Mente nell'istanza di assegnazione temporanea (art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001) dichiarando di essere coniugato e che la moglie esercitava attività lavorativa in una data città.-
T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., (ud. 23-01-2019) 23-01-2019, n. 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Guastamacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Foggia, via della Repubblica 82;
contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l'annullamento
del decreto prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, notificato il -OMISSIS-, di sospensione disciplinare dall'impiego per mesi dieci, ai sensi degli artt. 885, 1357, lett. a), 1379, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS-il Cons. Terenzio Del Gaudio;
Nessuno si è presentato per le parti;
Svolgimento del processo
Il ricorrente, -OMISSIS-, impugna il decreto prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-con il quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare ha decretato la sospensione del medesimo dall'impiego per mesi dieci ai sensi degli artt. 885, 1357, lett. a), 1379, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi d'impugnazione:
1) Eccesso di potere per difetto istruttorio, arbitrarietà, violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e s.m.i, illegittimità del diniego opposto in relazione alle richieste di accesso agli atti del procedimento amministrativo e del proc. penale rubricate al n. -OMISSIS-R.G.N.R. della Procura Militare di Verona. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, travisamento dei fatti - sussistenza -;
2) Violazione del giudicato - sussistenza;
3) Difetto di motivazione; eccesso di potere nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità tra l'infrazione e la sanzione;
4) Illegittimità del provvedimento impugnato per travisamento dei fatti ed errore sul presupposto giuridico legittimante il trasferimento ex art. 42-bis D.Lgs. n. 151 del 2001.
5) Illegittimità dell'azione disciplinare avanzata dalla P.A. nei confronti del ricorrente per violazione della normativa sottostante e per abnormità della sanzione irrogata al ricorrente - sussistenza.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare - -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Alla pubblica udienza del -OMISSIS-il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Con l'impugnato decreto prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, a firma del direttore generale per il personale militare del Ministero della Difesa, il ricorrente è stato sospeso disciplinarmente dall'impiego per mesi dieci ai sensi degli artt. 885, 1357, lett. a), 1379, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Il suddetto provvedimento è sostenuto dalla seguente motivazione: "-OMISSIS-presentava al proprio Comando di appartenenza, in data -OMISSIS-, istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, per le sedi di -OMISSIS-, dichiarando di essere coniugato dal -OMISSIS-con moglie "esercitante attività lavorativa in -OMISSIS-". II mentire su tale circostanza, non veritiera in quanta la consorte del -OMISSIS-, insegnante di scuola ordinaria a tempo indeterminato con "sede di titolarità" individuata nella Capitale, in realtà esercitava la propria attività lavorativa nella -OMISSIS-, ove era stata assegnata temporaneamente, avrebbe potuto indurre in errore l'Amministrazione Militare in merito alla sussistenza dei presupposti per ottenere un trasferimento ad altra sede di servizio. Tale condotta, è fortemente censurabile sotto l'aspetto disciplinare in quanto in netto contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità, nonché con gli obblighi di lealtà e correttezza connessi allo status di Militare.".
Il provvedimento in contestazione è stato adottato dalla competente autorità in seguito all'archiviazione del procedimento penale R.G.N.R. -OMISSIS-, instaurato a carico -OMISSIS-presso il Tribunale Militare di Verona per il reato di "truffa militare pluriaggravata e continuata" (art. 234, commi 1 e 2, 47, n. 2 c.p.m.p.) in riferimento alla "procedura amministrativa instaurata da una sua istanza di trasferimento provvisorio ad altra sede" (v. doc. n. 2 dell'amministrazione).
Acquisito il decreto di archiviazione, il Comandante delle -OMISSIS-, che in precedenza, con provvedimento dd. -OMISSIS-, aveva disposto "il rinvio del vaglio disciplinare ai sensi dell'art. 1393 del Cod. Ord. Mil." in attesa di conoscere il provvedimento conclusivo integrale emesso dall'Autorità Giudiziaria, disponeva, con provvedimento del -OMISSIS-, l'avvio di un'inchiesta formale disciplinare ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Un tanto premesso, alla luce di quanto di seguito esposto le censure dedotte in giudizio risultano infondate.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ufficiale inquirente ha osservato la disciplina dettata dal Codice dell'ordinamento militare in ordine all'apertura, al decorso e al termine del procedimento disciplinare di stato.
A nulla rileva l'asserita iniziale ignoranza da parte del ricorrente dell'esistenza del procedimento penale n. -OMISSIS-R.G.N.R., atteso peraltro che l'infrazione disciplinare assume carattere del tutto autonomo rispetto al procedimento penale.
Con la contestazione degli addebiti l'interessato ha avuto piena cognizione della condotta disciplinarmente addebitatagli, precisamente determinata e circoscritta in relazione alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo.
