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Sentenza

In tema di avanzamento, la valutazione delle qualità inerenti alle doti orali e ...
In tema di avanzamento, la valutazione delle qualità inerenti alle doti orali e di carattere dipende non tanto dal numero degli encomi e degli elogi, quanto dalla circostanza se gli stessi sono riferibili a singoli, occasionali episodi della carriera dell'ufficiale o se, al contrario, per il loro contenuto e per le ragioni che ne determinarono l'attribuzione, possono considerarsi espressivi di una chiara posizione di preminenza dello stesso ufficiale rispetto ai colleghi. Va ribadito - in altre parole - che si tratta di un elemento soggetto ad apprezzamenti di natura prettamente discrezionale, collegato, peraltro, a criteri di accidentalità e diversità degli incarichi, non può che convenirsi in ordine al limitato peso quantitativo dello stesso, tanto più nel caso in cui gli encomi e gli elogi vantati non si presentino distribuiti uniformemente nell'arco della carriera dell'ufficiale (bensì risultino concentrati in un ristretto periodo temporale), di modo che è da escludere che gli stessi possano costituire un fattore ragionevolmente indicativo di un "percorso di alto livello"
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 18-04-2019, n. 5072
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

-OMISSIS-, n.c.;

-OMISSIS-, n.c.;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero della Difesa n. M_D/GMIL_II/4/4/0432169/86 dell'1 ottobre 2010, notificato il successivo 22 novembre 2010, con il quale il ricorrente è stato informato della collocazione all'86 posto della graduatoria compilata per l'anno 2010 e, conseguentemente, della mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta al grado superiore di "colonnello", formato per il predetto anno;

di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 15 gennaio 2011 e depositato il successivo 10 febbraio 2011, il ricorrente - in qualità di tenente colonnello "in servizio permanente dell'Esercito appartenente al ruolo speciale" - impugna il provvedimento con cui il Ministero della Difesa lo ha giudicato idoneo all'avanzamento a scelta al grado di colonnello per l'anno 2010 ma non "iscritto in quadro", in quanto classificatosi all'86 posto della graduatoria all'uopo stilata.

Ai fini dell'annullamento il ricorrente deduce i vizi di violazione di legge (in particolare, dell'art. 26 L. n. 1137 del 1955, come integrato dal D.Lgs. n. 490 del 1997) e di eccesso di potere in senso relativo, adducendo - in sintesi - che ufficiali meglio classificati e, segnatamente, i colonnelli-OMISSIS-, rispettivamente 20 e 21 in graduatoria, "vantano un curriculum non superiore rispetto" a quello del predetto, tenuto conto, in particolare, degli elogi ed encomi tributati nonché delle onorificenze ricevute.

Con atto depositato in data 15 febbraio 2011 si è costituito il Ministero della Difesa.

Con ordinanza n. 957 del 3 marzo 2011 il Tribunale ha disposto incombenti istruttori.

In adempimento all'ordine impartito, il successivo 21 settembre 2011 il Ministero della Difesa ha prodotto i documenti richiesti.

In data 12 dicembre 2011 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti volti a ribadire le censure già formulate ma anche a implementare le stesse, mediante la messa in evidenza degli incarichi "assolti", delle missioni in cui è stato impiegato, delle valutazioni conseguite e, ancora, del corsi di specializzazione frequentati.

In data 1 febbraio 2019 l'Amministrazione resistente ha prodotto una memoria, connotata - in sintesi - dal seguente contenuto: - nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello, il quale è "dirigenziale", l'apprezzamento discrezionale della Commissione Superiore di Avanzamento raggiunge la massima latitudine, "stante la necessità di scegliere soggetti estremamente qualificati per l'esercizio di complesse e delicate funzioni di comando, tra aspiranti aventi tutti alti titoli", e "da ciò deriva che il giudice ha cognizione limitata alla verifica....... della logicità e razionalità dei criteri seguiti", senza, tra l'altro, possibilità alcuna di procedere all'esame comparativo degli ufficiali valutati; - ciò detto, è da rilevare che "nell'ambito del ricorso in parola, il ricorrente si" sofferma "a mettere in evidenza esclusivamente i titoli a lui favorevoli, omettendo, invece, quelli a lui più sfavorevoli o favorevoli ai controinteressati"; - in particolare, il ricorrente ha omesso di dare conto che "nel grado di Capitano 4 Schede Valutative" si sono "concluse con giudizio finale di Superiore alla media per 27 mesi", mentre "da Ufficiale Subalterno" ha - del pari - riportato giudizi finali di "Superiore alla media" nonché un Rapporto Informativo con giudizio "Non Favorevole per 4 mesi", con presenza di numerose "aggettivazioni interne" non apicali; - il ricorrente ha omesso, ancora, di evidenziare i risultati di mediocre livello conseguiti all'esito di corsi; - preso atto della valutazione della professionalità esternata, riflessa nella documentazione caratteristica, l'affermazione di una superiorità sulla base della prevalenza di un incarico rispetto ad un altro perde rilevanza e, comunque, non può intendersi "come elemento determinante una pretesa alla promozione"; - per quanto attiene, poi, alle onorificenze/benemerenze, è da evidenziare che la maggior parte di tali riconoscimenti risultano essere decorazioni "commemorative" o di "anzianità", prive di valore indicativo di eccelse ed indiscusse qualità; - anche i titoli di studio e, dunque, le doti di cultura non sono apprezzabili in sé per sé, ossia non "possono assumersi da sole, quali elementi determinanti ai fini dell'avanzamento"; - in ultimo, preme segnalare la continuità delle valutazioni, ossia la circostanza che "già nella precedente valutazione al grado di Colonnello, relativa all'anno 2009", i controinteressati "presentavano una tendenza di carriera migliore del ricorrente", nonché evidenziare "che il dedotto eventuale errore di valutazione da parte del CSA, tale da collocare il ricorrente all'86 posto ..., non è ipotizzabile. Affermare, infatti, che una più corretta valutazione possa collocare il Ten. Col. -OMISSIS- in posizione utile ai fini dell'avanzamento significherebbe attribuire alla C.S.A. un errore che, al di là di ogni considerazione, non emerge dalla documentazione in atti".

A tale memoria il ricorrente ha replicato con uno scritto difensivo depositato in data 13 febbraio 2019, in cui è contestato che le onorificenze attribuite al predetto costituiscano mere "decorazioni commemorative" (tenuto, tra l'altro, conto del conseguimento di un encomio solenne in data 7 maggio 2010) e, comunque, viene ribadito che le benemerenze dallo stesso vantate e gli incarichi svolti denotano una "assoluta superiorità" rispetto a quelle dei controinteressati, con ampia evidenza, peraltro, della genericità delle affermazioni dell'Amministrazione, in quanto limitate alla disamina di dati utili a sostenere la legittimità del suo operato e, quindi, avulse da un esame complessivo delle qualità di rilevanza per l'avanzamento.

All'udienza pubblica del 6 marzo 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

2.1. Ai fini del decidere, preme ricordare che - secondo la giurisprudenza pressoché consolidata in materia (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV. 6 novembre 2018, n. 6270) - i giudizi di avanzamento sono soggetti ai seguenti principi:

- gli elementi utili per valutazione non possono essere considerati in modo separato e atomistico nella misura in cui nelle manifestazioni di giudizio da parte della Commissione viene in rilievo una loro valutazione complessiva;

- l'apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell'ambito di un giudizio unico e inscindibile) non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso di titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione Superiore di Avanzamento;

- l'Amministrazione, quindi, deve compiere un unico complesso giudizio, che ha come figura astratta di riferimento quella dell'ufficiale idealmente meritevole;

- la conclusiva valutazione è un apprezzamento di merito, di per sé non sindacabile, ma soggetto in limiti assai ristretti al giudizio di legittimità, in quanto espressione di discrezionalità tecnica;

- la discrezionalità tecnica è censurabile in sede giurisdizionale solo quando il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

Come ribadito dal Consiglio di Stato anche nella decisione 4 gennaio 2018, n. 35:

"- le valutazioni compiute dalle Commissioni superiori di avanzamento in sede di giudizio di avanzamento non si risolvono nella mera risultanza aritmetica dei titoli e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità (definibili solo mediante sfumate analisi di merito) e, per conseguenza, anche la valutazione giudiziale non può essere atomistica e parcellizzata, ma deve essere globale e complessiva, di modo che la rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto;

- la cognizione del giudice amministrativo non può che essere limitata ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione, nel contesto di una valutazione caratterizzata da una elevata discrezionalità, riferendosi la stessa di regola ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono quindi definibili esclusivamente attraverso sfumatissime analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive caratteristiche, ossia una ponderazione che non si arresta alla semplice stima del numero e qualità dei titoli di ciascun interessato;

- l'oggetto dell'esame del giudice non è il singolo o più elementi del curriculum del candidato, ma la valutazione complessivamente condotta dalla Commissione".

Ai fini della valutazione della legittimità dell'operato di una Commissione di avanzamento è nota, poi, l'elaborazione dei vizi di eccesso di potere in senso assoluto ed eccesso di potere in senso relativo, la cui differenza "riposa essenzialmente nel fatto che, mentre il primo si fonda sulla valutazione della coerenza generale del metro valutativo e della non manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato allo scrutinando in rapporto agli elementi di valutazione, il secondo attiene alla verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti dell'ufficiale ricorrente e degli ufficiali parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all'iscrizione in quadro di avanzamento, assumendo consistenza quando, senza travalicare in una indagine comparativa preclusa al giudice amministrativo, sia ictu oculi evidente la svalutazione dell'interessato o la sopravvalutazione di uno o di taluni degli ufficiali graduati in posizione utile. Il vizio d'eccesso di potere in senso relativo, pertanto, deve essere sostenuto dall'esistenza di vistose incongruenze nell'attribuzione dei punteggi in riferimento all'ufficiale interessato ed a uno o più parigrado iscritti in quadro, in modo che sia dimostrata la disomogeneità del metro di valutazione di volta in volta seguito e sia data evidenza alla mancata uniformità di giudizio. In altri termini, ciò che assume rilievo è la rottura dell'uniformità del criterio valutativo, che deve emergere dall'esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza nel senso che la valutazione in concreto attribuita all'Ufficiale deve apparire inspiegabile e ingiustificabile in relazione alle valutazioni di uno o più dei pari grado iscritti nel quadro di avanzamento (C.d.S., n. 6270/2018, già cit.).

2.2. Orbene, i descritti elementi sintomatici dell'eccesso di potere in senso relativo non possono ritenersi ictu oculi presenti nella fattispecie in esame in quanto, pur in presenza di profili favorevoli al ricorrente, dallo stesso rappresentati in giudizio, sulla base della complessiva documentazione caratteristica degli interessati non può ritenersi inspiegabile l'attribuzione di un punteggio più elevato a favore dei controinteressati.

Infatti, come già evidenziato, occorre che la valutazione non sia parcellizzata, ma sia unitaria e tenga conto, in una visione d'insieme, di tutti gli elementi, e non solo di alcuni tra essi, che hanno caratterizzato l'attività svolta dagli Ufficiali interessati.

In particolare, negli avanzamenti di Ufficiali tutti di elevato profilo, in cui le differenze tra gli stessi sono di pochi centesimi di punto e, quindi, molto sfumate, il giudizio valutativo è il frutto di finissimi apprezzamenti discrezionali riservati alla Commissione Superiore di Avanzamento in virtù dell'esperienza e della competenza dei suoi componenti, sicché il vizio di eccesso di potere può verificarsi solo nei casi manifesta irragionevolezza delle manifestazioni di giudizio.

Il sistema di promozione in esame - così come delineato dall'art. 26 della L. n. 1137 del 1955, all'epoca vigente (ora confluito nell'art. 1058 C.O.M.) - richiede, in sintesi, la valutazione in assoluto del merito di ciascuno dei candidati, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo che ne determina il posizionamento in graduatoria, mentre non è prevista alcuna comparazione tra gli scrutinandi.

