Nell'ambito di un procedimento disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente, a maggior ragione se nei confronti di personale militare, la valutazione della Amministrazione circa la fondatezza e gravità degli illeciti commessi e, pertanto, sulla sanzione da irrogare, è espressione di un'ampia discrezionalità, sindacabile dal G.A. solo entro margini ristretti, ovvero in presenza di manifesta illogicità e/o incongruità della determinazione assunta, ovvero di altrettanto manifesto deficit istruttorio e/o motivazionale in rapporto alla situazione in concreto data.
Cons. giust. amm. Sicilia Palermo, 22-10-2018, n. 568
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2015, proposto da:
D.C., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio eletto presso lo studio Giovanna Condorelli in Palermo, via Torricelli, n.3;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III n. 00857/2015, concernente lavoro - irrogazione sanzione disciplinare
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 il Cons. Maria Immordino e uditi per le parti gli avvocati Luigi Paccione, l'avv. dello Stato Mario De Mauro;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.L'odierno appellante considera ingiusta la sentenza n. 857/2015, con la quale l'adito Tar Catania ha rigettato il ricorso per l'annullamento:
- della sanzione disciplinare di giorni 1 di consegna, irrogata con provvedimento notificato in data 27/12/2008;
- del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico diretto al Comandante provinciale dei Carabinieri di Messina avverso la suddetta sanzione disciplinare.
2. La questione ruota, in sintesi, sull'esatto significato che deve attribuirsi alla frase contestata al ricorrente "Il Mar. F. è più uomo", pronunciata sotto la diretta percezione sensoriale dell'organo competente ad infliggere la sanzione. Infatti non se ne contesta il contenuto, bensì il significato attribuibile alla stessa: significato che per l'autorità che ha inflitto la sanzione sarebbe offensivo della dignità del Comandante di stazione cui era diretta, peraltro assente in quel momento; diversamente, per il ricorrente, la frase non avrebbe avuto nessun intento offensivo nei confronti del Comandante di stazione, Mar. G., ma esprimeva semplicemente il suo punto di vista che in quel momento di personale difficoltà psicologica percepiva la figura del Mar. F. più vicina a lui sotto il profilo umano.
3.L'appello è infondato.
Infatti indipendentemente dalle reali intensioni offensive o meno della frase pronunciata dal ricorrente, il procedimento disciplinare, come bene mette in luce la sentenza impugnata, con il quale è stato adottata la sanzione, risulta immune dai vizi denunciati, essendosi svolto nei tempi, con le modalità, e con le garanzie prescritte a tutela dell'interessato dall'art. 59 del Regolamento di Disciplina Militare, come risulta dalla documentazione versata in atti. Senza, pertanto, la lamentata violazione del diritto di difesa del ricorrente, le cui giustificazioni prodotte dallo stesso sono state valutate contestualmente agli elementi contestati, entro i previsti termini.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, pienamente condivisibile, nell'ambito di un procedimento disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente, a maggior ragione se nei confronti di personale militare, la valutazione della Amministrazione circa la fondatezza e gravità degli illeciti commessi e, pertanto, sulla sanzione da irrogare, è espressione di un'ampia discrezionalità, sindacabile dal G.A. solo entro margini ristretti, ovvero in presenza di manifesta illogicità e/o incongruità della determinazione assunta, ovvero di altrettanto manifesto deficit istruttorio e/o motivazionale in rapporto alla situazione in concreto data. Orbene, nel caso in oggetto la frase pronunciata dal ricorrente è stata valutata secondo quella che è stata la percezione che ne ha avuto la stessa autorità preposta all'irrogazione della sanzione medesima. Irrogazione che è avvenuta, si è già detto, a seguito di un procedimento disciplinare che si è svolto
nei tempi, con le modalità, e con le garanzie prescritte a tutela dell'interessato dall'art. 59 del Regolamento di Disciplina Militare.
Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro mille.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l'effetto conferma i provvedimenti impugnati.
Spese a carico del soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente FF
Silvia La Guardia, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere
Maria Immordino, Consigliere, Estensore
16-02-2019 20:24
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