Omessa rendicontazione dei buoni carburante.
Corte dei Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 03-07-2018) 17-10-2018, n. 522
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Sigg.ri Magistrati
dott.ssa Piera Maggi - Presidente
dott.ssa Anna Bombino - Consigliere
dott. Marco Fratini Primo - Referendario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 75940 promosso dalla Procura nei confronti del sig. S.T., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia.
Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 3 luglio 2018, il relatore dott. Marco Fratini, il P.M. dott. Francesco Maffei e l'avv. Tartaglia.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 21 dicembre 2017 la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. S.T. per sentirlo condannare al risarcimento, in favore del Ministero della Difesa, del danno di euro Euro. 39.970,00, per omessa rendicontazione dei buoni carburante.
La Procura ritiene sussistente un danno erariale in quanto il T., in servizio all'epoca dei fatti presso il 1 Reggimento Granatieri di Sardegna in Roma, con funzioni di consegnatario del deposito carburanti, avrebbe omesso la rendicontazione relativa all'impiego di n. 461 cedole di carburante dal valore nominale di Euro 10 cadauno e di n. 1768 cedole di carburante dal valore nominale di Euro 20 cadauno - per un valore complessivo di Euro 39.970,00.
Il T. è stato chiamato a rispondere della mancanza del predetto valore, in quanto agente contabile, quale consegnatario delle cedole carburante (sin dal 12.06.2007) in carico al Reggimento.
L'odierno convenuto si è regolarmente costituito in giudizio eccependo quanto segue:
i) il registro delle cedole carburante e delle fuel card prescritto dalla Circolare ILE-NL-2000-0058-12-00B01 del Comando Logistico dell'Esercito Dipartimento Trasporti e Materiali è stato regolarmente istituito presso il 1 Reggimento Granatieri di Sardegna in Roma;
ii) è inimmaginabile che, a fronte della cogenza degli obblighi individuati a carico del Comandante dell'Ente dalla menzionata Circolare, il Consegnatario del Deposito Carburanti possa aver omesso l'istituzione e la regolare tenuta del registro delle cedole carburante e delle fuel card poiché tale omissione sottenderebbe una "catena" di ulteriori omissioni dell'intera linea di comando, a partire dai Superiori diretti per finire al Comandante dell'Ente;
iii) vero è che il registro in questione era costituito da fogli mobili, ma numerati e firmati in ogni pagina dal Comandante dell'Ente;
iv) il mancato reperimento del registro non è imputabile al T., per come si rileva dalla Sentenza emessa in data 16.01.2018 dal Tribunale Militare di Roma, che ha assolto il T. dal reato di "Peculato militare continuato pluriaggravato".
All'odierna udienza le parti hanno ampiamente illustrato gli scritti, concludendo come in atti.
Motivi della decisione
La domanda di risarcimento del danno è fondata.
La causa petendi su cui essa si fonda non è costituita dall'appropriazione dei buoni carburante, ma dall'omessa rendicontazione relativa a detti buoni.
Il presene giudizio, quindi, verte su una fattispecie distinta e autonoma rispetto a quella oggetto del giudizio penale conclusosi con sentenza di assoluzione. Il non aver commesso il fatto di peculato non esclude la mancata rendicontazione da parte dell'odierno convenuto.
La Circolare ILE-NL-2000-0058-12-00B01 del Comando Logistico dell'Esercito-Dipartimento Trasporti e Materiali (direttiva per l'esercizio di autoveicoli, sistemi d'arma e apparati, per la gestione di carburanti e lubrificanti), stabilisce, tra l'altro, che la contabilità e la gestione delle cedole carburante avviene tramite il registro delle cedole carburante e delle fuel card che deve essere istituito presso ogni EDRC (Ente, Distaccamento, Reparto o Comando) ove vi sia un movimento di carbo-lubrificanti. Tale registro deve essere numerato in ogni pagina e firmato dal Comandante dell'EDRC; sulla prima pagina di ogni parte del registro devono essere trascritte le avvertenze per il personale addetto, ovvero le modalità di corretta compilazione del registro.
Riguardo alla contabilità delle cedole carburante: 1) all'inizio di ciascun mese deve essere riportata sul registro la rimanenza contabile (per le cedole carburante deve essere effettuato il computo totale del controvalore in euro, trascritto su ogni cedola) riferita a ciascun prodotto, e sul registro ad ogni chiusura mensile della contabilità deve essere apposta la firma del Capo deposito ed il visto del Comandante dell'Ente, Distaccamento, Reparto e Comando dal quale il dep.cel (deposito carburanti) dipende.
