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Sentenza

Carabinieri. Infarto durante il servizio.-...
Carabinieri. Infarto durante il servizio.-
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 20-04-2020) 27-05-2020, n. 5588
Fatto - Diritto P.Q.M.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Giurisdizione
riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Scuole e personale di sostegno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6381 del 2017, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Filangieri 4;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

dell'ingiunzione di pagamento n. (...) del 6 settembre 2016, emesso dal Centro Nazionale Amministrativo e notificato a mezzo servizio postale 28.09.2016, contestandone la legittimità nonché l'an ed il quantum debeatur ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 150/2011

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2020 il dott. Roberto Vitanza;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il ricorrente già militare dell'Arma dei carabinieri ha contestato l'ingiunzione di pagamento n. (...) del 6 settembre 2016, emessa dal Centro Nazionale Amministrativo e notificata a mezzo servizio postale 28 settembre 2016.

Riferisce il difensore del ricorrente che il giorno 23 giugno 2008 il predetto, a bordo della propria vettura, nel rientrare nel proprio domicilio al termine del servizio di vigilanza notturna, accusava un malore.

Lo stesso veniva trasportato presso l'ospedale S. Andrea di Roma dove veniva ricoverato per : "-OMISSIS-".

Lo stesso veniva posto in aspettativa per infermità.

In data 4 novembre 2008 il predetto, in relazione alla riportata patologia presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo.

Successivamente la CMO, anche in considerazione di un nuovo ricovero, riteneva il militare temporaneamente non idoneo al servizio di istituto, quindi, in data 7 luglio 2010, il ricorrente veniva congedato per intervenuta inidoneità a qualsiasi servizio di istituto.

Come detto, in data 28 settembre 2016 la p.a., attraverso la ingiunzione di pagamento nr. 606, reclamava la ripetizione della somma di Euro 20.194,54 perché dallo stesso indebitamente percepita.

Avverso tale determinazione è insorto il ricorrente attivando l'azione giudiziaria innanzi al Tribunale ordinario di Chieti che, con sentenza 146/2017 del 10 marzo 2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, con facoltà di riassunzione nei termini di legge.

La parte ricorrente, nei termini di legge, ha riassunto il giudizio innanzi a questo TAR.

La p.a. si è costituita in giudizio depositando una memoria e i documenti afferenti alla vicenda, in cui ha contestato quanto ex adverso sostenuto.

La parte ricorrente ha, poi, prodotto due successive memorie illustrative.

Alla udienza del 20 aprile 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio.

La parte ricorrente ha contestato, con un unico ed articolato motivo di gravame, la richiesta economica avanzata, segnalando la violazione di legge cui sarebbe incorsa l'amministrazione perché, nel contabilizzare la somma asseritamente dovuta, non ha computato i periodi di licenza straordinaria e/o ordinaria (nel tetto massimo di 45 giorni) oltre ai primi 12 mesi a decorrere dall'evento che ha determinato l'infermità e, quindi, la mancata valutazione degli ulteriori 6 mesi (dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa), infine oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa la retribuzione nel caso potrà essere pari a zero, dovendo, comunque, essere sempre detratti dal conteggio tutti i giorni di ricovero in Ospedale e/o di visita presso le Commissioni medico Militari per l'accertamento dell'inidoneità.

Inoltre, la parte ricorrente, ha rilevato che l'articolo 17 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 ( rectius, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170) - in uno con D.P.R. n. 51 del 16 aprile 2009-, statuisce, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come quella che ha colpito il ricorrente, la esclusione, dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, così che i giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e devono essere retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

L'amministrazione resistente ha rappresentato che il Comitato per le Cause di servizio ed il TAR - con la sentenza n. 4044/2015- hanno escluso che la patologia riconosciuta al militare sia da collegare al servizio, per cui gli emolumenti corrisposti oltre il primo anno andavano decurtati della metà, mentre nulla era dovuto per i periodi successivi al secondo anno di aspettativa.

Con una prima memoria la parte ricorrente ha contestato la negativa determinazione della p.a. osservando che la patologia accusata e riconosciuta al ricorrente, invero, rientra, a pieno titolo, nella ipotesi di cui al D.P.R. n. 51 del 16 aprile 2009.

Con una seconda memoria la parte ha ribadito quanto già sostenuto, precisando che il ricorrente è stato sottoposto, periodicamente, alla terapia salvavita presso l'Ospedale Sant'Andrea, tanto che, per 12 mesi, sono stati somministrati i farmaci : "-OMISSIS-).

La p.a., con il provvedimento in questa sede contestato, ha comunicato al ricorrente l'esistenza del credito di Euro 20.194,54 per competenze stipendiali corrisposte, ma non dovute.

In particolare, nel periodo 7 agosto 2009/6 febbraio 2010, al ricorrente è stato riconosciuto l'intero stipendio, mentre era dovuto solo la metà e, le competenze stipendiali del periodo 7 febbraio 2010/ 6 luglio 2010, non dovevano essere corrisposte, secondo lo schema prospettico allegato al provvedimento.

