Tenente del Corpo Ingegneri dell'Esercito subisce sanzione disciplinare del rimprovero scritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2241 del 2015, proposto da
G.R.i, rappresentato e difeso dall'avvocato Fortuna Ammendola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli alla via Diaz n. 11;
Polo di Mantenimento Pesante Sud - Nola, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto prot. n. MD_E22501/2223 del 5 marzo 2015, emesso dal Direttore pro tempore del Polo di Mantenimento Pesante Sud - Nola, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto in data 13 gennaio 2015;
della sanzione disciplinare di corpo “rimprovero scritto”, inflitta con prot. n. 11933 dell'11 dicembre 2014, notificata al ricorrente in data 17 dicembre 2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2018 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, il Ten. ing. G.R., Ufficiale del Corpo Ingegneri dell'Esercito in servizio presso il Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola, ha chiesto l'annullamento del provvedimento prot. n. 2223 del 5 marzo 2015, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dallo stesso Ten. ing. R. in data 13 gennaio 2015, e della sanzione disciplinare del rimprovero scritto, a lui inflitta.
Occorre premettere in fatto che:
- con ordine di servizio temporaneo n. 48 del 16 ottobre 2014 a firma del Direttore, Brig. Gen. Gaspare Schiavone, l'odierno ricorrente, Ten. ing. G.R., era stato designato quale Ufficiale del “Nucleo risposta al Comando” per il giorno 10 novembre 2014;
- il sig. G.S., Capo Settore vigilanza, con relazione di servizio delle ore 12:00 del 10 novembre 2014 – inoltrata dal Capo Servizio supporto generale, S.Ten. tramat G.P., al Vicedirettore con nota di trasmissione prot. n. 10830 dell'11 novembre 2014 – ha rappresentato che:
«Alle ore 10.45 circa del 10/11/2014 il Ten. R. voleva transitare per l'ingresso carraio per prelevare una persona della ditta Gegi per accompagnarlo al collaudo.
Trovandomi sulla porta d'ingresso della portineria gentilmente l'ho invitato a transitare per l'androne (come da consegne).
Incurante del mio invito ha saltato la barriera che delimita l'ingresso carraio prelevando la persona che si trovava in portineria per accompagnarlo al collaudo»;
- con nota integrativa, senza protocollo, delle ore 12:15 del 14 novembre 2014, nelle mani del S. Ten. tramat Prisco, lo stesso sig. S. ha precisato che:
«Ad integrazione di quanto comunicato in data 10 novembre 2014 si precisa che una volta invitato il Ten. R. a transitare per l'androne, lo stesso in un primo momento si incamminava verso il percorso da me indicato ed io contestualmente mi avviavo a rientrare in portineria.
Dopo appena 2 minuti circa, si presenta in Ten. R. in portineria non seguendo, causa ripensamenti improvvisi dello stesso, il percorso da me indicato. Da ciò deduco che il Tenente abbia scavalcato la catena di delimitazione dell'area pedonale o la sbarra dove è consentito l'accesso degli automezzi»;
- con nota prot. n. MD_E22501/0010922 del 13 novembre 2014, è stato trasmesso al Ten. ing. R. un «Avviso di procedimento disciplinare di corpo, per l'eventuale irrogazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore, a nomina dell'art. 1370 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il “codice dell'ordinamento militare”. Contestazione degli addebiti» a firma del Direttore Lavori, Col. ing. Paolo Pio Villani, in ordine ai seguenti fatti: «il 10 novembre 2014, alle 1045 circa, nel recarsi in portineria per accogliere e accompagnare all'interno del Polo un visitatore della ditta GEGI, superava, scavalcandola, la barra elevabile, in quel momento chiusa, che vieta l'accesso all'ingresso carraio al personale appiedato, incurante dell'invito del Capo settore vigilanza - dipendente G.S. - ad utilizzare il previsto percorso interno al fabbr. n. 1 che conduce al passaggio pedonale nonché della segnaletica e delle predisposizioni materiali messe in opera per delimitare l'area interdetta al passaggio pedonale»;
- con relazione di servizio prot. n. 10924 del 13 novembre 2014 al Direttore Lavori e al Capo Servizio Lavorazioni, il Ten. ing. R. ha rappresentato, tra l'altro, che:
«… essendo Ufficiale di servizio, feci notare in primis [al sig. S.] le suddette mancanze disciplinari (divisa e cartellino identificativo) e poi gli chiesi con gentilezza spiegazioni più dettagliate in merito a tale divieto, considerato che anch'egli vi era appena transitato e che da tale ingresso spesso il personale, incluso egli e gli altri suoi colleghi guardiani, vi transita per entrare ed uscire nel e dall'Ente, e a tali richieste lo Schettino fece riferimento ad ordini del Comandante non meglio specificati.
Gli comunicai con molta pacatezza, qualora lo ignorasse, che tra gli incarichi dell'Ufficiale di servizio rientrasse anche quello di coordinatore del servizio di sorveglianza dell'intera infrastruttura (cfr. “Norme per la vita e il servizio interno di caserma” - Stato Maggiore Esercito - Ufficio Dottrina e Lezioni apprese - N.2938), quindi in via di massima, come lui, autorizzato ad accedere in qualunque modo anche in quell'area…»;
- con diverse istanze di accesso, l'odierno ricorrente ha quindi chiesto copia: della segnalazione a suo carico presentata dal sig. G.S.; del promemoria scritto del Cap. ing. V.V., relativamente al colloquio intercorso tra lo stesso R. e il Col. ing. P.P.V. in data 11 novembre 2014; dei filmati di videosorveglianza della telecamera che riprende la porta carraia dall'interno e di quella collocata al di sopra della porta di accesso agli alloggi degli ufficiali rivolta verso l'ingresso della portineria dal giorno 3 al giorno 13 novembre 2014 (in particolare dei filmati del giorno 10 novembre 2014); dei provvedimenti superiori che eventualmente avessero disposto la limitazione dell'area pedonale del marciapiede di accesso alla portineria direzione porta carraia;
- con nota prot. n. MD_E22501/11226 del 24 novembre 2014, il Direttore Lavori, Col. ing. Villani rispondeva, tra l'altro, che «in merito alla richiesta di copia delle disposizioni circa la “limitazione dell'area pedonale del marciapiede di accesso alla portineria direzione porta carraia” … non vi è alcunché da esibire in quanto il divieto deriva, inequivocabilmente, dall'esistenza della segnaletica e delle predisposizioni materiali messe in opera per delimitare l'area interdetta al passaggio pedonale nonché dalla presenza del personale di guardiania all'uopo destinato»; con successiva nota n. 11356 del 26 novembre 2014, è stato quindi consentito «a mero titolo di collaborazione» di «visionare le riprese esclusivamente e limitatamente al periodo relativo all'accadimento (circa dalle 1040 alle 1043 del 10 nov. 14) ed eventualmente farne copia»; l'accesso è stato eseguito il 2 dicembre 2014;
- il Ten. ing. R. ha presentato le proprie memorie difensive con prot. n. 11669 in data 3 dicembre 2014;
- con dichiarazione stragiudiziale del 10 dicembre 2014, il dott. G.M.i, dipendente di ruolo del Ministero della Difesa in servizio presso il Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola, ha rappresentato che «il giorno 10/11/2014 alle ore 10,40 circa, mi trovavo nel piazzale del Polo e stavo facendo ritorno in ufficio dopo la pausa caffè, ivi ho incrociato e salutato il Ten. Ing. R.G..
L'ufficiale citato, dopo il saluto, si diresse verso la portineria percorrendo a piedi il marciapiedi adiacente la barra elevabile posta davanti la porta carraia.
Preciso che in dette circostanze di tempo e di luogo, su detto marciapiede, non era visibile alcuna delimitazione, avviso, segnalazione di lavori edili o altre forme di divieto che ne impedisse la percorrenza.
Faccio presente altresì, che il marciapiede citato era costantemente percorso da noi dipendenti»;
- con provvedimento prot. n. MD_E22501/0011933 dell'11 dicembre 2014, notificato il successivo 17 dicembre, a firma del Direttore Lavori Col. ing. Paolo Pio Villani, veniva comunicata al Ten. ing. R. la «conclusione del procedimento disciplinare di corpo», nei termini che seguono:
«Esaminati i fatti e vagliate le giustificazioni addotte, in ordine alla contestazione mossaLe il 13 novembre 2014, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 1355 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ho inflitto alla S.V. la sanzione del rimprovero, per la seguente motivazione:
“il 10 novembre 2014, alle 1045 circa, la S.V., nel recarsi in portineria per accogliere e accompagnare all'interno del Polo un visitatore di una ditta esterna, ha disatteso il divieto di accesso all'area interdetta al passaggio pedonale prospiciente l'ingresso carraio, oltrepassando le predisposizioni materiali ivi messe in opera per delimitare tale area interdetta, incurante di queste e della segnaletica di divieto presente nonché dell'invito del Capo settore vigilanza di utilizzare il previsto percorso - interno al fabbr. n. 1 - che conduce al locale della portineria”»;
- con l'impugnato provvedimento prot. n. 2223 del 5 marzo 2015, a firma del Direttore Brig. Gen. G.S., il ricorso gerarchico presentato dal Ten. ing. R. è stato respinto, con le seguenti motivazioni:
a) «inosservanza dell'art. 1366 del Codice dell'Ordinamento Militare (COM), laddove prevede che il gravame in questione vada presentato per il tramite gerarchico»;
b) «per quanto riguarda le doglianze sollevate, si evidenzia che il Direttore lavori era pienamente legittimato a porre in essere il procedimento disciplinare a sensi dell'art. 1396 del COM e dell'art. 6 co. 2 del Decreto interministeriale istitutivo del Polo di Mantenimento Pesante Sud, il quale prevede che lo stesso debba esercitare le funzioni di Comandante di Corpo in caso di assenza del Direttore. Potere sanzionatorio in capo al Direttore lavori, d'altronde confermato dalle disposizioni emanate dallo SME, con direttiva edita nel 2012, relativa ai Comandanti di Corpo e Autorità militari cui è attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina»;
c) «altrettanto ineccepibile è il carattere proporzionato della sanzione applicata al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa. Del resto lo stesso COM, all'art. 1360 co. 1, definisce il rimprovero come una dichiarazione di biasimo con cui si puniscono le lievi trasgressioni. Nel caso specifico, anzi, per le modalità con cui l'infrazione è stata commessa, emergeva l'elemento aggravante dell'intenzionalità dell'azione di cui all'art. 1355 co. 3 lett. a), considerato il mancato adeguamento all'invito del personale di guardiania ad utilizzare il percorso consentito ai pedoni».