Nella fattispecie, dalla relazione conclusiva della Commissione di Verifica del 23.12.2015 è emerso che il "registro delle cedole carburante e delle fuel card" non è stato mai impiantato per la contabilità e la gestione della documentazione; la contabilità dal 2011 al 2014 non è stata effettuata con cadenza mensile; si è dato scarico di un certo numero di cedole senza allegare i documenti dimostrativi, a partire dal 2012 e in maniera progressivamente sempre più accentuata nel 2013 e a ridosso del periodo dell'ispezione nel settembre 2014; al termine delle operazioni amministrative/contabili la mancanza di cedole carburanti ammonta a n.461 cedole da 10,00 Euro e n. 1760 cedole da 20,00 euro.
La serie di fogli presentati dal T., in sede di verifica, non possono essere considerati propriamente "registro delle cedole carburanti e delle fuel card" ai sensi della normativa di settore, non presentando gli stessi alcuni elementi essenziali e peculiari, ad esempio: a) non esiste un elenco iniziale delle matricole assunte in carico, né ad inizio anno, né mese per mese; b) non è possibile ricostruire un elenco della consistenza reale delle cedole riferite ad un determinato periodo temporale; c) la serie di fogli spaiati non presenta in alcuna parte la firma del Comandante di Rgt. Richiesta dal momento in cui il registro dovrebbe essere impiantato e successivamente a carattere periodico.
La Commissione di Verifica si è dichiarata impossibilitata ad acquisire un elenco matricolare della consistenza delle cedole riferita ad ogni anno, soprattutto al momento della chiusura dell'esercizio finanziario. Nella relazione conclusiva della Commissione di Verifica del 23.12.2015 è emerso che la contabilità dal 2011 al 2014 non è stata tenuta regolarmente; si è dato scarico di un certo numero di cedole senza allegare i documenti dimostrativi, a partire dal 2012 e in maniera progressivamente sempre più accentuata nel 2013 e a ridosso del periodo dell'ispezione nel settembre 2014.
Si configura, quindi, una responsabilità contabile del Maresciallo T., quale consegnatario delle cedole carburante (sin dal 12.06.2007), e, quindi, con la qualifica di agente contabile, il cui obbligo principale, secondo le leggi di contabilità pubblica, è quello di restituzione, che, a sua volta, presuppone che sia tenuta una condotta diligente nella custodia dei beni affidati. In tal senso, infatti, si esprime la normativa, ai sensi dell'art. 74 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 178 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e, in base a quanto previsto dall'art. 194 del citato R.D. n. 827 del 1924 , l'agente medesimo può liberarsi dall'obbligazione di restituire quanto riscosso solo ove dimostri che l'inadempimento deriva da causa a lui non imputabile. Tale dimostrazione, nella fattispecie, non è stata fornita.
Al contrario, dagli atti di causa - come correttamente evidenziato dal P.M. - risulta che il predetto militare, agente contabile, abbia disatteso le prescrizioni contenute nella circolare ILE-NL-2000-0058-12-00B01 del Comando Logistico dell'Esercito-Dipartimento Trasporti e Materiali.
Di conseguenza, stante la qualifica di agente contabile in capo al dipendente pubblico, sullo stesso incombe l'obbligo di gestire i buoni benzina - cedole secondo le regole della buona amministrazione e con obbligo di rendiconto.
Non è l'Amministrazione che deve dimostrare l'esistenza dei beni consegnati, ma è lo stesso consegnatario a dover rappresentare la correttezza di tutte le operazioni contabili svolte sia per la presenza dei buoni benzina presso il Comando militare, sia per la loro possibile perdita.
Il mancato rendiconto dei buoni carburante costituisce comportamento quantomeno gravemente colposo, con valore causale nella produzione del danno erariale che, per l'effetto, ammonta ad Euro 39.970,00. La condotta omissiva dell'odierno convenuto rappresenta una gravissima violazione degli obblighi ricadenti sull'agente contabile.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, definitivamente pronunziando,
ACCOGLIE
l'atto di citazione del P.R., nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto,
CONDANNA
Il sig. S.T. al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma di Euro 39.970,00 (trentanovemilanovecentosettanta/00), oltre rivalutazione dalla data della verifica amministrativo-contabile e interessi dalla sentenza al soddisfo.
Le spese di giudizio, da rifondere in favore dello Stato, sono liquidate in Euro 229,70 (duecentoventinove/70).
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2018.
Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2018.
26-01-2019 20:28
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