attribuzione di espressioni utilizzate per la valutazione delle singole qualità del valutando è il risultato di osservazioni fattuali e considerazioni che le autorità preposte a tale compito hanno effettuato in relazione al comportamento professionale tenuto dall'interessato nel periodo esaminato, con assoluta obiettività ed imparzialità nell'apprezzamento di tutti gli elemento che hanno influito sull'attività del dipendente.

2.4 Quanto al vizio di omessa motivazione, prevalente giurisprudenza ha ribadito come "la S.V. relativa alle capacità, alle qualità e al rendimento in servizio di un militare, essendo frutto di attività ampiamente discrezionale, è soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo nel caso di manifesta illogicità. Essa, del resto, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato" (TAR Campania, Sez. VI, 11 luglio 2017, n. 3722; TAR Lazio, Sez. I bis, 26 marzo 2014, n. 3341; TAR Lazio, Sez. II, 10.07.2012, n. 6229; Sez. I, 3 dicembre 2010, n. 35303, sulla sufficienza del giudizio sintetico che trovi una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente indicati nel documento).

Nel caso in esame, la S.V. impugnata assolve pienamente l'onere di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 241 del 1990 in quanto i giudizi espressi dalle Autorità giudicatrici appaiono congruamente motivati, seppure in modo sintetico. In particolare, il giudizio complessivo finale riportato nel rapporto indica che il ricorrente "ha operato, nell'incarico di Capo reparto, dimostrando di possedere qualità professionali, militari e di carattere nella media. In genere, nella gestione del personale, ha coordinato efficacemente le risorse a disposizione evidenziando normalmente valori positivi e collaborando con colleghi e superiori. Nelle attività del reparto denota una soddisfacente capacità organizzativa ed una normale intraprendenza nell'assumere le iniziative necessarie ad assolvere i compiti a lui devoluti".

Con riferimento all'assenza di dati concreti, il Collegio rileva, infine, che non vi è necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il militare si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato, né si richiede l'indicazione di particolari fatti commessi dal militare, idonei a sorreggere un eventuale giudizio negativo, essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando in quel determinato lasso temporale considerato, come verificatosi nel caso in esame (TAR Lazio, Sez. I bis, 7 giugno 2018, n. 6370).

3. In definitiva, dall'esame della documentazione in atti, non emergono elementi tali da far ritenere che gli atti impugnati siano il frutto di un distorto esercizio del potere da parte dei valutatori.

4. Per le suesposte ragioni il ricorso non è meritevole di favorevole delibazione e va, pertanto, rigettato.

5. Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni altro soggetto ivi indicato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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