Appuntato dei Carabinieri viene trasferito e propone ricorso giurisdizionale. Lo stesso era stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale Cervello di Palermo, in quanto aveva evidenziato uno stato ansioso e disturbi nel comportamento, con ideazione persecutoria e atteggiamento di ostilità. Aveva poi manifestato, in più occasioni, una certa avversione e forte risentimento nei confronti di quasi tutti i colleghi del proprio reparto e, in particolare, del Comandante di Stazione, ritenendo di essere oggetto di ingiusti atteggiamenti persecutori, consistiti, a suo dire, in futili ma reiterati comportamenti ostili, degenerati anche in accese discussioni.
Pubblicato il 28/10/2020
N. 02263/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2008, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santi Distefano, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Comando carabinieri Regione Sicilia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Valerio Villareale, n. 6, è domiciliato per legge;
per l'annullamento
del provvedimento del Comandante della Regione Carabinieri Sicilia prot. n. 17296/59 del 21 novembre 2007, notificato il giorno 27 successivo, di trasferimento al Nucleo Carabinieri -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Comando carabinieri Regione Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del 26 ottobre 2020, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 24 gennaio 2008 e depositato il giorno successivo, il signor -OMISSIS-, appuntato in servizio presso la stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, del provvedimento del Comandante della Regione Carabinieri Sicilia prot. n. 17296/59 del 21 novembre 2007, notificato il giorno 27 successivo, con cui è stato trasferito al Nucleo Carabinieri -OMISSIS-.
In punto di fatto ha precisato che il provvedimento era stato così motivato: "gli episodi verificatisi, il comportamento assunto dal militare e la conseguente situazione determinatasi hanno reso incompatibile l'ulteriore sua permanenza nell'attuale sede per: l'evidenziata sua indifferenza nel rapporto gerarchico-funzionale con il proprio superiore diretto; la minore serenità generata, di riflesso, nell'ambito del Reparto, con derivanti ripercussioni sul servizio".
Esposti i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
Illegittimità, irragionevolezza, inopportunità, travisamento dei fatti, violazione di circolari, difetto e contraddittorietà di motivazione. Eccesso di potere per sviamento.
Per il Ministero della difesa si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato che ha successivamente depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2020, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso, che ha ad oggetto il trasferimento di un carabiniere, va rigettato.
Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni d'incompatibilità ambientale, sono qualificabili come "ordini", rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto. Tali trasferimenti sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione e alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, il che spiega il motivo per cui essi sono sottratti all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità di quanto ora testualmente dispone l'art. 1349, comma 3, D.lg. 15 marzo 2010, n. 66. Soprattutto i provvedimenti militari di trasferimento per incompatibilità non richiedono una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato, tanto più che essi non hanno carattere sanzionatorio, ma sono preordinati a ovviare alla situazione d'incompatibilità ambientale determinatasi, a prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell'interessato ( cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, n. 239 del 2018). In questo quadro di riferimento, il compito del giudice è limitato al riscontro dell'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità rilevata dall'Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento in base a sue valutazioni di opportunità) e della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (Cons. Stato, sez. IV, n. 2213 del 2019).
Nella specie, come emerge dalla documentazione in atti e dalla memoria della difesa erariale, in data 1° maggio 2006, il ricorrente è stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale Cervello di Palermo, in quanto aveva evidenziato uno stato ansioso e disturbi nel comportamento, con ideazione persecutoria e atteggiamento di ostilità. Aveva, in particolare, manifestato, in più occasioni, una certa avversione e forte risentimento nei confronti di quasi tutti i colleghi del proprio reparto e, in particolare, del Comandante di Stazione. Riteneva, infatti, di essere oggetto di ingiusti atteggiamenti persecutori, consistiti, a suo dire, in futili ma reiterati comportamenti ostili, degenerati anche in accese discussioni.
Tenuto conto di tali circostanze, il Comando Provinciale di Palermo, concordando con la Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS- aveva proposto il trasferimento ad altra sede, in quanto i riscontrati problemi di salute si basavano esclusivamente su sopravvenute difficoltà relazionali nel contesto della sede di assegnazione, nella quale si era determinata un'atmosfera poco serena, dato che il ricorrente aveva manifestato avversione pressoché contro tutto il personale ivi effettivo.
Orbene, data tale situazione in fatto, il provvedimento non appare né illogico, né irragionevole, cosicchè vanno ritenute infondate le censure dedotte, riassumibili nella carenza d'istruttoria e, conseguentemente, di motivazione.
Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo alla particolare situazione del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Antonino Scianna, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Aurora Lento Maria Cristina Quiligotti
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
05-12-2020 14:03
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