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Sentenza

Maresciallo capo dei Carabinieri, convocato davanti alla Commissione di discipli...
Maresciallo capo dei Carabinieri, convocato davanti alla Commissione di disciplina riunitasi per la definizione di un procedimento a suo carico, rifiuta di obbedire agli ordini attinenti al servizio impartitigli dal Comandante della Legione Carabinieri, Gen. Div. A.F. e consistenti nel sottoscrivere, per presa visione, il verbale di riepilogo del procedimento disciplinare e la comunicazione della punizione inflitta.
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F.A., nato a M. il ..... , avverso la sentenza del 18/4/2018 della Corte militare di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e l ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale presso la Corte militare di appello di Roma, Luigi Maria Flamini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività; udito, per l'imputato, l'avv. Sandro Radicati, che ha concluso dichiarando di non avere ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza e, nel merito, riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento. 
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18/4/2018, la Corte militare di appello di Roma confermò la sentenza del Tribunale di Verona in data 19/9/2017 con la quale A.F. era stato condannato alla pena, condizionalmente Sospesa, di tre mesi di reclusione militare in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, del reato di disobbedienza militare di cui agli artt. 173 e 47 nn. 2 e 4 cod. pen. mil . pace., per avere, nella Sua qualità di maresciallo capo dei Carabinieri, convocato davanti alla Commissione di disciplina riunitasi per la definizione di un procedimento a suo carico, rifiutato di obbedire agli ordini attinenti al servizio impartitigli dal Comandante della Legione Carabinieri, Gen. Div. A.F.  e consistenti nel sottoscrivere, per "presa visione", il verbale di riepilogo del procedimento disciplinare e la comunicazione della punizione inflitta; con l'aggravante di essere militare rivestito di un grado e di avere commesso il fatto alla presenza di oltre due militari (fatto accertato in Bologna il 6/5/2016). 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso F. per mezzo del difensore di fiducia, avv. Sandro Radicati, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dall'esame dell'imputato, legittimamente impedito a presenziare, secondo quanto dal medesimo tempestivamente comunicato, essendo impegnato in una visita medica per l'idoneità al servizio. Sul punto, la Corte territoriale, nel ritenere non dimostrato l'assoluto impedimento a comparire, sul presupposto che la visita di idoneità avrebbe potuto essere posticipata a richiesta dell'interessato, non avrebbe considerato che F. sarebbe "stato mobilitato da ordini superiori" a presentarsi all'Infermeria presidiaria di corpo di Bologna. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa di F. censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 97 e 24 Cost. e per avere erroneamente interpretato i presupposti applicativi degli artt. 173, commi 2 e 4, cod. proc. mil . pace e delle Norme regolamentari - Guida Tecnica "Norme e procedure disciplinari" del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare, relative alla contestazione degli addebiti ai militari. L'imputato, infatti, avrebbe avuto piena facoltà di firmare o meno la notifica dell'atto, sicché non avrebbe potuto costituire "ordine militare" quello avente ad oggetto l'invito a sottoscriverla, né quello di ascoltare la lettura di quanto allo stesso addebitato, essendo obbligo del superiore sottoporre all'incolpato l'atto per l'avvenuta notifica e non, anche, la lettura orale di quanto in esso contenuto. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente giova osservare che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa dell'imputato, l'avviso di fissazione dell'odierna udienza risulta essere stato correttamente notificato, essendosi la notifica telematica per effetto della trasmissione in data 25/10/2018 e della relativa consegna in pari data. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso per cassazione è stato depositato in Cancelleria in data 10/7/2018 e, dunque, risulta proposto tardivamente, essendo stata la sentenza depositata il 26/4/2018, secondo quanto annotato in calce al provvedimento, ove, del resto, era stata data attestazione della sopravvenuta irrevocabilità del medesimo alla data del 5/6/2018. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/3/2019
Avv. Antonino Sugamele

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