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Sentenza

Rigetto dell’istanza di corresponsione dell’indennità di volo di cui alla L. n. ...
Rigetto dell’istanza di corresponsione dell’indennità di volo di cui alla L. n. 78 del 23 marzo 1983. Guardia di finanza.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11075 del 2004, proposto da
D.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cammarota, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pinerolo, 43;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento ministeriale di diniego della corresponsione dell'indennita' di volo di cui alla l. n. 78/83, per l'accertamento del diritto a percepire tale indennità, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle relative somme, oltre ad accessori di legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione ministeriale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2018 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto n. 11075/2004, il Sig. L.D.R. ha adito questo Tribunale per l'annullamento della determinazione prot n. 27171 del Comando Centro Aviazione Ufficio Amministrazione Sez. Conti e Cassa/Revisione della Guardia di Finanza, in data 8.9.2014, recante il rigetto dell'istanza di corresponsione dell'indennità di volo di cui alla L. n. 78 del 23 marzo 1983, per l'accertamento del suo diritto a percepire tale indennità, nonché per la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'Amministrazione ha espresso tale diniego ritenendo il sig. D.R. “non facente parte degli equipaggi fissi di volo, mancando sia il requisito dell'idoneità al volo sia l'espressa volontà e necessità da parte di questo Ente di impiegarli come tali”, all'uopo richiamando il combinato disposto di cui agli articoli 6, comma 1 e 17, ultimo comma, della Legge n. 78 del 23.3.1983 che individuano quale condizione per la corresponsione dell'indennità di volo la appartenenza agli “equipaggi fissi di volo” ed essendo l'incarico da lui svolto di mero supporto all'attività di volo del Corpo, a nulla rilevando in tal senso il possesso della specializzazione di “Governo e rifornimento materiale speciale aeronautico”, pur se inserita nell'allegato 3 della circolare n. 123000 del 1.4.2000.

Avverso il provvedimento, in epigrafe indicato, il ricorrente lamenta:

-l'illegittimità del suddetto diniego assumendo il diritto a percepire l'indennità de qua in ragione del grado di sottoufficiale da lui posseduto e della sua appartenenza agli equipaggi fissi di volo sulla base del possesso della specializzazione di “Governo e rifornimento materiale speciale aeronautico” ed in quanto assegnato (e dunque appartenente) al reparto logistico preposto all'attività aerea del Corpo, a prescindere dal possesso dell'idoneità al volo.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Il Collegio ritiene di dover richiamare quanto espressamente prescritto dall'art. 6 della succitata legge n. 79 del 1983 che, al comma 1, dispone che “Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa tabella III……”.

Ai sensi del successivo art. 17, ultimo comma “Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo di pilotaggio e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo”.

Orbene, ai sensi della richiamata normativa è stata istituita una indennità mensile di volo in favore delle categorie degli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

Nella fattispecie in esame, il ricorrente svolge esclusivamente mansioni logistiche di supporto all'attività di volo del Corpo (non esercita funzioni di manutenzione, né di controllo o ispezione dei mezzi aerei), non operando in modo effettivo a bordo di mezzi aerei, tanto da non esser stato sottoposto agli accertamenti sanitari periodici concernenti la sussistenza dell'idoneità psico-fisica di navigazione aerea, prevista ai fini dell'impiego del personale degli equipaggi di volo.

Per quanto premesso, il Collegio, al fine del decidere, rileva come l'appartenenza agli equipaggi fissi di volo non possa ritenersi sussistente nei confronti di quel personale che – come il ricorrente - risulti adibito allo svolgimento di mansioni connesse all'attività di volo in senso lato, che non possono essere ritenute assimilabili a quelle dei predetti equipaggi , dovendosi, per contro, riconoscersi l'indennità di volo al solo personale del Corpo che sia effettivamente impiegato a bordo di mezzi aerei, in considerazione della specificità dell'attività prestata, vieppiù tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare, che ha escluso ogni indebito ampliamento del novero dei soggetti rientranti nella nozione di equipaggio fisso di volo, essendo l'indennità di cui all'art. 6 della L. n. 78 del 1983 contemplata in una norma speciale, interpretabile in senso restrittivo ( in tal senso, Cons. St., sez .VI, 06.04.2010, n. 1917).

E ciò ancor più in considerazione del fatto che lo svolgimento di attività a bordo di mezzi aerei, propria di coloro i quali fanno parte degli equipaggi fissi di volo, è subordinato all'accertamento di apposita idoneità, mediante sottoposizione a peculiari accertamenti sanitari periodici concernenti la sussistenza dell'idoneità psico-fisica ai servizi di navigazione aerea, ai quali l'odierno ricorrente non risulta esser stato sottoposto.

Da ciò consegue, che l'attività di servizio prestata dal ricorrente in quanto non sussumibile in quella dei cosiddetti “equipaggi fissi di volo”, non costituisce il presupposto per azionare la pretesa dell'indennità di cui al succitato art. 6 della legge n. 78/1983.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto con compensazione, fra le parti in causa, delle spese di giudizio, stante la particolarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Fabio Mattei		Pietro Morabito
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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