Giova in primo luogo precisare, sulla scorta dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, che:
«… b) la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente, in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento;
c) … la rilevanza assunta dal controllo di proporzionalità nella giurisprudenza comunitaria ha posto il problema dei limiti entro i quali tale esame possa esercitarsi; a tal proposito, la Corte ha rilevato che il riscontro di proporzionalità riguardi “solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di un siffatto provvedimento” (cfr. Corte giust. 16 dicembre 1999, causa C-101/98,); ciò significa che il sindacato giurisdizionale non può spingersi ad un punto tale da sostituire l'apprezzamento dell'organo competente con quello del giudice, valutando l'opportunità del provvedimento adottato ovvero individuando direttamente le misure ritenute idonee (cfr. Corte giust. 18 gennaio 2001, causa C-361/98); il giudice amministrativo, pertanto, non può sostituirsi agli organi dell'amministrazione nella valutazione dei fatti contestati o nel convincimento cui tali organi sono pervenuti; ne discende che il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, ed il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo sanzionatorio, non consentono al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall'autorità disciplinare, che possono essere sindacate esclusivamente ab externo, qualora trasmodino nell'abnormità; altrimenti opinando, si introdurrebbe surrettiziamente una smisurata ed innominata ipotesi di giurisdizione di merito del giudice amministrativo in contrasto con le caratteristiche ontologiche di siffatta giurisdizione, che sono, all'opposto, la tipicità e l'eccezionalità in quanto deroga al principio di separazione dei poteri, cui si ispira la legislazione (in tal senso depone ora la lettura testuale e sistematica dell'art. 134 c.p.a.)» (Cons. di Stato, IV, sent. n. 7383/2010; in termini, da ultimo, Cons. di Stato, IV, sent. n. 5053/2017).
Ciò premesso, il ricorso è fondato, sotto il profilo dell'eccesso di potere come disegnato dalle predette pronunce, in termini di manifesta illogicità e di travisamento dei fatti.
Al riguardo, il ricorrente rileva, con censura assorbente, che il provvedimento sanzionatorio adottato risulta fondato su una erronea ricostruzione della vicenda, atteso che:
1) come confermato dallo stesso Col. ing. V., con nota n. 11226 del 24 novembre 2014, non risultano adottate disposizioni espresse – che il ricorrente possa aver violato – volte alla limitazione dell'area pedonale del marciapiede di accesso alla portineria;
2) non risulta in alcun modo, in atti, l'esistenza della segnaletica né delle “predisposizioni materiali” messe in opera per delimitare l'area interdetta al passaggio pedonale (di cui alla nota prot. n. 1226/2014 sopra richiamata);
3) la presenza di simili accorgimenti risulta invece smentita dalla richiamata dichiarazione, in data 10 dicembre 2014, del dott. Gianfranco Matonti, dipendente di ruolo del Ministero della Difesa in servizio presso il Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola, il quale ha rappresentato:
- di aver visto «il giorno 10/11/2014 alle ore 10,40 circa, … il Ten. Ing. R. [il quale] dopo il saluto, si diresse verso la portineria percorrendo a piedi il marciapiedi adiacente la barra elevabile posta davanti la porta carraia»;
- che «in dette circostanze di tempo e di luogo, su detto marciapiede, non era visibile alcuna delimitazione, avviso, segnalazione di lavori edili o altre forme di divieto che ne impedisse la percorrenza»;
- che «il marciapiede citato era costantemente percorso da noi dipendenti»;
4) le dichiarazioni del sig. S., dalle quali è scaturito il provvedimento disciplinare, presentano profili di contraddittorietà, atteso che:
- in un primo momento, con relazione di servizio del 10 novembre 2014, ha rappresentato che il Ten. R. «ha saltato la barriera che delimita l'ingresso carraio»;
- successivamente, con la nota integrativa del 14 novembre 2014 sopra riportata, ha precisato di aver potuto soltanto dedurre che «il Tenente abbia scavalcato la catena di delimitazione dell'area pedonale o la sbarra dove è consentito l'accesso degli automezzi»;
sicché non emerge con certezza il comportamento poi sanzionato – non visto ma “dedotto” dal sig. S. – che il Ten. ing. R. avrebbe tenuto.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, e assorbita ogni altra censura, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e della sanzione disciplinare di corpo “rimprovero scritto”, inflitta con provvedimento prot. n. MD_E22501/0011933 dell'11 dicembre 2014 (il che comporta la richiesta reintegrazione in forma specifica), dovendosi invece dichiarare inammissibile per genericità l'istanza di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (R.G. 2241/2015), lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, se dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Valeria Ianniello, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valeria Ianniello Rosalia Maria Rita Messina
IL SEGRETARIO
06-01-2019 15:48
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