Nell'ambito militare quando è reclamabile la disparità di trattamento?
T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., (ud. 29/05/2019) 05-08-2019, n. 1399
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2016, proposto da
P.C., rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'annullamento
del provvedimento di esclusione dall'aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2015, notificato alla ricorrente in data 31 agosto 2016 dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto - 6^ Divisione, e di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l'avanzamento da Sc. 2^ cl. in Sc. 1^.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. S. D'Amato, in sostituzione dell'avv. M. Scafetta, per la ricorrente e avv. dello Stato G. Marzo;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) Premesso che:
- con il gravame in esame (con cui si denunciano violazione della L. n. 241 del 1990, violazione ed errata applicazione dell'art. 1050, comma 4, D.Lgs. n. 66 del 2010 e mancata applicazione dell'art. 1309, comma 1, D.Lgs. n. 66 del 2010), parte ricorrente, militare della M. (in origine come volontaria in ferma breve triennale, poi transitata nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente), si duole della sua esclusione dall'aliquota di avanzamento, al 31 dicembre 2015, per la promozione al grado superiore;
- parte ricorrente denuncia che il provvedimento impugnato non avrebbe esplicitato quale, tra le cause impeditive all'avanzamento di cui all'art. 1050, comma 4, D.Lgs. n. 66 del 2010, sarebbe a lei riferibile;
- nel ricorso si censura, poi, che, se il presumibile motivo di mancata promozione è stato il mancato compimento dei periodi minimi di imbarco, allora l'Amministrazione ha trascurato di considerare il fatto che parte ricorrente appartiene alla categoria "supporto e servizio amministrativo/logistico, S.", specialità "furiere logistico, F." ed ha una specializzazione di "conduttore navale di automezzi, CNA" (conseguita all'esito del corso professionale di formazione frequentato all'atto dell'arruolamento);
- conseguentemente, in ragione della predetta specializzazione CNA, parte ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essere inclusa nell'aliquota di avanzamento, perché esentata dal compimento del periodo minimo di imbarco, ai sensi dell'art. 1309, comma 1, D.Lgs. n. 66 del 2010 ("Per la M. militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici");
- parte ricorrente deduce, da ultimo, che alcuni graduati (nominativamente indicati in ricorso) sarebbero stati inclusi nelle aliquote di avanzamento 2014 e 2015, pur non avendo compiuto i periodi minimi di imbarco;
2) Rilevato che parte ricorrente, pur abilitata alla guida di automezzi, non appartiene alla specialità CNA (per la quale l'art. 1309, comma 1, D.Lgs. n. 66 del 2010, prevede l'esenzione dal periodo minimo di imbarco), ma alla categoria "supporto e servizio amministrativo/logistico, S.", specialità "furiere logistico, F.", sigla "S./F." (come da nota di deposito dell'Avvocatura dello Stato del 25-26 novembre 2016, recante, in all. C, lo stralcio del foglio matricolare di parte ricorrente e, in all. D, il foglio d'ordini 52 del 30 dicembre 2015, con allegate sia la tabella delle "categorie, specialità ed abilitazioni di sottufficiali e graduati del C.E.M.M. e relative sigle" che la tabella di "conversione della categoria/qualificazione in categoria/specialità dei militari di truppa del C.E.M.M. e relative sigle all'atto del transito in servizio permanente");
3) Ritenuto quindi che parte ricorrente, non appartenendo alle categorie o specializzazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1309, comma 1, D.Lgs. n. 66 del 2010, vi è l'esenzione dal periodo minimo di imbarco, sia stata correttamente esclusa dall'aliquota di avanzamento, rappresentando, tale esclusione, un atto vincolato per l'Amministrazione;
4) Ritenuto, altresì, che la deduzione, peraltro generica, di una presunta disparità di trattamento con altri militari (che sarebbero stati promossi senza avere maturato i periodi minimi di imbarco) sia infondata, in quanto, per consolidata giurisprudenza, un tale vizio non è configurabile laddove, come nel caso di specie, "la condotta dell'Amministrazione non involga aspetti di discrezionalità amministrativa, ma sia interamente astretta da una disciplina normativa di natura vincolante (cfr., tra le tante: C.d.S, IV, n. 3313 del 2003 e n. 4371 del 2005; VI, n. 852 del 2006)" (così, C.d.S., 31 marzo 2011, n. 1977 e, più recentemente, cfr. C.d.S., 18 aprile 2019, n. 2519);
5) Ritenuto, per tutto quanto precede, che il ricorso vada respinto, con compensazione delle spese di lite, considerata la fattispecie nel suo complesso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Referendario
02-10-2019 22:19
Richiedi una Consulenza