Rigetto istanza di trasferimento/assegnazione temporanea motivato sul difetto presso i reparti dislocati nella sede richiesta della posizione organicamente prevista per il ruolo ed il grado corrispondente a quella dell'istante (addetto al vettovagliamento) nell'ambito delle posizioni elencate dalle vigenti tabelle organiche.
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., (ud. 15-02-2019) 18-02-2019, n. 312
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 726 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Serafini, con domiciliodigitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Sesti, 35;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del provvedimento M_D E24094 REG2018 0020631 dell'8 marzo 2018, resa dallo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale dell'Esercito -Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Stato Maggiore dell'Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2019 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
-OMISSIS-, -OMISSIS- in forza al -OMISSIS-, premesso di avere madre invalida al 100% e portatrice di infermità grave ex art. 3, comma 3 L. n. 104 del 1992 con necessità di assistenza continuativa e priva di altro familiare che possa assisterla, ha impugnato, con istanza cautelare, il provvedimento di rigetto della sua istanza di trasferimento/assegnazione temporanea motivato sul difetto presso 'i reparti dislocati nella sede richiesta della posizione organicamente prevista per il ruolo ed il grado corrispondente a quella dell'istante (addetto al vettovagliamento) nell'ambito delle posizioni elencate dalle vigenti tabelle organiche', dolendosene della illegittimità per violazione dell'art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992, dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e per diversi profili di eccesso di potere.
Ha lamentato, in particolare, la genericità dell'istruttoria e della motivazione, l'errata valutazione dei presupposti di fatto, la manifesta irragionevolezza, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà posto che aveva in passato ottenuto assegnazione temporanea con conferimento di mansioni differenti a quello di "addetto al vettovagliamento", la violazione dell'art. 10 bis l. proc. per difetto di considerazione delle osservazioni presentate svolte dall'istante.
Costituitosi il Ministero della difesa ha chiesto il rigetto della domanda.
Denegata l'istanza cautelare, nella fase di merito è stata svolta l'istruttoria in via documentale ed all'udienza del 15.2.2019, all'esito della discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Ritiene il Tribunale di disaminare le censure proposte seguendo la cronologia procedimentale criticata.
In primo luogo generica e come tale priva di considerazione risulta la contestazione relativa alla istruttoria.
In secondo luogo nessun pregio ha la violazione dell'art. 10 bis l. proc. atteso che il provvedimento adottato a seguito di preavviso di rigetto non deve contenere la confutazione delle osservazioni inviate dall'interessato, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (v. Cons. St., sez. V, 25/07/2018, n.4523), e che è onere sulla ricorrente incombente di dimostrare che il provvedimento finale sarebbe potuto essere diverso considerando le osservazioni avanzate (v. tra le tante Cons. St., sez. V, 09/05/2017 , n. 2117; sez. IV, 03/03/2017, n.1001).
Nella specie l'amministrazione dà conto della valutazione delle pervenute osservazioni adottando la decisione finale con superamento della ivi manifestata disponibilità del richiedente a svolgere mansioni diverse ritenendo dirimente il difetto nella sede richiesta di una posizione "identica" a quella ricoperta.
Vengono, infine, in rilievo le doglianze relative alla motivazione.
Per essa, anzitutto, non ricorre la genericità, essendo chiara la ragione di fatto e di diritto per la quale l'amministrazione ha rigettato l'istanza (il difetto del posto in organico) la quale risulta anche rispettosa del disposto dell'art. 981 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento militare), secondo il quale al personale militare si applica l'"articolo 33, comma 5, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nel limite, per il personale di Esercito italiano ..... delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione": è incontestato, infatti, l'insussistenza di posti vacanti in pianta organica, corrispondenti all'ordine e grado del ricorrente presso la sede di -OMISSIS-, mentre la sua disponibilità a svolgere mansioni differenti a quelle di inquadramento non trova rilievo nella norma a tutela del lavoratore.
Il Consiglio di Stato, infatti, ha più volte precisato, nel chiarire la portata della norma, che la valutazione complessiva dello "stato" del militare comporta che, presso il reparto di destinazione richiesto, vi sia una posizione corrispondente per ruolo, grado, nonché per specifica professionalità ed incarico conseguentemente assegnato e svolto, negando piuttosto l'assegnazione se nell'ambito di ciascun ruolo e grado, sia rispettato il principio di equivalenza delle mansioni (v. Cons. St. sez. IV, 16/02/2018, n. 987; sez. IV, 31 marzo 2015 n. 1678).
La doglianza di illogicità è, parimenti, infondata. Il pregresso beneficio di assegnazione temporanea con assegnazione a mansioni differenti è stato concesso tre anni prima (2015) dell'impugnato rigetto e non può inficiare la valutazione attualmente svolta.
Per le motivazioni espresse il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese del presente giudizio in ragione della situazione familiare del ricorrente vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Primo Referendario
Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore
22-02-2019 18:53
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