Comunicazione al proprio comando o ente degli eventi in cui il militare è rimasto coinvolto che possono avere riflessi sul servizio.
T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 20/04/2020, n. 224
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 904 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Cavagnetto, Miretta Malanot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Piemonte e V A, Comando Provinciale Legione Carabinieri di -OMISSIS-, Comando Provinciale Legione Carabinieri di -OMISSIS-, in persona del legale Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento previa sospensione:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dal Comandante del Comando Provinciale CC di -OMISSIS-, Legione Carabinieri "PIEMONTE E VALLE D'AOSTA" in data -OMISSIS-successivamente notificato, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare di corpo del "-OMISSIS-"; - della nota prot. -OMISSIS- della Compagnia di -OMISSIS- (Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta) avente ad oggetto "Comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare di corpo instaurato nei confronti dell'-OMISSIS- in s.p. (a) -OMISSIS- (308495 GL) effettivo alla Stazione CC di -OMISSIS-" con cui è stata comminata la sanzione disciplinare del -OMISSIS-; - degli atti tutti antecedenti, preordinati, preparatori, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento (tra cui in particolare: la nota prot. nr. -OMISSIS-a firma del Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, Legione Carabinieri "PIEMONTE E VALLE D'AOSTA" con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento ex art. 8 L. n. 241 del 1990) e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Comando Legione Carabinieri Piemonte e V A e di Comando Provinciale Legione Carabinieri di -OMISSIS- e di Comando Provinciale Legione Carabinieri di -OMISSIS-;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del giorno 8 aprile 2020 la dott.ssa Paola Malanetto;
Svolgimento del processo
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico dal medesimo proposto avverso la sanzione disciplinare di corpo del "-OMISSIS-", nonché avverso la presupposta nota dal -OMISSIS-, con la quale gli era appunto stata comminata detta sanzione.
Ha dedotto di far parte dell'Arma dei Carabinieri dal -OMISSIS-e di essere attualmente in servizio presso la stazione Carabinieri di -OMISSIS-. In data -OMISSIS- veniva concessa al -OMISSIS- del ricorrente, condannato per -OMISSIS-, la misura cautelare degli -OMISSIS-; in data -OMISSIS-il ricorrente veniva convocato presso il proprio comando per rendere spiegazioni sul fatto e per contestargli la mancata informativa ai propri superiori su tale circostanza. Il ricorrente veniva formalmente richiamato; successivamente il ricorrente informava i superiori di ogni ulteriore sviluppo della vicenda, ivi compresa la revoca della misura avvenuta in data -OMISSIS-, momento a partire dal quale la permanenza del -OMISSIS- presso l'abitazione del ricorrente è cessata. Successivamente vaniva comunicato al ricorrente l'avvio di procedimento disciplinare con richiesta di giustificazioni, che venivano puntualmente rese. Ciò nondimeno gli veniva inflitta la sanzione impugnata, avverso la quale il ricorrente inutilmente presentava ricorso gerarchico.
Lamenta parte ricorrente la violazione dell'art. 748 del D.P.R. n. 90 del 2010 e dell'art. 1358 del D.P.R. n. 66 del 2010; la violazione della circolare del Ministero della difesa prot. n. M D GMIL1 III 7 1/0294795 del 12.7.2012; la violazione di legge in relazione all'art. 1371 del D.P.R. n. 66 del 2010; violazione dell'art. 1355 del D.Lgs. n. 66 del 2010; la violazione dell'art. 97 della Costituzione, del principio di imparzialità e buon andamento; la violazione del divieto del ne bis in idem; la violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione e del principio di ragionevolezza; il difetto di istruttoria e violazione dell'art. 6 co. 1 lett. a) e b) della L. n. 241 del 1990; il difetto di motivazione con violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990; l'eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, manifesta illogicità; l'ingiustizia grave; la perplessità, contraddittorietà, disparità di trattamento. In sintesi parte ricorrente sostiene che la condotta sanzionata non sarebbe riconducibile alla fattispecie oggetto di contestazione; in ogni caso, per tale condotta, il ricorrente era già stato destinatario di un -OMISSIS- -OMISSIS-, sicchè la successiva sanzione del -OMISSIS- integrerebbe un'ipotesi di illegittimo bis in idem. Infine la sanzione applicata sarebbe sproporzionata. Si lamenta infine una complessiva carenza istruttoria.