Considerato che il decreto di archiviazione del GIP, dd. -OMISSIS-, è stato acquisito dall'Amministrazione Militare il -OMISSIS-, l'autorità militare, procedendo alla contestazione degli addebiti disciplinari in data -OMISSIS-, ha rispettato i termini previsti dall'articolo 1392, comma 1, del D.Lgs. n. 66 del 2010 che, al 1 comma, dispone che "il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale ... deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale ... del provvedimento di archiviazione".
Successivamente alla contestazione degli addebiti, l'ufficiale inquirente ha invitato, con varie comunicazioni, l'interessato ed il suo difensore di fiducia a presentarsi per prendere visione degli atti in base ai quali è stata ordinata l'inchiesta e di cui, successivamente, avrebbero potuto estrarne copia, anche elettronica, a completo soddisfo di ogni esigenza di difesa.
Nella relazione finale l'ufficiale inquirente ha evidenziato l'atteggiamento omissivo e disinteressato tenuto dal ricorrente durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, posto che questi non aveva mai preso parte agli incontri cui era invitato, senza giustificare le assenze (cfr. doc. n. 5 dell'Amministrazione, Relazione finale dd. 13.9.2017, pag. 5).
Va a tal riguardo osservato che l'art. 1370, comma 5, del codice dell'ordinamento militare precisa che "Il militare inquisito può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute: a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare".
Va ad ogni modo osservato che, in data -OMISSIS-, si è presentato il solo difensore il quale ha preso visione degli atti dell'inchiesta, ricevendoli anche in copia informatica.
Un ulteriore invito a presentarsi il -OMISSIS-successivo presso l'ufficiale inquirente per prendere nuovamente visione dell'incartamento, comprensivo della relazione riepilogativa, veniva inviato dopo la chiusura dell'istruttoria formale, con l'avvertenza della possibilità di "presentare per iscritto ulteriori argomenti a discolpa" sino a tale data.
Avvalendosi di tale facoltà, il difensore ha presentato le proprie difese in data 5 settembre 2017.
Per quanto attiene all'accesso agli atti, l'ufficiale inquirente, appena ricevuta la richiesta da parte del difensore dell'interessato il -OMISSIS-, ha prontamente chiesto alla Procura Militare della Repubblica in Verona il relativo nulla osta e, in data -OMISSIS-, ricevuta l'autorizzazione, l'ufficiale inquirente ha trasmesso al difensore dell'interessato copia di quanto nella disponibilità del Comando di Corpo.
Nessuna illegittimità del provvedimento impugnato si ravvisa nella circostanza che il Comandante di Corpo abbia proposto di definire la posizione disciplinare del militare senza sanzioni di stato.
Si tratta, infatti, di un parere non vincolante rispetto al quale il Comandante delle -OMISSIS- ha espresso la sua discordanza.
Priva di rilievo è altresì la censura di aver dato inizio a un procedimento disciplinare di stato in pendenza di un procedimento penale radicato presso l'autorità giudiziaria ordinaria, atteso che l'articolo 1393 del Codice, al 1 comma, afferma che "il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale...".
Non sussiste nemmeno alcuna violazione del giudicato amministrativo di cui alla sentenza del TRGA Bolzano n. -OMISSIS-che il ricorrente ravvisa nel fatto che in data -OMISSIS-l'Amministrazione della Difesa ha dichiarato inammissibile l'istanza di trasferimento dal medesimo presentata in data -OMISSIS-.
All'epoca della pronuncia di questo TRGA non era rinvenibile alcun elemento inerente alle dichiarazioni non veritiere poste a sostegno dell'istanza di trasferimento.
Non appena venuta a conoscenza della non attendibilità di quanto prospettato dall'interessato in ordine alla sede lavorativa della moglie l'Amministrazione si è immediatamente attivata di conseguenza.
Per quanto attiene all'asserito travisamento dei fatti in ordine alla valutazione dei concetti di sede di titolarità della coniuge e assegnazione provvisoria, va osservato che l'art. 42/bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 non si presta a dubbie interpretazione, atteso che esso stabilisce che "il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche ... può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione ...".
Non può pertanto dubitarsi che il riferimento sia al luogo in cui l'altro soggetto presta effettivamente e di fatto la sua attività di lavoro, indipendentemente dal formale titolo in base al quale ciò avviene, posto che la ratio della norma consiste nell'agevolazione, nei limiti del possibile, del ricongiungimento della famiglia.
Quanto alla doglianza che le giustificazioni addotte in sede disciplinare non sarebbero state adeguatamente vagliate, valga rammentare che, per pacifica giurisprudenza, "nell'ambito di un procedimento disciplinare non è necessaria una analitica confutazione dei singoli argomenti difensivi svolti dall'incolpato qualora risultino percepibili le ragioni della valutazione sfavorevole di dette tesi, nella specie anche con rinvio per relationem alla proposta del consiglio di disciplina." (Cons. Stato Sez. VI, 03.02.2006, n. 377).
Pertanto, la motivazione del provvedimento disciplinare non deve necessariamente giungere a confutare ogni singola deduzione dell'incolpato, bastando che essa permetta di comprendere che le suddette deduzioni sono state comunque prese in considerazione (Cons. Stato Sez. VI, 16.10.2006, n. 6105).
Non è infine dato ravvisare alcuna violazione dei principi di gradualità e proporzionalità tra fatti ritenuti lesivi degli interessi e dei valori del corpo militare e la sanzione in concreto adottata.
Va anzitutto rammentato che, secondo la costante giurisprudenza, "l'ampio potere discrezionale di cui dispone l'Amministrazione nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, determina, quindi, una valutazione insindacabile nel merito da parte del Giudice amministrativo, se non per macroscopici vizi logici" (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 19.10.2006, n. 6218; Sez. V, 18.08.1997, n. 912).
In altri termini, la determinazione relativa all'entità della sanzione disciplinare è espressione di una tipica valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2002 n. 449) ed il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione, ma soltanto verificare ab externo che l'atto sia sorretto da adeguata motivazione e basato su fatti manifestamente gravi e tali da indurla a considerarli incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche se in misura temporanea (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6490).
Un tanto premesso, l'art. 1355 del Codice, ai primi due commi statuisce che "le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato".
Nella richiesta di archiviazione avanzata al GIP, il PM non tralasciava di delineare la rilevanza della condotta tenuta dall'interessato, osservando che:
- "indubbiamente l'attestazione sottoscritta dal-OMISSIS-il -OMISSIS- contiene una dichiarazione non corrispondente al vero.";
- "non c'è dubbio, infatti, che l'espressione "esercitante attività lavorativa in -OMISSIS-" costituisca una locuzione idonea a rappresentare che il coniuge svolga il proprio lavoro nella capitale. Sotto tale profilo, l'istanza di trasferimento temporaneo dell'interessato contiene un dato con cui si rappresenta all'amministrazione militare un fatto non corrispondente al vero (luogo di servizio del coniuge), astrattamente idoneo ad indurre in errore l'autorità militare sui presupposti di legge per ottenere il trasferimento ad altra sede di servizio";
- "il trasferimento non è stato concesso, in quanto l'amministrazione ha verificato la mancanza del presupposto fondante la richiesta, dopo aver accertato che la moglie del -OMISSIS-esercitava la propria attività lavorativa nella -OMISSIS- e non in -OMISSIS-, come invece dichiarato dal richiedente".
Il PM concludeva escludendo la sussistenza del reato di truffa militare "in quanto l'artificio posto in essere dal militare nei confronti dell'amministrazione, pur essendo astrattamente idoneo a conseguire un ingiusto profitto, non era diretto ad ottenere un atto di disposizione patrimoniale, come invece pretende la norma".
Ciò non di meno, rilevava "l'autonoma rilevanza che può assumere la dichiarazione mendace (per la quale sarà informata l'autorità giudiziaria competente) ...".
Non può inoltre tacersi del fatto che, nella relazione finale del -OMISSIS-OMISSIS-, riferendosi ai precedenti di servizio disciplinari, l'ufficiale inquirente ha rilevato che l'interessato "purtroppo appare difettare di una sana quanto convinta interiorizzazione dei valori propri della disciplina militare" e che "plurime sono le sanzioni di corpo comminate al militare, contraddistinte spesso da recidività e da mancanza di ravvedimento. Gravi, anzi gravissime, le fattispecie di reato (disobbedienza ed allontanamento illecito) per le quali è stato poi perseguito dalla Magistratura Militare, condotte che lo hanno già portato ad una sospensione disciplinare dall'impiego per mesi otto. Così come altrettanto gravi sono gli ulteriori reati a questi ascritti, per i quali le relative vicende giudiziarie non sono ancora giunte a conclusione definitiva".
Alla luce di quanto sopra non può quindi dubitarsi del fatto che l'Amministrazione militare abbia operato una ponderata valutazione dei fatti ed abbia tenuto conto dei precedenti di servizio disciplinari del -OMISSIS-, giungendo a ravvisare che "la condotta posta in essere dal militare si palesa in assoluto contrasto con i principi discendenti dal giuramento prestato con particolare riferimento al dovere di lealtà (art. 712 D.P.R. n. 90 del 2010), ai doveri attinenti al grado (art. 713 D.P.R. n. 90 del 2010) e al senso di responsabilità (art. 713 D.P.R. n. 90 del 2010) caratterizzanti lo status militare".
Per tutto quanto sopra illustrato, il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna alle spese che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente nell'importo che viene liquidato in Euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA, CAP ed oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-con l'intervento dei magistrati:
Edith Engl, Presidente
Terenzio Del Gaudio, Consigliere, Estensore
Margit Falk Ebner, Consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere
26-01-2019 19:59
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