Esclusione dalla graduatoria degli ufficiali destinati all’impiego presso il Comando di Forze da sbarco.
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE 2 sentenza nr. 1375/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2011, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,
contro
Il Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
nei confronti
I signori Gianfranco Coppola, Gianfranco Caputo e Massimo Speranza, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente esclusione dalla graduatoria degli ufficiali destinati all'impiego presso il Comando di Forze da sbarco della Marina di Brindisi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2020 il Cons. Carla Ciuffetti, uditi per le parti l'avv. Claudia Cicolo su delega dell'avv. Giancarlo Viglione e l'avv.to dello Stato Andrea Giordano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La vicenda riguarda l'esclusione dell'appellante dalla graduatoria degli ufficiali destinati all'impiego presso il -OMISSIS-).
L'interessato aveva impugnato la nota ministeriale in data 26 maggio 2006 recante un elenco di -OMISSIS-selezionati per il suddetto impiego, nella parte in cui non era incluso il suo nominativo. Il Tar Lazio, sez. I bis, con sentenza n. 6183/2007, dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto non notificato nei modi di cui agli artt. 146 e 139 c.p.c..
1.1. In sede di appello avverso tale pronuncia, questo Consiglio accoglieva l'istanza cautelare del militare (Cons. Stato, sez. IV, ord. 27 novembre 2007 n. 6145) e, per l'effetto, sospendeva l'efficacia della sentenza impugnata, ai fini del riesame della questione da parte dell'Amministrazione. Il Ministero della difesa, svolto il riesame, perveniva alla conferma della graduatoria da cui il ricorrente era stato escluso, con l'atto n.. L'appello veniva poi dichiarato improcedibile in quanto “le conclusioni cui è pervenuto il Ministero appellato, a seguito dell'istruttoria e del riesame effettuati in adempimento della succitata ordinanza cautelare, ha carattere di atto di conferma e non di atto meramente confermativo” (Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7483). La stessa pronuncia ha ritenuto l'appello “anche infondato nel merito” in quanto erano stati “correttamente valutati all'appellante i titoli posseduti alla stregua dei requisiti e parametri predeterminati, peraltro non risultando neppure che lo stesso possa in alcun modo vantare maggiori e più qualificati requisiti rispetto al controinteressato assunto a comparazione”.
1.3. L'interessato avversava quindi l'atto n., con ricorso che veniva respinto con la sentenza in epigrafe.
2. Con il presente appello, il ricorrente deduce l'erroneità della motivazione della pronuncia impugnata per quanto segue:
a) in merito alla valutazione del curriculum del ricorrente e di quelli dei controinteressati da parte della commissione esaminatrice, il Tar aveva rilevato che il ricorrente “lungi dal possedere (come da lui preteso) un curriculum superiore a quello dei suoi contendenti, non solo non ha mai conseguito un diploma di laurea ma non ha neppure frequentato i Corsi (quale quello di Stato Maggiore o quello pluritematico) ritenuti – dal punto di vista della formazione di un Ufficiale dell'Esercito – i più importanti e prestigiosi”: tuttavia nemmeno i controinteressati non avrebbero potuto vantare né il titolo di laurea, né la partecipazione al corso pluritematico;
b) il Tar aveva definito il requisito della conoscenza della lingua inglese, previsto ai fini della selezione in questione, come auspicabile, ma non necessario. Invece tale distinzione non avrebbe trovato alcun fondamento nei criteri di selezione stabiliti dall'Amministrazione e tutti i requisiti individuati da tali criteri, tra cui la “conoscenza accertata della lingua inglese”, avrebbero dovuto essere considerati come essenziali. Perciò, il controinteressato, che non era in possesso di tale requisito, non avrebbe dovuto essere nemmeno ammesso a partecipare alla selezione;
c) in merito al requisito della qualificazione anfibia da parte del ricorrente e dei controinteressati, poiché il Tar aveva evidenziato che la partecipazione al relativo corso di qualificazione costituiva requisito comune al ricorrente e ai controinteressati, l'appellante fa presente che egli possedeva tale qualificazione, che consentiva l'accesso agli incarichi operativi e a tutti i tipi di addestramento, già prima dello svolgimento della selezione in questione, mentre i controinteressati, dopo essere stati dichiarati vincitori della selezione, avevano acquisito una qualificazione anfibia di livello minore che non consentiva l'accesso a tutti i tipi di addestramento. Dunque, nella valutazione dei titoli dei concorrenti egli avrebbe dovuto ottenere un punteggio maggiore dei controinteressati in virtù della suddetta qualificazione.
Secondo l'appellante la circostanza che, dal mese di giugno 2009, egli era stato impiegato presso il -OMISSIS- dimostrerebbe l'illegittimità della sentenza impugnata e la contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione.