Tutto ciò detto, appare opportuno ricordare che - come si trae dalla documentazione prodotta agli atti (cfr. - in particolare - verbale n. 20) - in data 2 novembre 2009 la Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito si è riunita per procedere alla valutazione dei Tenenti Colonnello in servizio permanente effettivo compresi nell'aliquota di ruolo per la formazione del quadro di avanzamento al grado superiore relativo all'anno 2010.

La Commissione ha proceduto all'esame della qualità degli Ufficiali sulla base degli elementi risultanti dalla "documentazione caratteristica e matricolare", pervenendo - in ultimo - a stilare una graduatoria di merito finale, poi sfociata nella determina in data 30 giugno 2010 sottoscritta dal Generale di Corpo d'Armata, riportante un "quadro di avanzamento" "a scelta, al grado di Colonnello" per l'anno 2010 con iscritti i nominativi di n. 27 Tenenti Colonnello.

Il punto di merito attribuito al Ten. Col. -OMISSIS- è stato di 28.72, mentre i punti di merito attribuiti ai chiamati in causa sono stati di 29,18 (D.M.) e 29,16 (-OMISSIS-).

Ne consegue che - in una valutazione in cui, attesa la qualificazione e l'elevato profilo degli scrutinandi, tutti idonei al passaggio al grado superiore, le differenze tra gli stessi si limitano a pochi centesimi di punto - la distanza tra il Tenente Colonnello -OMISSIS- e l'ultimo nel quadro di avanzamento dei chiamati in causa (-OMISSIS-) è decisamente consistente, essendo pari a punti 0.44.

Inoltre, in relazione ai vari complessi di elementi oggetto di valutazione, i punteggi attribuiti da ciascun componente della Commissione, al di là di minime e fisiologiche oscillazioni, risultano estremamente omogenei, vale a dire che ciascun componente ha formulato nella sostanza un giudizio del tutto coerente con quello degli altri componenti.

Tali considerazioni preliminari già forniscono elementi utili ad escludere che vi sia stata una rottura del metro valutativo seguito ed una eterogeneità di giudizio, sintomi essenziali, come detto, per accertare la sussistenza del vizio di eccesso di potere in senso relativo.

D'altra parte, in linea generale, occorre considerare che la discrezionalità tecnica non implica una manifestazione di volontà, vale a dire un'attività di scelta e di ponderazione tra più interessi pubblici e privati, ma è una manifestazione di giudizio, consistente in una attività diretta alla valutazione ed all'accertamento di fatti.

Nel caso di specie, la manifestazione di giudizio espressa dalla Commissione - al fine di promuovere al grado di Colonnello, tra gli Ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, quelli in possesso dei profili più elevati - si concreta, esaminata la documentazione caratteristica degli interessati, nell'attribuzione agli stessi di punteggi di merito afferenti alle qualità morali, di carattere e fisiche, professionali, intellettuali e di cultura e attitudinali

La Commissione, nell'effettuare le valutazioni e nell'attribuire i punteggi, applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, è manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole.

Il ricorso a criteri di valutazione tecnica, infatti, in qualsiasi campo, non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità e, in tali situazioni, il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell'apprezzamento operato dall'amministrazione impedisce d'individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell'apprezzamento illegittimo (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 20 gennaio 2014, n. 1013).

Sugli atti della Commissione Superiore di Avanzamento, essendo gli stessi sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito, non è consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo intrinseco in ordine alle valutazioni tecniche opinabili in quanto ciò si tradurrebbe nell'esercizio da parte del suddetto giudice di un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell'amministrazione, fermo però restando che anche sulle valutazioni tecniche è esercitabile in sede giurisdizionale il controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza, oltre all'accertamento della insussistenza di travisamenti del fatto.

La differenza tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione di merito, in sostanza, può individuarsi nel fatto che, nel giudizio di legittimità, il giudice agisce "in seconda battuta", verificando, nei limiti delle censure dedotte, se le valutazioni effettuate dall'organo competente sono viziate da eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, vale a dire se le stesse, pur opinabili, esulano dal perimetro della plausibilità, o per travisamento del fatto, mentre nel giudizio di merito, il giudice agisce "in prima battura", sostituendosi all'Amministrazione ed effettuando direttamente e nuovamente le valutazioni a questa spettanti, con la possibilità, non contemplata dall'ordinamento se non per le eccezionali e limitatissime ipotesi di giurisdizione con cognizione estesa al merito, di sostituire la propria valutazione alla valutazione dell'Amministrazione anche nell'ipotesi in cui quest'ultima, sebbene opinabile, sia plausibile.

Preso così atto che, nella materia in trattazione, è necessario non travalicare mai i limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità, pena l'illegittima sostituzione del giudice all'Amministrazione, il Collegio ritiene che la compiuta disamina "in seconda battuta" - come dovuto - dell'operato della Commissione consenta di escludere la presenza di manifeste illogicità in danno del Tenente Colonnello -OMISSIS- o di travisamenti del fatto nelle valutazioni dalla stessa compiute, le quali, si ribadisce, sono di merito assoluto e non comparativo ed hanno carattere globale e sintetico, non atomistico.

In particolare, il Collegio osserva che:

- le schede di valutazione riportanti le "ragioni poste a base del giudizio", elaborate dai singoli componenti della Commissione, denotano una valutazione rispondente alle peculiarità che connotano la carriera del ricorrente, in sintonia - peraltro - con quanto posto in evidenza da quest'ultimo;

- tali schede rivelano, infatti, che è stata sicuramente oggetto di positiva valutazione, mediante l'attribuzione di un punteggio elevato (pari a 29,13), l'"attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore", mentre punteggi inferiori sono stati attribuiti alle ulteriori qualità, oggetto di esame;

- ciò detto, sussistono validi elementi per affermare la ragionevolezza e, comunque, non manifesta illogicità di tali punteggi;

- in linea con quanto riportato in tali schede, la disamina della documentazione caratteristica del ricorrente conduce, infatti, a rilevare che il ricorrente ha conseguito qualifiche non apicali non solo "da Ufficiale Subalterno" ma anche "nel grado di Capitano", in relazione, tra l'altro, a lassi temporali non indifferenti (cfr. schede valutative per i periodi dal "27.11.1992 al 19.02.1993", dal "3.11.93 al 3.10.94", dal "31.12.96 al 11.05.97", dal "12.05.97 al 31.07.97", dal "01.08.1997 al 31.12.1997" e dal "19/01/1998 al 24/05/1998"). Sempre tale disamina impone di riscontrare, in alcuni casi, espressioni del tipo "necessita di sprone e guida" (cfr. rapporto informativo per il "periodo dal 11.1984 al 10.1.1985") e, ancora, "ufficiale che ha necessità di essere guidato e spronato. La sua applicazione negli studi è stata modesta. Il S. Ten. -OMISSIS- ha superato con difficoltà il corso di aggiornamento, con la media di 19.776/30 e un rendimento appena mediocre" (cfr. rapporto informativo dal 2.09.1985 al 20.12.1985). Come posto in evidenza dall'Amministrazione, la stessa documentazione riporta espressioni di apprezzamento esclusivamente a partire dal 2 luglio 2003 (cfr. schede valutative per i periodi dal 2 luglio 2003 al 31 ottobre 2003, dall'1 novembre 2003 al 21 gennaio 2004, dal 22 gennaio 2004 al 20 maggio 2004, dal 21 maggio 2004 al 25 maggio 2005, dal 26 maggio 2005 al 25 aprile 2006, dal 26 aprile 2006 all'8 settembre 2006, dal 10 settembre 2006 ecc., precisando, tra l'altro, che, per il periodo dal 30 luglio 2007 al 29 luglio 2008, il giudizio di eccellente è stato reso con "vivissimo e incondizionato compiacimento");

- in sintesi, deve certamente convenirsi che, per un periodo affatto trascurabile della sua carriera, prossimo, tra l'altro, alla valutazione per l'avanzamento al grado superiore di "colonnello", il ricorrente ha sempre conseguito valutazioni apicali, corredate da espressioni di apprezzamento, ma non può - nel contempo - trascurarsi che la disamina complessiva della carriera del ricorrente rivela anche valutazioni inferiori in relazione a periodi non indifferenti, sicchè il punteggio finale attribuito dalla Commissione di Avanzamento per la qualità in trattazione non può che essere considerato congruo e, in generale, ragionevole, precisando - per completezza e, comunque, per fornire riscontro ai rilievi del ricorrente inerenti l'eccesso di potere in senso relativo - quanto segue:

a) il libretto personale del Colonnello -OMISSIS-rivela che quest'ultimo ha conseguito costantemente il giudizio di "eccellente", riportando, tra l'altro, espressioni di apprezzamento sin dall'inizio della sua carriera (le quali assumono, peraltro, carattere pressoché costante a partire dal 2002), fatta eccezione per i periodi ricompresi tra il 13 marzo 1985 e l'1 marzo 1986, il 4 agosto 1987 e il 27 luglio 1988 nonché il 28 luglio 1988 e il 27 luglio 1989, in relazione ai quali ha conseguito il giudizio di "superiore alla media", con l'ulteriore aggiunta che ha superato il corso di aggiornamento per ufficiali del ruolo speciale con la media di 24.206/30 "e con rendimento distinto" (cfr. rapporto informativo per il periodo 5.10.1984/22.12.1984);

b) la documentazione del controinteressato -OMISSIS- rivela, ancora, giudizi di "superiore alla media" nei primi anni della sua carriera, poi mutati in "eccellente" già a fare data dal periodo 7 giugno 1986/14 aprile 1987, senza variazione alcuna per gli anni e/o periodi successivi, con l'aggiunta di espressioni elogiative, quali "vivo apprezzamento", "complimenti", "vivo plauso" e "vivissimo appezzamento" e "vivissimo compiacimento";

- per quanto attiene, poi, le qualità sub a) dell'art. 26, afferenti le doti "morali e di carattere", è da rilevare che il ricorrente vanta due elogi (risalenti entrambi al 2006) e due encomi (risalenti al 2008 e al 2009) e ha, ancora, ricevuto il conferimento di numerose medaglie, croce e diplomi anche per missioni di pace in Albania e in Bosnia. Sulla base dei riconoscimenti tributati, tutti i componenti della Commissione hanno giudicato tali qualità "più che pregevoli", con attribuzione del punteggio complessivo di 28,63. In relazione ai controinteressati, le stesse qualità sono state, invece, definite "complessivamente straordinarie", con attribuzione rispettivamente dei punteggi di 28,94 e 28,93. Seppure tali valutazioni possano, in verità, apparire - prima facie - irragionevoli, specie in relazione al controinteressato -OMISSIS-(il cui stato di servizio mostra l'autorizzazione a fregiarsi di medaglie ma non menziona "encomi" e/o "elogi"), il Collegio ravvisa validi motivi per riaffermare - in linea con la giurisprudenza in materia - che la valutazione delle qualità di cui si discute dipende non tanto dal numero degli encomi e degli elogi, quanto dalla circostanza se "gli stessi sono riferibili a singoli, occasionali episodi della carriera dell'ufficiale o se, al contrario, per il loro contenuto e per le ragioni che ne determinarono l'attribuzione, possono considerarsi espressivi di una chiara posizione di preminenza dello stesso ufficiale rispetto ai colleghi" (cfr. C.d.S., Sez. IV, 31 agosto 2018, n. 5122). Ribadito - in altre parole - che si tratta di un elemento soggetto ad apprezzamenti di natura prettamente discrezionale, collegato, peraltro, a criteri di accidentalità e diversità degli incarichi, non può che convenirsi in ordine al limitato peso quantitativo dello stesso, tanto più nel caso in cui - come quello in trattazione - gli encomi e gli elogi vantati non si presentino distribuiti uniformemente nell'arco della carriera dell'ufficiale (bensì risultino concentrati in un ristretto periodo temporale), di modo che è da escludere che gli stessi possano costituire un fattore ragionevolmente indicativo di un "percorso di alto livello" (cfr. C.d.S., n. 5122/2018, già cit.), atto a palesare erroneità e/o irragionevolezza nei punteggi;

