Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Capitaneria di porto di Palermo. Falsità ideologica in atto privato e truffa in ...
Capitaneria di porto di Palermo. Falsità ideologica in atto privato e truffa in concorso e continuato. A seguito del rinvio a giudizio considerato che per l'Autorità Militare ciò comportava un danno al corretto e regolare funzionamento del Compartimento Marittimo oltre a ledere l’immagine ed il prestigio del Corpo, viene disposto il trasferimento in un'isola del Mediteranneo.-
01621/2018 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1964 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Marinaro, Cristiano Bevilacqua, con domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bevilacqua in Palermo, via Campolo, 92;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via A. De Gasperi 81;

per l'annullamento

del messaggio notificato al ricorrente in data 24 giugno 2016 avente ad oggetto il trasferimento d'autorità, per oggettiva incompatibilità ambientale dal Compamare Palermo Servizio Amministrativo - Logistico sezione acquisti e contratti - addetto (P.T. 19-1) a Circomare Lipari addetto (P.T. 2-2).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente -OMISSIS-è in servizio presso la Capitaneria di Porto di Palermo.

A seguito di avvio di azione penale nei suoi confronti, veniva raggiunto dalla comunicazione di avvio del procedimento per il trasferimento, ritenendo l'Amministrazione la sussistenza di una oggettiva incompatibilità ambientale, considerato che il rinvio a giudizio comportava un danno al corretto e regolare funzionamento del Compartimento Marittimo oltre a ledere l'immagine ed il prestigio del Corpo.

Il ricorrente, atteso lo stress subito a causa del predetto provvedimento (che lo costringeva in convalescenza sotto il controllo medico), chiedeva di essere sentito dalla Commissione Itinerante del C.G. che così provvedeva in data 22/03/206. In quella sede l'interessato chiedeva le motivazioni per cui il semplice rinvio a giudizio doveva costituite motivo del trasferimento presso l'isola di Lipari. Il mancato riscontro alle richieste lo indiceva quindi a presentare in data 16/06/2016 delle proprie memorie partecipative alla Capitaneria di Porto.

Tuttavia sopraggiungeva il provvedimento definitivo di trasferimento impugnato in questa sede ed avverso il quale il ricorrente articola le seguenti censure, formulando (sub. punto iv) domanda di risarcimento danni:

1) Violazione art. 1051 D.Lgs. 66/2010, eccesso di potere per sviamento e carenza di motivazione: la norma di legge comporta che il rinvio a giudizio incida solo in sede di avanzamento in carriera ma non implica ex se il trasferimento per incompatibilità ambientale;

2) Violazione art. 7 e 10 l. 241/90, Violazione art. 97 Cost., eccesso di potere: l'Amministrazione non ha tenuto conto delle memorie partecipative prodotte dal ricorrente;

3) Violazione art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per carenza di presupposti.

Resiste l'Avvocatura distrettuale dello Stato per l'Amministrazione intimata.

Con decreto n. 874/2016 è stata rigettata la domanda di misure interinali.

Con ordinanza 931/2016, assunta alla c.c. del 15/09/2016, è stata rigettata la domanda cautelare.

In prossimità della pubblica udienza di trattazione l'Avvocatura ha articolato scritti a difesa chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2018 il ricorso è stato assunto in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Nella memoria conclusiva l'Avvocatura erariale che il ricorrente è stato rinviato a giudizio per falsità ideologica in atto privato e per truffa in concorso e continuato; sottolineando al contempo come alla data del richiesto conferimento, al Palmesi era stata rilasciata una scheda conferimento recante la seguente decretazione: “La lettera di incompatibilità e la successiva pianificazione non sono preclusive ad eventuali manifestazioni di volontà da formalizzare. Al momento si conferma la pianificazione e si resta in attesa di valutare eventuali istanze che dovessero pervenire che siano compatibili con i dettami di cui al DP 146764 del 22.12.2015”. Quindi il provvedimento impugnato è stato adottato dalla P.A. nel silenzio del ricorrente circa la indicazione di eventuali sedi.

Ciò premesso, si osserva che il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale ha il fine di tutelare il prestigio e il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e continuità dell'azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio. Ciò anche a prescindere dall'imputabilità al dipendente stesso di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi.

Il trasferimento per incompatibilità non ha, infatti, carattere sanzionatorio né disciplinare, non postulando comportamenti sanzionabili in sede penale e/o disciplinare, ed è condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro e funzionalità dell'Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall'altro, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede. Inoltre, in materia competono all'Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del G.A. unicamente ab externo, in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti e incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine del merito dell'effettiva valutazione.

Per poter procedere al trasferimento per incompatibilità ambientale, è sufficiente l'oggettiva sussistenza di una situazione che impedisca il sereno svolgimento dell'attività nella sede di appartenenza, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall'altro, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede.

L'interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio alla base di un provvedimento di trasferimento del militare per incompatibilità ambientale non richiede una particolare motivazione, essendo prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato e comunque non è configurabile per la categoria militare una situazione giuridica tutelabile in relazione alla sede di servizio, la quale si configura come semplice modalità di svolgimento del servizio medesimo.

Ed invero i provvedimenti di trasferimento d'autorità dei militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale, sono qualificabili come ordini, che non abbisognano di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all' art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 , atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato

Nel caso in esame non è contestato quanto dedotto dall'Avvocatura erariale in relazione ai fatti presupposti presi in considerazione dell'Amministrazione, sopra evidenziati, sul rinvio a giudizio dell'interessato per falsità ideologica in atto privato, nonché per truffa continuata in concorso.

Elementi, questi ultimi, che sorreggono ab externo il giudizio discrezionale adottato dall'amministrazione sulla incompatibilità ambientale del ricorrente a continuare a svolgere il proprio servizio nella medesima sede lavorativa, non essendo revocabile in dubbio che il rinvio a giudizio del dipendente, anche in ragione della particolare connotazione dei fatti addebitati, costituisca un fattore che incide sul prestigio, l'autorevolezza e l'immagine della stessa Amministrazione.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa cfr (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 08 agosto 2016, n. 1319) ha precisato che nelle controversie aventi ad oggetto il trasferimento d'autorità di un pubblico dipendente per incompatibilità ambientale, il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi ad una valutazione di legittimità ab extrinseco, non essendo ammissibile una valutazione sull'opportunità delle scelte dell'Amministrazione; di conseguenza il compito del giudice, in simili fattispecie, è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare ad avviso dell'Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento) ed alla verifica dell'insussistenza di ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche.

Non conducente risulta il richiamo all'art. 1051 del D.Lgs. 66/2010 che riguarda gli impedimenti, la sospensione ed l'esclusione che inferiscono alla progressione in carriera del militare.

Anche il Consiglio di Stato /sez. IV, 01 aprile 2016, n. 1276) ha avuto modo di precisare che i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale, sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all'art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241; di conseguenza, i trasferimenti d'autorità per ragioni di incompatibilità ambientale non abbisognano nemmeno di una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato; ciò anche al fine di evitare l'esternazione di situazioni di particolare delicatezza, sulle quali è comunque opportuno mantenere il massimo riserbo nell'interesse dell'Arma e dello stesso militare.

Alla stregua di quanto sopra evidenziato, nessuna delle censure articolate nel ricorso è meritoria di condivisione. Il ricorso in esame, ivi compresa la domanda risarcitoria, è quindi da respingere in quanto infondato, con compensazione delle spese di lite avendo riguardo alla natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Roberto Valenti		Calogero Ferlisi
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza