Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Bersaglieri del 6° RGT impugnano assegnazione di sede....
Bersaglieri del 6° RGT impugnano assegnazione di sede.
REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis) sentenza nr. 2461 del 2020 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1515 del 2020, proposto da
M.M., A.S.M., G.S., A.M. , V.G.U. , G.S. , rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Baudino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tibullo 10;

contro

Ministero della Difesa Stato Maggiore dell'Esercito -Dipartimento Impiego del personale non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento relativo alla Pianificazione per la 1^ assegnazione dei neo VSP provenienti dai VFP4 – 2^ immissione 2011 in rafferma, prot. n. MD-E24094 REG 2019 – 0104488 Cod. Id. 291 Ind. cl. 5.3.9. in data 3 dicembre 2019, notificato dal 6^ Reggimento Bersaglieri di Trapani tramite consegna di copia ai ricorrenti indicati in epigrafe in data 5 dicembre 2019 , con cui il Capo Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito ha disposto il trasferimento, quale prima assegnazione per transito di categoria, dei ricorrenti indicati in epigrafe, ognuno in qualità di Primo Caporal Maggiore VSP, dal 6^ Reggimento Bersaglieri di Trapani (Ente di provenienza di tutti i ricorrenti), rispettivamente: al 2^ Reggimento Alpini di Cuneo ( M.M. A.M., A.S.M. e G.S.), al Reggimento di Supporto Tattico e Logistico NRDC-ITA di Solbiate Olona in provincia di Varese (V.G.U.), al 7^ Reggimento Fanteria Alpini di Belluno (G.S.);

b) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 55 cod. proc. amm., già fissata, per la trattazione, alla camera di consiglio del 1 aprile 2020;

Visto l'art. 84, comma 1 del D.L. 17.3.2020 n. 18;

Ritenuto che, nella specie, non emerge, in modo specifico e concreto, una situazione di periculum in mora;

Ritenuto che la fattispecie dedotta in giudizio involve una particolare ponderazione degli interessi in conflitto, che appare opportuno effettuare nella idonea sede collegiale, con il contraddittorio delle parti;

Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrebbe provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;


P.Q.M.

Rigetta.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 29.4.2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 aprile 2020.






 	Il Presidente
 	Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza