Arruolamento Forze dell'ordine: l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati di concorso è espressione di discrezionalità tecnica
Consiglio di Stato sez. IV, 20/04/2020, n.2504
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10088 del 2019, proposto dal
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore
Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'interno, Dipartimento Pubblica sicurezza, in
persona del legale rappresentanti pro tempore, non costituiti in
giudizio;
nei confronti
dei signori -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione I quater,
-OMISSIS-, che ha respinto il ricorso n. -OMISSIS-R.G., integrato da
motivi aggiunti, proposto per l'annullamento dei seguenti
provvedimenti del Ministero dell'interno, relativi al procedimento
per l'assunzione di 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato
indetto con decreto 18 maggio 2017 n. 333 B 12 D 2 17/6686 del Capo
della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza:
a) del provvedimento del Ministero dell'interno, Dipartimento della
Pubblica sicurezza, Commissione per l'accertamento dei requisiti
psicofisici, notificato al ricorrente il 12 gennaio 2018, di non
idoneità al Servizio di Polizia per carenza dei requisiti di cui al
D.M. 17 dicembre 2015, n. 207, art. 3, comma 2, in riferimento alla
tabella A;
b) del decreto 14 febbraio 2018, n. 333-B/12D. 2.17/3478, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale "Concorsi ed esami" del 16 febbraio 2018, con il quale il
Direttore centrale per le Risorse umane del Ministero dell'interno ha
approvato la graduatoria di merito e dichiarato i vincitori del
concorso;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2020 il Cons.
Francesco Gambato Spisani e senza la presenza delle parti come da
art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1. L'appellante ha partecipato al concorso indicato in epigrafe e con atto della Commissione medica notificatogli il giorno 12 gennaio 2018 è stato dichiarato non idoneo a causa di asserita "-OMISSIS-", ovvero -OMISSIS-, superiore a quanto ammesso ai sensi del D.M. 17 dicembre 2015 n. 207, art. 3 comma 2 in riferimento alla tabella A (doc. 6 ricorrente appellante, atto citato).
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti da lui proposti contro tale esclusione, espressa dall'atto indicato e dagli altri di cui in epigrafe; in motivazione, si è richiamato alla verificazione disposta con propria ordinanza istruttoria -OMISSIS-, e affidata ad una Commissione medica costituita allo scopo presso l'Aeronautica militare, la quale con verbale 21 febbraio 2018 aveva espresso a sua volta un giudizio di non idoneità (v. doc. 8 dell'appellante, verbale di verificazione e sentenza impugnata, p. 3).
3. Contro questa sentenza, l'interessato ha proposto impugnazione, con appello che contiene un unico motivo di violazione di legge, nel senso che da consulenze tecniche di parte prodotte in primo grado risulterebbe che la propria percentuale di grasso corporeo sarebbe stata assolutamente nella norma.
4. L'amministrazione non si è costituita.
5. All'udienza del 16 aprile 2020, la Sezione ha quindi trattenuto il ricorso in decisione.
6. L'appello è infondato e va respinto, per le ragioni che seguono.
Per costante orientamento della Sezione, l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati all'arruolamento nelle Forze dell'ordine eseguito dalla competente commissione di concorso è anzitutto espressione di discrezionalità tecnica, come tale notoriamente sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici; inoltre, si tratta di un accertamento che deve essere riferito al momento in cui si svolge la procedura di selezione, e come tale ha natura non ripetibile, non potendo essere messo in discussione sulla base di eventuali esiti di segno opposto acquisiti in epoca successiva, e ciò anche per assicurare la parità di trattamento dei candidati: in tal senso, per tutte, C.d.S., sez. IV 5 novembre 2019, n. 7555; 20 settembre 2012, n. 5039.
Nel caso di specie, sarebbe quindi non corretto sostituire al giudizio sfavorevole della commissione di concorso un giudizio favorevole formato in un qualunque momento successivo.
7. Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.
Nulla per le spese del secondo grado, non essendosi costituito in giudizio il Ministero appellato.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 10088/2019), lo respinge.
Nulla per le spese del secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020, ai sensi dell'art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 APR. 2020.
10-07-2020 14:44
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