3. Il Ministero della difesa, costituito in giudizio con atto in data 4 febbraio 2011, ha preliminarmente sottolineato l'esigenza di “verificare la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati” e ha sostenuto che il merito della controversia sarebbe coperto dal giudicato a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-. Infatti, con tale pronuncia il giudice dell'appello si sarebbe pronunciato anche sull'atto di conferma adottato dall'Amministrazione a seguito del riesame effettuato in adempimento dell'ordinanza n.-OMISSIS-. Circa la contraddittorietà tra l'esclusione dalla selezione effettuata nel 2005 e quella svolta nel 2009, il Ministero della difesa ha fatto presente che la circostanza che l'appellante prestasse servizio presso il Comando -OMISSIS- andava ricondotta al fatto che, per completare la pianta organica del -OMISSIS-, l'Amministrazione aveva “preferito non effettuare una nuova ricerca di personale, bensì attingere al bacino di Ufficiali che, nell'ambito della precedente selezione, erano risultati idonei, ma non utilmente collocati in graduatoria”; come era il caso del ricorrente che si era collocato al 20° posto della suddetta graduatoria.
4. In via preliminare, il Collegio rileva che risultano osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 c.p.c. e seguenti ai fini della notificazione dell'appello in esame ai controinteressati. Pertanto, deve ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio.
Inoltre, va escluso che il merito della controversia sia coperto dal giudicato conseguente alla citata sentenza di questo Consiglio n.-OMISSIS-, in quanto tale pronuncia aveva affrontato le questioni sollevate dal ricorrente con riferimento all'atto impugnato in primo grado e non all'atto adottato a seguito del riesame, rispetto al quale resta accertata, con forza di giudicato, solo la natura di atto di conferma.
4.1. Venendo al merito dell'appello, il Collegio ritiene infondato:
a) il motivo sub 2. lett. a), in quanto il provvedimento impugnato in primo grado evidenzia che al ricorrente non era stato attribuito alcun punteggio incrementale in relazione ai parametri tra i parametri “corsi effettuati” e il “ciclo di studi compiuto” individuati dal Capo di Stato maggiore dell'Esercito per la valutazione dei concorrenti, poiché egli non aveva frequentato “il Corso di Stato Maggiore né il Corso Pluritematico (i quali rappresentano gli steps di formazione più importanti della Forza Armata), a differenza del controinteressato”. Quindi, l'affermazione dell'appellante secondo la quale nemmeno i controinteressati avrebbero potuto far valere tali parametri non solo non trova riscontro, bensì è contraddetta da tale atto, ma, a supporto della medesima, non si rinviene alcun supporto probatorio;
b) il motivo di appello sub 2. lett. b), in quanto i criteri di selezione non escludevano la partecipazione in caso di carenza del requisito dell'accertata conoscenza della lingua inglese, limitandosi a prevedere che non fosse attribuito alcun punteggio. Tanto che il documento presente in atti, denominato “allegato B”, n. 3057/092-2.5.2.-3501/2005 SME-DIPE, distingueva i requisiti di partecipazione tra quelli “essenziali” e quelli “auspicabili” e, in questi ultimi, erano compresi la conoscenza accertata della lingua inglese e la pregressa esperienza nel settore delle attività anfibie. Dunque, correttamente non è stato attribuito alcun punteggio al controinteressato che non poteva vantare tale requisito, mentre è stato invece attribuito al ricorrente il punteggio pari 0,5 previsto dai criteri di selezione;
c) il motivo di appello sub 2. lett. c). Infatti, la comunicazione del 10° Reggimento Trasporti, Ufficio Maggiorità, in data 6 aprile 2006, in via integrativa, prevedeva “il conseguimento della ‘qualifica anfibia' termine frequenza specifico corso presso RGT Lagunari ‘Serenissima' di cui si fa riserva di comunicare la data di svolgimento”. Quindi, non era attribuito rilievo al dato temporale dell'acquisizione del requisito in questione, bensì all'acquisizione in sé; dunque, correttamente il Tar si era limitato a rilevare che il suddetto requisito era comune al ricorrente e ai controinteressati.
Infine, la tesi dell'appellante sulla contraddittorietà tra l'atto impugnato in primo grado e la chiamata in servizio presso il -OMISSIS- nel mese di giugno 2009 - chiamata che dimostrerebbe che egli, fin dal 2005, era in possesso dei requisiti per far parte di tale Comando - è infondata perché, come chiarito dall'Amministrazione appellata, nel 2009 la stessa Amministrazione si era limitata a procedere alla chiamata dei soggetti risultati idonei della selezione effettuata nel 2005 tra i quali rientrava l'interessato.
Per quanto sopra esposto, l'appello va respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carla Ciuffetti Fabio Taormina
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
01-03-2020 20:33
Richiedi una Consulenza