Si è costituito il Ministero resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 16.4.2020, vista l'istanza congiunta delle parti depositata in data 1.4-2.4.2020 ai sensi dell'art. 84 co. 2 del D.L. n. 18 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
L'art. 748 co. 5 del D.P.R. n. 90 del 2010 prevede che il militare deve dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente, tra l'altro, "b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto che possono avere riflessi sul servizio".
La formula è ampia e tiene evidentemente conto della peculiarità dello status di ogni militare; come reso palese dalla sua formulazione, e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, la disposizione inquadra una ipotesi di mero "pericolo" e non necessariamente di "effettivo danno". Ora è evidente, anche considerata la peculiare natura del servizio svolto e la pacifica contiguità tra l'area in cui presta servizio il ricorrente e l'area in cui si trova la residenza presso la quale ha offerto la possibilità di scontare gli -OMISSIS- al -OMISSIS-, che la gestione di una forma di detenzione domiciliare certamente può coinvolgere le forze dell'ordine; la circostanza che, in concreto, la situazione si sia svolta correttamente e non abbia comportato alcun intervento delle forze dell'ordine o disservizio da parte del ricorrente non toglie che, a priori, la natura del fatto fosse tale da poter rilevare ai sensi di legge ai fini della comunicazione al proprio comando da parte del militare coinvolto.
Non appare quindi condividibile il radicale assunto, sostenuto nella prima parte del ricorso, secondo cui la condotta non fosse in alcun modo sanzionabile.
Con ulteriore censura parte ricorrente sostiene essersi verificata una sostanziale violazione del principio del ne bis in idem; la tesi si fonda sull'assunto che il ricorrente, in data -OMISSIS-, veniva convocato presso il comando provinciale dei carabinieri di -OMISSIS-, occasione nella quale, a detta del ricorrente, egli era già destinatario di un -OMISSIS- -OMISSIS-. Sul punto la versione che il comando offre dell'incontro, con ampia descrizione nel corpo della decisione sul ricorso gerarchico, è difforme, in quanto l'amministrazione sostiene che il comando, avuta notizia del fatto addebitato da altro comando (e non come sarebbe stato doveroso dall'interessato) lo ha convocato per chiarimenti. Tale sarebbe stato l'unico fine dell'incontro. Ora, per quanto l'art. 1359 del D.Lgs. n. 66 del 2010 preveda che il -OMISSIS- è un ammonimento che non dà luogo alla trascrizione nella documentazione personale dell'interessato, è evidente che un monito a carattere disciplinare non può essere privo di qualsivoglia riscontro documentale e forma procedimentale, tanto più che la stessa norma ne impone la valutazione ai fini della recidiva per un biennio, circostanza che rende necessario che ne resti traccia. La ricostruzione soggettiva del ricorrente circa l'incontro avuto con i superiori in assenza di qualsivoglia comunicazione/documentazione sul punto non consente quindi la riqualificazione in termini disciplinari di un dialogo tra interessato e superiore il quale ultimo, necessariamente, doveva preliminarmente accertare la consistenza e natura dei fatti appresi sul suo conto.
Anche la seconda censura deve quindi essere respinta.
Merita invece favorevole apprezzamento il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato rispetto del principio di proporzionalità della sanzione. Nell'atto di decisione sul ricorso gerarchico qui impugnato si afferma esplicitamente che "nell'individuare l'entità della sanzione è stato considerato quanto previsto dall'art. 1355 del D.Lgs. n. 66 del 2010", dunque si afferma il rispetto dei criteri di graduazione delle sanzioni espressi da tale norma, che altro non sono che esplicitazione puntuale del complessivo principio di proporzionalità. E' quindi dato in questa sede al ricorrente contestare sul punto la decisione relativa al ricorso gerarchico in ragione di tale esplicito profilo in essa contenuto. D'altro canto l'amministrazione si è difesa nel merito con riferimento alla proporzionalità della sanzione.
