Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Caltanissetta. Brigadiere dei Carabineri viene sottoposto a procedimento penale ...
Caltanissetta. Brigadiere dei Carabineri viene sottoposto a procedimento penale (da cui viene assolto) in relazione al reato di omissione di atti di ufficio perché, in concorso con il Collega di pattuglia avrebbe omesso di elevare nei confronti del trasgressore contravvenzioni per violazione di alcune norme del codice della strada, in particolare di quella che prevede l'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza per il conducente, di avere con sé la patente di guida e di utilizzare appositi seggiolini previsti per i bambini.
Pubblicato il 31/03/2020

N. 00226/2020REG.PROV.COLL.

N. 00600/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 600 del 2019, proposto da Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale n. 6

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Ambrogio Culora e Luigi Culora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il Cons. Giambattista Bufardeci e uditi per le parti gli avvocati l'avv. dello Stato Loretta Palazzolo, Antonio Ambrogio Culora anche su delega di Luigi Culora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO e DIRITTO

Il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato in appello, chiedendone la sospensione, la sentenza resa dal T.a.r. Sicilia, Palermo, n.-OMISSIS- con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal brigadiere -OMISSIS- per l'annullamento:

a) del provvedimento di rigetto del Ministero della Difesa - Direzione per il Personale Militare, datato 18/02/2015, notificato in data 18/03/2015;

b) del parere n. -OMISSIS-del 20/0812014 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;

c) del provvedimento del 23/09/2014 con il quale il Ministero della Difesa –Direzione Generale per il personale militare-, formulava preavviso di rigetto dell'istanza di rimborso;

d) del provvedimento del 20/0112015, prot. -OMISSIS-, con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta confermava il parere reso in data 20/08/2014;

e) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o conseguenziale ai predetti atti.

Gli atti impugnati avevano negato il rimborso delle spese sostenute dal ricorrente, brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, per la difesa nel procedimento penale subito per fatti inerenti lo svolgimento del servizio.

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto fondate le censure del ricorrente incentrate sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990 ed in particolare dell'art. 18 della legge 135/1997, sulla motivazione insufficiente, incongrua, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta dei provvedimenti impugnati, sull'eccesso di potere per sviamento, irrazionalità ed illogicità dei provvedimenti impugnati, sulla illegittimità dei provvedimenti impugnati per travisamento dei fatti, contraddittorietà endoprocedimentale degli atti impugnati ed illogicità manifesta della motivazione contenuta nel provvedimento di rigetto emesso dal Ministero della Difesa - Direzione per il personale militare, datata 18/02//2015.

Il Giudice di prime cure, sulla scorta della sentenza del G.I.P. (che ha assolto l'appellato dalle accuse rivoltegli, “perché il fatto non costituisce reato”), ha infatti accolto il ricorso ritenendo assorbente il profilo afferente alla spettanza della pretesa al bene della vita, al travisamento del fatto e alla violazione di legge in cui è incorsa l'amministrazione. Ciò, sul presupposto che l'imputazione a carico del -OMISSIS- riguardava un'attività svolta in diretta connessione con i fini funzionali dell'ente e che nella fattispecie non è stata accertata in concreto alcuna possibile esistenza di interesse contrario dell'amministrazione.

Il Ministero della Difesa, dopo avere ripercorso nel suo atto di appello i fatti di causa, ha riprodotto in buona sostanza, sia pure in maniera critica rispetto alla sentenza impugnata, le argomentazioni sostenute in primo grado eccependo in particolare che la sentenza sarebbe viziata da un evidente errore di diritto venendo in rilievo soltanto che il comportamento tenuto dal brigadiere è stato oggettivamente contrario ai suoi doveri d'ufficio e che il non avere attivato il procedimento disciplinare sarebbe da ritenere ininfluente.

L'Amministrazione appellante ha pure citato numerosi arresti giurisprudenziali a sostegno della legittimità del rimborso soltanto in presenza “di un nesso di strumentalità diretto tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto o della condotta, nel senso che il dipendente pubblico non avrebbe assolto ai suoi compiti, se non ponendo in essere quel determinato atto o condotta (…)”.

Questo Consiglio con ordinanza n.-OMISSIS- del 16 luglio 2019 ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata rilevando che l'appello presenti elementi di apparente fondatezza e la sussistenza del periculum in mora.

L'appellato si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in appello di data 19 novembre 2019 con cui ha ribadito che il comportamento tenuto dal brigadiere nell'espletamento del servizio è stato diligente e consono ai suoi doveri sottolineando che “la condotta del brigadiere -OMISSIS- è risultata la più indicata e conforme ai doveri istituzionali del militare ed ha evitato all'Arma dei Carabinieri ed in generale alla Pubblica Amministrazione giudizi negativi e poco edificanti da parte dei cittadini”.

All'udienza del 26 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il Consiglio, all'esito di un più approfondito esame della vicenda, proprio della fase del merito, ritiene che l'appello sia infondato.

Dalla documentazione in atti, a partire dalla sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'appellato pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 3/06/2013, risulta che il brigadiere -OMISSIS- è stato sottoposto a procedimento penale in relazione al reato di omissione di atti di ufficio perché, in concorso con il Collega di pattuglia -OMISSIS-“ometteva di elevare nei confronti di -OMISSIS-contravvenzioni per violazione di alcune norme del codice della strada, in particolare di quella che prevede l'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza per il conducente, di avere con sé la patente di guida e di utilizzare appositi seggiolini previsti per i bambini”.

Orbene il comportamento tenuto dall'appellato in relazione ai suindicati fatti risulta essere stato quello di prendere i dati del trasgressore e della sua autovettura e quindi di rientrare in caserma e riferire l'accaduto al proprio Comandante approntando una relazione di servizio dalla quale è poi stato avviato il procedimento penale in questione.

Le ragioni addotte dall'appellato, in ordine al rientro in caserma al fine di evitare che il litigio con il commilitone nell'immediatezza dei fatti degenerasse in scene incresciose, sono da ritenere condivisibili e volte proprio alla salvaguardia del buon nome dell'Arma dei Carabinieri.

In buona sostanza il comportamento tenuto dall'appellato, come confermato dalla sentenza di non luogo a procedere e dalla assenza di qualsivoglia contestazione e/o procedimento disciplinare a suo carico, è da ritenere immune da censure ed anzi è da sottolineare che il procedimento penale suindicato sia scaturito proprio dalla relazione di servizio redatta dallo stesso.

A tal riguardo si sottolinea la correttezza dell'affermazione del Tribunale amministrativo secondo cui il non avere attivato alcun procedimento disciplinare è dimostrativo che l'amministrazione non ha rinvenuto nella condotta dell'appellato alcuna ragione di rimprovero e che, conseguentemente, la richiesta di rimborso delle spese legali era del tutto legittima ed aderente al dettato normativo di cui all'art. 18 del decreto legge n.67/1997.

Si ribadisce, infatti, che nella fattispecie nella condotta dell'appellato, svolta in diretta connessione con i fini funzionali dell'ente, non è stata accertata in concreto alcuna possibile esistenza di interesse contrario dell'amministrazione.

Alla luce delle superiori considerazioni il Collegio ritiene quindi che meriti conferma la sentenza qui in esame dal momento che le doglianze mosse non sono in grado di mettere in dubbio la giustezza del ragionamento svolto dal Giudice di prime cure.

In considerazione della complessità delle questioni trattate si dispone la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellato e le altre persone richiamate nella presente decisione.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Giambattista Bufardeci, Consigliere, Estensore

Giuseppe Verde, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Giambattista Bufardeci		Claudio Contessa
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza