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Sentenza

La Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare delibera la permane...
La Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare delibera la permanente non idoneità di un ufficiale pilota della Marina Militare Italiana, del Corpo delle Capitanerie di Porto, al pilotaggio militare. Assunzione inconsapevole di sostanza stupefacente?
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 05-04-2019) 24-04-2019, n. 5214


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5547 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

quanto al ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- del processo verbale n. 39/2012, datato 18.4.2012, con cui la Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare ha deliberato la permanente non idoneità del ricorrente al pilotaggio militare, a seguito del ricorso gerarchico da questi avanzato avverso il processo verbale n. 3137/2012, deliberato il 6.3.2012, in primo grado, dall'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare di Roma;

quanto ai motivi aggiunti presentati il 21.11.2012:

per l'annullamento

- della nota dell'Aeronautica Militare - Comando Logistico - Commissione Sanitaria d'Appello - prot. n. (...), datata 24.7.2012, notificata il successivo 26.7.2012, con cui è stata riscontrata negativamente l'istanza presentata dal ricorrente il 18 luglio 2012;

quanto ai motivi aggiunti presentati il 12.04.2013:

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota dell'Aeronautica Militare - Comando Logistico - Servizio Sanitario - prot. n. (...), datata 28.1.2013, notificata il successivo 1.2.2013, con cui è stata riscontrata negativamente l'istanza presentata dal ricorrente il 15 novembre 2012;

nonché per la sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti;

quanto ai motivi aggiunti presentati il 12.09.2013:

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota dell'Aeronautica Militare - Comando Logistico - Commissione Sanitaria d'Appello - prot. n. (...), datata 1.7.2013, con cui è stata riscontrata negativamente l'istanza di riesame presentata dal ricorrente il 15 novembre 2012;

nonché per la sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 13 giugno 2012 e depositato il successivo 12 luglio, il sig. -OMISSIS- ha rappresentato quanto segue.

1.1 Esponeva di essere un ufficiale pilota della Marina Militare Italiana, del Corpo delle Capitanerie di Porto, e di essere stato sottoposto, il 1 dicembre 2011, a -OMISSIS-. Dall'analisi delle proprie urine risultava la -OMISSIS-. Chiedeva le analisi di conferma, ma nel frattempo veniva dichiarato non idoneo temporaneamente al pilotaggio per giorni 60.

L'analisi di conferma, effettuata presso il Policlinico Gemelli di Roma, sentenziava definitivamente la-OMISSIS-del campione di urina prelevato.

Il ricorrente era, pertanto, dichiarato permanentemente non idoneo al pilotaggio militare, con processo verbale n. 3137 del 6 marzo 2012.

Avverso la predetta inidoneità il ricorrente avanzava ricorso gerarchico alla Commissione Sanitaria d'Appello.

1.2 Il ricorrente, nell'interrogarsi sulle cause dell'accaduto, rappresentava di essere andato, qualche giorno prima della visita, ad una festa di compleanno. Rappresentava, inoltre, di essere un fumatore e di confezionarsi personalmente le sigarette con il tabacco sfuso.

Il ricorrente iniziava a convincersi del coinvolgimento di un proprio conoscente (-OMISSIS-), anch'egli presente alla festa, nella vicenda in esame.

Il ricorrente presentava, quindi, un esposto contro ignoti presso la competente Stazione Carabinieri. A seguito di ciò, il sig.-OMISSIS- veniva convocato ed interrogato dai Carabinieri, rilasciando una dichiarazione confessoria, allo stato non acquisibile in quanto coperta da segreto istruttorio. Il ricorrente ne veniva a conoscenza il 1 aprile 2012 quando lo stesso-OMISSIS- gli inviava una mail, nella quale ammetteva di avere adulterato del tabacco, che aveva riposto nel proprio giubbotto, con dell'hashish. Il ricorrente apprendeva, quindi, di aver prelevato dal giubbotto di-OMISSIS- il tabacco nella totale inconsapevolezza che in esso fosse disciolta della sostanza stupefacente.

1.3 Nel frattempo, il ricorrente era convocato il 16 aprile 2012 presso la Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare, per discutere il ricorso gerarchico avverso la deliberata inidoneità permanente al pilotaggio militare.

La Commissione Sanitaria d'Appello, con processo verbale n. 39 del 18 aprile 2012, confermava la permanente inidoneità del ricorrente al pilotaggio militare.