- in relazione, ancora, alle qualità sub b), il ricorrente vanta l'espletamento di svariati incarichi di comando. Al riguardo, appaiono reiterabili le considerazioni di cui al precedente alinea e, in particolare, la messa in evidenza della rilevanza non dell'incarico in sé, bensì della professionalità esternata nel corso degli stessi, così come valutata nella documentazione caratteristica. Alla luce di quanto precisato, è possibile, pertanto, rinviare alle schede di valutazione di cui sopra. A titolo di completezza, preme aggiungere che - in ogni caso - non sussistono elementi oggettivi e concreti per affermare che gli incarichi de quibus non siano stati adeguatamente valutati, tenuto conto non solo del punteggio piuttosto elevato, conseguito dal ricorrente in ordine all'"attitudine a svolgere incarichi del grado superiore", ma anche di quanto posto in evidenza dall'Amministrazione circa la breve durata dell'incarico rivestito dal ricorrente di Capo Ufficio Maggiore e Personale (pari a soli 5 mesi) e, ancora, l'usualità che, negli anni '80, connotava l'attribuzione degli incarichi di "Comandante di Compagnia". In ultimo, si precisa che la conclusione a cui si è pervenuti non muta operando un raffronto con i controinteressati, atteso che anche quest'ultimi si trovano in condizione di poter vantare l'espletamento di numerosi incarichi di comando nel corso della loro carriera;

- per quanto attiene, poi, alle doti "intellettuali e di cultura" di cui alla lett. c) dell'art. 26 in precedenza richiamato - meritevoli di valutazione prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui il militare appartiene e all'affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione, per cui il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione, il che, peraltro, conduce a identificare gli stessi con quelli desumibili dalla documentazione personale, tra cui, in particolare, l'iter formativo, i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per l'aggiornamento e il perfezionamento della formazione professionale, gli altri corsi in Italia e all'estero, i titoli culturali, la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata e le pubblicazioni (cfr. C.d.S., n. 6270/2018, già cit.) - è da rilevare che il ricorrente, pur avendo partecipato a numerosi corsi, non ha sempre avuto modo di posizionarsi ai primi posti o, ancora, di conseguire risultati apicali, così come desumibile dallo "stato di servizio". Ciò detto e, comunque, ribadito che la valenza del profilo culturale ed intellettuale dei valutandi dipende dalla capacità di utilizzare il patrimonio di informazioni e cognizioni posseduto a favore dell'incarico o del ruolo rivestito (con connessa esclusione della sussistenza di un inscindibile nesso tra la consistenza numerica dei titoli di studio in possesso degli scrutinandi e la dirigenza superiore militare), anche il confronto con i controinteressati -OMISSIS-e -OMISSIS- non si presta a rivelare irragionevolezza, illogicità o, ancora, travisamento dei fatti.

Tutto ciò detto e tenuto conto, ancora, dell'impossibilità di configurare uno "scavalcamento" in danno del ricorrente in ragione di quanto riferito dall'Amministrazione circa la presenza già nella precedente valutazione di una tendenza di carriera dei controinteressati migliore di quella di quest'ultimo, la rilevabilità ictu oculi di una manifesta irragionevolezza o, ancora, dell'utilizzo di un differente criterio valutativo ad opera della Commissione in sede di attribuzione dei punteggi al Tenente Colonnello -OMISSIS- è, pertanto, da escludere.

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell'Amministrazione resistente in Euro 2.000,00.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1245/2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e i controinteressati -OMISSIS-e -OMISSIS-.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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