Premesso che nel provvedimento sanzionatorio non vi è alcun accenno alla ragione per cui si è applicata la sanzione del -OMISSIS- scritto in luogo del meno grave -OMISSIS-, si osserva:
1) è pacifico che il ricorrente non ha alcun precedente disciplinare;
2) è pacifico che il ricorrente, in esito al dialogo con il superiore, si è mostrato collaborativo ed ha offerto la documentazione e le informazioni richieste;
3) è pacifico che la sua condotta non ha oggettivamente recato alcun tipo di disservizio.
L'art. 1359 del D.Lgs. n. 66 del 2010 prevede, tra l'altro, che il -OMISSIS- trovi applicazione in caso di "omissioni causate da negligenza", ipotesi che sembra oggettivamente collimare con la condotta del ricorrente; per altro, proprio nel provvedimento sanzionatorio, si legge che "la mancanza commessa è attribuibile a negligenza", sicchè la stessa amministrazione pare avere in tal senso inquadrato la condotta del ricorrente.
Non appare quindi sufficientemente motivato l'assunto, in verità solo affermato nella decisione sul ricorso gerarchico, secondo cui sarebbero stati rispettati i criteri di graduazione della sanzione dettati dal già menzionato art. 1355 del D.Lgs. n. 66 del 2010.
Limitatamente a tale aspetto il ricorso deve dunque trovare accoglimento, non essendo per contro favorevolmente apprezzabile la tesi di una presunta carenza istruttoria, tanto più che la parte non ha rappresentato alcun elemento di novità o differenza rispetto a quanto, oggettivamente, accertato e valutato dall'amministrazione.
Il ricorso deve quindi trovare accoglimento limitatamente alla lamentata violazione del principio di proporzionalità; tanto non preclude all'amministrazione la possibilità di riesercitare il potere disciplinare, nel rispetto di tale principio, tenuto conto che secondo la maggioritaria e più ragionevole interpretazione dell'art. 1373 del D.Lgs. n. 66 del 2010 l'annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento disciplinare comporta che il procedimento possa riprendere il suo corso dal momento dell'adozione del provvedimento annullato e nel rispetto dei complessivi termini da computarsi "sterilizzati" rispetto ai tempi del contenzioso (in tal senso CGA n. 484/2019; Cons. St. sez. IV n. 5368/2015). La soluzione è volta ad impedire che, una volta instaurato il contenzioso che fisiologicamente comporta un tempo che si aggiunge a quello già consumato per il procedimento disciplinare, la decisione giurisdizionale arrivi in un momento in cui pressocchè necessariamente i termini per il procedimento disciplinare, ove si tenesse conto anche del tempo del contenzioso, siano decorsi, con il risultato di produrre effetti aberranti in danno o dell'amministrazione (a cui non sarebbe più dato concludere un procedimento viziato, ad esempio, solo per ragioni formali) oppure dello stesso interessato, che potrebbe vedersi respingere censure inerenti la graduazione della sanzione pur in un contesto disciplinarmente rilevante, per il solo fatto che, appunto, l'accoglimento di tali censure avrebbe non il fisiologico effetto di comportare una rivalutazione della sua condotta, bensì quello ultroneo di inibire ogni sanzione.
Gli atti impugnati devono quindi essere annullati nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Il solo parziale accoglimento del ricorso comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Comandante del Comando Provinciale CC di -OMISSIS-, Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta in data -OMISSIS-, e la nota prot. -OMISSIS-in data -OMISSIS- della Compagnia di -OMISSIS- nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nelle camere di consiglio dei giorni 8 aprile 2020, 16 aprile 2020, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Savio Picone, Consigliere
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
06-06-2020 08:03
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