1.4 Con il ricorso in epigrafe il ricorrente quindi impugnava, chiedendone l'annullamento, il suddetto

giudizio di permanente inidoneità al pilotaggio militare emesso dalla Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Questo il motivo dedotto:

- Eccesso di potere, errore nei presupposti, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), art. 586, comma d), punto 2.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, lett. b), dell'allegato al D.M. 16 settembre 2003, come integrato dal D.M. 2 novembre 2007.

Violazione per omessa applicazione dell'art. 584 del D.P.R. n. 90 del 2010.

Difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta, vizio della funzione, difetto di motivazione. Difetto di logicità e ragionevolezza.

La Commissione Sanitaria d'Appello sarebbe stata in possesso di elementi comprovanti l'assunzione inconsapevole da parte del ricorrente di sostanza stupefacente.

La denuncia sporta dal ricorrente e la mai inviatagli dallo stesso-OMISSIS-, infatti, avrebbero fornito all'Amministrazione elementi indiziari "gravi, precisi e concordanti" i quali, peraltro, qualora non fossero stati ritenuti pienamente convincenti, avrebbero potuto o essere integrati da autonomi accertamenti istruttori o comportare la sospensione del procedimento amministrativo in attesa di conoscere i pieni sviluppi della vicenda penale.

La normativa in materia sanzionerebbero l'uso volontario di sostanza stupefacente e non la mera presenza di essa nei liquidi biologici appartenenti al militare. Ciò, sia perché la causa di esclusione è collocata nelle disposizioni del D.P.R. n. 90 del 2010 che disciplinano le patologie di ordine psichiatrico, sia perché le norme, la giurisprudenza e la prassi hanno sempre escluso la sanzionabilità delle positività ai -OMISSIS- generata da "fumo passivo" o da sostanze assunte inconsapevolmente tramite medicinali e/o a scopo terapeutico (circostanze in cui sono presenti nel sangue o nell'urina del militare sostanze vietate, indipendentemente dalla volontà dell'assuntore).

2. In data 21 novembre 2012 il ricorrente depositava atto di motivi aggiunti per l'annullamento della nota dell'Aeronautica Militare - Comando Logistico - Commissione Sanitaria d'Appello - prot. n. (...), datata 24 luglio 2012, con cui era stata riscontrata negativamente l'istanza presentata dal ricorrente il 18 luglio 2012.

2.1 Il ricorrente rappresentava di aver ottenuto dalla Procura di Roma, durante la pendenza del ricorso, il verbale di sommarie informazioni redatto dalla Legione Carabinieri Lazio e contenente le dichiarazioni confessorie del sig.-OMISSIS-, che confermava quanto riferito al ricorrente con l'email in all. 8 al ricorso.

Recependo le prove prodotte dal ricorrente, la Direzione Generale per il Personale Militare riteneva di non dover adottare provvedimenti incidenti sul suo stato giuridico, non ponendo pertanto in discussione la sua idoneità al servizio militare incondizionato.

Sempre per la suddetta vicenda, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avviava un procedimento disciplinare a carico del ricorrente, finalizzato all'irrogazione della massima sanzione disciplinare di corso. Tuttavia, il 2 Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Catania, valutati i fatti e gli elementi emersi in sede istruttoria, decideva di non procedere all'irrogazione di alcuna sanzione disciplinare o all'irrogazione di un richiamo verbale.

Il ricorrente, pertanto, comunicava alla Commissione Sanitaria d'Appello dell'A.M. le nuove circostanze, affinché questa procedesse all'autotutela. Tuttavia essa, con nota prot. n. (...) del 24 luglio 2012, riteneva di non rivedere le proprie statuizioni.

2.2 Questi i motivi di censura dedotti:

1. Violazione degli artt. 21 quinquies, 21 octies e 21 nonies della L. n. 241 del 1990.

2. Eccesso di potere, errore nei presupposti, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), art. 586, comma d), punto 2.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, lett. b), dell'allegato al D.M. 16 settembre 2003, come integrato dal D.M. 2 novembre 2007.

Violazione per omessa applicazione dell'art. 584 del D.P.R. n. 90 del 2010.

Difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta, vizio della funzione, difetto di motivazione. Difetto di logicità e ragionevolezza.

Nonostante sussistessero tutti gli elementi per l'annullamento in autotutela dell'impugnata deliberazione di inidoneità al pilotaggio militare, l'Amministrazione continuava a mantenere in vita un provvedimento difettante dei suoi necessari presupposti.

3. In data 12 aprile 2013 il ricorrente depositava secondo atto di motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota dell'Aeronautica Militare - Comando Logistico - Servizio Sanitario - prot. n. (...), datata 28 gennaio 2013, con cui era stata riscontrata negativamente l'istanza presentata dal ricorrente il 15 novembre 2012.