A seguito di formale reclamo del ricorrente circa l'erronea quantificazione della somma richiesta, anche alla luce dell'art. 31 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, la p.a. con nota del 10 aprile 2013, ha rappresentato che le patologie gravi che richiedano terapie salvavita devono essere attestate dall'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria locale, mentre i ricoveri ospedalieri o di day Hospital devono essere attestati dall'Azienda sanitaria locale, anche in convenzione, ovvero dalla struttura sanitaria militare ed ha, contestualmente, chiesto al ricorrente la produzione della conseguente documentazione, rilasciata dagli organi competenti, circa la sottoposizione dello stesso alla indicata terapia salvavita, nonchè i relativi periodi di convalescenza.

Il predetto, in data 21 aprile 2015, ha riscontrato l'indicata richiesta segnalando che la patologia accusata è stata attestata dalla struttura sanitaria S.Andrea di Roma, la cui documentazione è stata, poi, consegnata, sia alla CMO che alla Segreteria della Legione Lazio dell'Arma dei carabinieri.

Risulta agli atti di causa la certificazione medica rilasciata, in data 8 aprile 2015, dall'Azienda sanitaria Sant'Andrea, che ha attestato che il ricorrente, in conseguenza dell'infarto occorsogli nel 2008, è in trattamento con farmaci salvavita.

Alla luce della indicata certificazione, l'amministrazione resistente ha chiesto alla Sezione di Sanità del Comando Legione Carabinieri Lazio, se il periodo di assenza continuata del predetto dal giorno 1 luglio 2008 al 7 luglio 2010, era compatibile con la previsione normativa di cui al D.P.R. n. 51 del 2009.

L'organo interpellato, con la nota n. 97/34-1 del 25 novembre 2015, ha escluso, nel caso di specie, l'applicazione dell'articolo 17 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, perché : "la patologia ...... non rientra nelle infermità assimilabili a quelle previste dal D.P.R. n. 51 del 16 aprile 2009", pertanto i periodi di ricovero e di terapia non possono essere sottratti al periodo di aspettativa in cui è limitata, ovvero esclusa la retribuzione.

Conseguentemente, la p.a. ha disposto, con la determinazione n.606, in questa sede contestata, il recupero della somma asseritamente non dovuta.

E' necessaria una attenta ricostruzione normativa presupposta al dato fattuale per cui è causa.

L'art. 16 del DPR citato recita : " sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa".

Nel caso di specie la patologia, allo stato, non è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio ed il relativo ricorso è stato respinto da questo Tribunale, né risulta che il predetto ha attivato le procedure per il transito in altri ruoli della p.a..

Il successivo articolo 17 del DPR citato statuisce che :" in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni".

Ora, emerge in modo obiettivo che la norma in questione non prevede alcun limite temporale per i periodi di assenza del dipendente e della conseguente aspettativa retribuita che, pertanto, può raggiungere la durata massima prevista dall'ordinamento, nè la norma ha previsto alcuna tassonomia delle patologie ammesse al beneficio sopra riportato, utilizzando, al riguardo, una previsione generale ed aperta che rimanda all'organo sanitario il compito indicare ed attestare, se la patologia accertata richiede o meno una terapia salvavita.

Si tratta di una condizione obiettiva, in cui la certificazione rilasciata è contestabile solo attraverso una conseguente ed adeguata azione giudiziaria, che, nel caso di specie, la p.a. non ha attivato.

Infatti, come sopra riportato la parte ha prodotto una certificazione dell'Azienda sanitaria Sant'Andrea, rilasciata nel 2015, in cui risulta che, sin dal 2008, lo stesso è in cura presso l'indicato nosocomio ed è trattato con farmaci salvavita.

Ciò è adeguato e sufficiente ai fini dell'art. 17 citato, proprio perché null'altro deve attestare la struttura sanitaria, né la p.a. può, al riguardo, interporre inesistenti ostacoli di ordine burocratico, non avendo, nei tempi e nei modi normativamente previsti, contestato la certificazione sanitaria prodotta in atti, né può configurarsi adeguata e congrua la motivazione assunta, in merito, dall'amministrazione resistente, in quanto la stessa si è limitata mutuare il parere, peraltro espresso in forma sintetica ed apodittica, rilasciato dalla Sezione di Sanità del Comando Legione Carabinieri Lazio circa la esclusione della patologia, cui è affetto il ricorrente sin dal 2008, dalle previsioni di cui al D.P.R. n. 51 del 2009.

Si tratta, all'evidenza, di una motivazione assolutamente inadeguata e non conferente con la lettera del D.P.R. n. 51 del 2009, nel momento che il ricorrente ha prodotto una certificazione medica nei termini indicati dalla previsione normativa sopra riportata.

Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui in motvazione ed annullato il provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che complessivamente liquida in Euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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