Un militare muore a seguito di un guasto dell'aereo dove stava effettuando una esercitazione. Nozione di vittima del dovere.
Sez. Unite, Sentenza n. 21969 del 21-09-2017 (ud. del 20-06-2017), F. c. M. (rv. 645320-01)
Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non provato un guasto alla strumentazione di bordo su un aereo militare, durante una esercitazione in volo nel corso della quale era deceduto il pilota). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/11/2016)
02-02-2019 11:22
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