3.1 Ad esito della precedente istanza rivolta alla Commissione Sanitaria d'Appello dell'A.M. e riscontrata con provvedimento oggetto dei precedenti motivi aggiunti, l'Amministrazione in parola invitava il ricorrente a rivolgersi al proprio "Servizio Sanitario".

Pertanto, il ricorrente inviava all'Amministrazione l'istanza in all. 2 ai presenti motivi aggiunti, che, tuttavia, era ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 1199 del 1971.

3.2 Questi i motivi di diritto:

1. Violazione degli artt. 21 quinquies, 21 octies e 21 nonies della L. n. 241 del 1990.

2. Violazione per erronea applicazione dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 1199 del 1971.

3. Eccesso di potere, errore nei presupposti, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), art. 586, comma d), punto 2.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, lett. b), dell'allegato al D.M. 16 settembre 2003, come integrato dal D.M. 2 novembre 2007.

Violazione per omessa applicazione dell'art. 584 del D.P.R. n. 90 del 2010.

Difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta, vizio della funzione, difetto di motivazione. Difetto di logicità e ragionevolezza.

L'Amministrazione avrebbe richiamato una disposizione (art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 1199 del 1971) assolutamente inconferente. Il ricorrente, difatti, non avrebbe proposto alcun ricorso gerarchico, avendo, al contrario, richiesto "la revisione" dell'originario provvedimento, richiamandosi espressamente ai principi di autotutela.

4. Con ordinanza cautelare n. 1921 del 16 maggio 2013 la Sezione ordinava all'Amministrazione di riesaminare la questione oggetto di causa.

L'Amministrazione, in ottemperanza alla suddetta ordinanza, depositava in data 5 luglio 2013 la propria relazione con la quale confermava in toto nei confronti del ricorrente il giudizio diagnostico e medico-legale già espresso e contenuto nel processo verbale n. 39/2012, sulla base delle seguenti argomentazioni:

- I dati oggettivi a disposizione dimostrerebbero incontestabilmente l'assunzione da parte del ricorrente di una sostanza stupefacente (cannabinoidi);

- Alla Commissione spetterebbe esclusivamente, per compiti istituzionali, stabilire la sussistenza o meno di condizioni menomative previste dalla normativa vigente come cause di non idoneità ai servizi di navigazione aerea;

- Secondo la normativa vigente in materia la mera presenza di sostanza stupefacente nelle risultanze delle analisi comporterebbe l'esclusione senza alcuna clausola di flessibilità;

- Non sarebbe oggettivamente possibile dimostrare che l'assunzione della sostanza stupefacente nel caso che ricorre sia avvenuta in forma "inconsapevole", né la Commissione sarebbe organo cui affidare l'onere di dimostrare la "inconsapevolezza" dell'assunzione.

A ciò si aggiunga che l'assunzione di una sostanza stupefacente - ancorché con le peculiari modalità allegate dalla parte ricorrente - denoterebbe comunque un comportamento negligente ed imprudente del militare.

5. In data 12 settembre 2013 il ricorrente depositava terzo atto di motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota dell'Aeronautica Militare - Comando Logistico - Commissione Sanitaria d'Appello - prot. n. (...), datata 1 luglio 2013, con cui la resistente, a seguito dell'ordinanza cautelare n. 1921/2013, confermava la propria precedente statuizione di inidoneità del ricorrente.

Questi i motivi di censura dedotti:

1. Abuso di potere e violazione dell'ordinanza n. 1921/2013 per avere l'Amministrazione omesso di riscontrare l'istanza di riesame esclusivamente sotto il profilo medico legale, valutando la rilevanza della "volontarietà della condotta" e sconfinando in ultronee ed inammissibili valutazioni di carattere disciplinare.

2. Eccesso di potere, errore nei presupposti, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), art. 586, comma d), punto 2.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, lett. b), dell'allegato al D.M. 16 settembre 2003, come integrato dal D.M. 2 novembre 2007.

Violazione per omessa applicazione dell'art. 584 del D.P.R. n. 90 del 2010.

Difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta, vizio della funzione, difetto di motivazione. Difetto di logicità e ragionevolezza.

L'Organo sanitario, dopo aver dichiarato spettargli "esclusivamente per compiti istituzionali la sussistenza di condizioni normative previste dalla normativa vigente", avrebbe abbandonato il dichiarato ruolo per ergersi ad Organo disciplinare. Non rientrerebbe, tuttavia, nelle proprie funzioni quella di giudicare il comportamento del ricorrente.

6. Con ordinanza cautelare n. 3841 del 3 ottobre 2013 la Sezione - ritenendo non sussistenti sufficienti elementi di fondatezza del ricorso - respingeva la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

7. In data 27 settembre 2013 il Ministero della Difesa depositava memoria tesa al rigetto del ricorso in quanto infondato.

8. Alla pubblica udienza del 5 aprile 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

9. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, per le ragioni di seguito indicate.

10. Con un unico articolato motivo di censura il ricorrente denuncia l'illegittimità del giudizio di permanente inidoneità al pilotaggio militare emesso dalla Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare, in quanto l'assunzione di sostanza stupefacente sarebbe stata inconsapevole.

10.1 La doglianza è destituita di fondamento.

10.2 L'art. 4 dell'allegato al D.M. 16 settembre 2003, come integrato dal D.M. 2 novembre 2007, rubricato "Psichiatria", alla lett. b) prevede quale causa di inidoneità "la dipendenza, l'abuso e/o l'uso di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente o psicotropa inclusa nelle tabelle di cui all'art. 13 del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e aggiornamenti (...) Per il personale in servizio l'uso anche solo occasionale o episodico di qualsiasi sostanza stupefacente è causa di permanente non idoneità(...)".

L'art. 586 del D.P.R. n. 90 del 2010, rubricato "Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea", alla lett. d) ("Psichiatria"), n. 2), prevede che è causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea "la dipendenza, l'abuso ovvero l'uso di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente o psicotropa inclusa nelle tabelle di cui all'articolo 13 del testo unico emanato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i.".

Pertanto, la normativa vigente in materia di idoneità al pilotaggio prevede che la mera presenza di sostanza stupefacente nelle risultanze delle analisi comporti la non idoneità del militare.

10.3 Posto che la circostanza dell'assunzione da parte del sig. B.  di una sostanza stupefacente è pacifica in causa, l'impostazione difensiva del ricorrente è incentrata sulla presunta involontarietà dell'assunzione. In altri termini, l'Organo sanitario non avrebbe dovuto considerare il militare inidoneo al pilotaggio di arerei perché l'assunzione di stupefacenti era stata inconsapevole.

10.4 Ritiene il Collegio che le argomentazioni enunciate dalla difesa di parte ricorrente non colgano nel segno.

Difatti, oggetto del presente giudizio non è l'accertamento di una responsabilità disciplinare connessa all'episodio di assunzione di -OMISSIS-, ma la valutazione strettamente sanitariadell'idoneità del soggetto a svolgere la funzione di pilota di aerei militari.

Alla Commissione Sanitaria d'Appello spetta esclusivamente, per compiti istituzionali, stabilire la sussistenza o meno di condizioni menomative previste dalla normativa vigente come cause di non idoneità ai servizi di navigazione aerea.

Il giudizio di inidoneità del militare che risulti positivo ai test sugli stupefacenti è imposto da norme imperative e non ha nulla di discrezionale. Quindi, il fatto che il ricorrente fosse o meno consapevole di assumere -OMISSIS- non ha alcuna rilevanza ai fini del giudizio di inidoneità.

In altri termini, correttamente la Commissione medica, che non è un organo disciplinare, si è limitata a rilevare il fatto oggettivo e non contestato della positività alla droga, senza prendere in considerazione la questione della volontarietà o meno dell'assunzione.

10.5 Inconferente appare il richiamo, effettuato dalla difesa di parte ricorrente a sostegno della rilevanza dell'elemento della volontarietà, alla giurisprudenza che ha escluso la sanzionabilità delle positività ai -OMISSIS- generata da "fumo passivo" o da sostanze assunte inconsapevolmente tramite medicinali e/o a scopo terapeutico. Difatti, le pronunce richiamate vertono sulla materia disciplinare e, quindi, su questioni estranee all'oggetto del presente giudizio.

10.6 Comunque, anche qualora si volesse seguire la tesi difensiva di parte ricorrente, questi non ha fornito elementi istruttori idonei a dimostrare l'inconsapevolezza dell'assunzione della sostanza stupefacente.

10.7 Pertanto, anche le censure svolte con motivi aggiunti devono essere disattese.

11. Per le esposte considerazioni il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e va respinto.

12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti del Ministero della difesa delle spese del presente giudizio che liquida complessivamente e forfetariamente in Euro 1.500,00 (=millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.Lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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