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Sentenza

Esploratore di blindo e paracadutista presenta domanda di trasferimento, al di f...
Esploratore di blindo e paracadutista presenta domanda di trasferimento, al di fuori delle normali procedure, in presenza di "situazioni di particolare gravità". Il Comando Forze Operative Nord- SM - Ufficio Personale, respinge l'istanza: "la situazione rappresentata non è connotata da urgenza e gravità tali da giustificare la proposta di un provvedimento di carattere eccezionale.
T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., (ud. 21/10/2020) 23-10-2020, n. 1270
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

del provvedimento di cui al prot. n. (...) del 2.7.2019, notificato al ricorrente in data 3.7.2019, con il quale il Comando Forze Operative Nord - SM - Ufficio Personale ha rigettato la richiesta avanzata dal C. le Magg. Sc. -OMISSIS-, tesa ad ottenere il reimpiego ai sensi della direttiva P001;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19122019 :

del provvedimento di cui al protocollo n. (...) del 4.10.2019, notificato in data 7.10.2019, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito in esecuzione dell'Ordinanza emessa dal Tar Toscana - sede di Firenze n. 540/2019, dopo aver provveduto al riesame della posizione del ricorrente, ha confermato il contenuto del precedente provvedimento già impugnato con ricorso principale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 il consigliere Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Al momento di proposizione del ricorso, il ricorrente era in servizio presso la sede di -OMISSIS- "-OMISSIS-", con incarico di esploratore di blindo e qualifica di paracadutista.

A seguito dell'acutizzarsi di una situazione di crisi familiare (originata da una separazione e dalla conseguente necessità di mantenere un rapporto con il figlio, affidato alla madre che risiede a -OMISSIS-) e dell'esaurirsi degli effetti di un'assegnazione temporanea a -OMISSIS- disposta ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (per ragioni di assistenza che in questa sede non rilevano), presentava domanda di reimpiego a -OMISSIS- ai sensi della direttiva P001 (Procedure per l'impiego del Personale Militare dell'Esercito) ed 2007 (che, al punto 5.4.4. prevede un possibile trasferimento, al di fuori delle normali procedure, in presenza di "situazioni di particolare gravità" non nominate).

L'istanza conseguiva il parere sostanzialmente favorevole del Comandante di Corpo (con la scheda valutativa 30 aprile 2019 n. M_D E21682 REG2019 0004602), ma era respinta dal Provv. 2 luglio 2019 prot. n. (...) del Comando Forze Operative Nord- SM - Ufficio Personale, sulla base della seguente motivazione: "la situazione rappresentata non è connotata da urgenza e gravità tali da giustificare la proposta di un provvedimento di carattere eccezionale. Si precisa, altresì, che il C. le Magg. -OMISSIS- potrà soddisfare, qualora in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, le proprie aspettative personali mediante gli appositi strumenti normativi posti a disposizione del personale".

L'atto di diniego era impugnato dal ricorrente che articolava unica censura di eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, omessa valutazione dei presupposti e contraddittorietà, violazione della direttiva P001 - Procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, eccesso di potere per carenza di istruttoria, eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione intimata, controdeducendo sul merito del ricorso.

Con ordinanza 12 settembre 2019, n. 540, la Sezione accoglieva l'istanza cautelare proposta con il ricorso ed ordinava il riesame dell'atto impugnato, sulla base della seguente motivazione: "considerato: - che il paragrafo 5.4.4. della direttiva "P001-Procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito" reca un generico riferimento a "situazioni di particolare gravità" e che il ricorrente risulta aver documentato, in sede procedimentale e nel giudizio, la sussistenza di una situazione assai seria e che potrebbe risolversi in un danno per il figlio minore (ovvero un'esigenza astrattamente valutabile ai sensi della citata disposizione); -che non risulta altresì valutata in alcun modo dall'Amministrazione procedente la compatibilità dell'assegnazione richiesta dal ricorrente con le esigenze di servizio (sotto il profilo delle esigenze di organico delle due unità interessate dall'assegnazione temporanea), ovvero un dato indispensabile per la piena valutazione della possibilità di aderire alla richiesta del ricorrente, ove dovesse risultare non assolutamente incompatibile con l'interesse pubblico".

L'ordine di riesame era riscontrato dal Provv. 4 ottobre 2019, prot. n. (...) dello Stato Maggiore dell'Esercito-Dipartimento impiego del personale-Ufficio impiego graduati e militari di truppa-Sezione contenzioso che confermava il diniego, sulla base della seguente motivazione: "presso la sede di -OMISSIS- sussiste una rilevante sottoalimentazione nella specifica posizione organica ricoperta dal ricorrente (esploratore di blindo leggera), mentre nella sede di -OMISSIS-, pur riscontrandosi una vacanza organica nel medesimo incarico principale, non sono tuttavia presenti Reparti della specialità dei paracadutisti, pertanto l'interessato non troverebbe utile collocazione organica in virtù della specifica qualifica di paracadutista posseduta.. In merito alla "sussistenza di una situazione assai seria" si specifica che il caso rappresentato, riconducibile a vicende conseguenti alla separazione giudiziale dei coniugi, con eventuali ripercussioni nei confronti del figli, non può essere valutata meritevole del provvedimento auspicato a raffronto delle ulteriori analoghe situazioni sottoposte continuamente alla valutazione per il reimpiego nelle sedi auspicate".

Anche il detto provvedimento era impugnato dal ricorrente, con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 19 dicembre 2019, che risultano affidati agli stessi motivi di ricorso e ad ulteriori censure di violazione di legge ed eccesso di potere articolate con riferimento alla nuove ragioni di diniego.

Con ordinanza 15 gennaio 2020, n. 35, la Sezione accoglieva la nuova richiesta di tutela cautelare presentata con i motivi aggiunti, sospendendo l'esecuzione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti e disponendo "l'assegnazione del ricorrente alla sede di -OMISSIS- ai sensi del paragrafo 5.4.4. della direttiva "P001-Procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito""; la concessione della tutela cautelare era poi definitivamente confermata da Cons. Stato, sez. IV, ord. 5 giugno 2020, n. 3224 che respingeva l'appello proposto dall'Amministrazione.

Il ricorso ed i motivi aggiunti depositati in data 19 dicembre 2019 sono fondati e devono pertanto essere accolto.

Con le ordinanze cautelari 12 settembre 2019, n. 540 e 15 gennaio 2020, n. 35, la Sezione ha, infatti, già rilevato come il paragrafo 5.4.4. della direttiva "P001-Procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito" rechi un generico riferimento a "situazioni di particolare gravità" e come il ricorrente risulti, al proposito, aver documentato, in sede procedimentale e nel giudizio, la sussistenza di una situazione assai seria e che potrebbe risolversi in un danno per il figlio minore (ovvero un'esigenza astrattamente valutabile ai sensi della citata disposizione); a questo proposito, risulta del tutto sufficiente il rinvio alle conclusioni della C.T.U. da parte di un Psicologo effettuata nel giudizio di separazione tra i coniugi (docc. 6 e 8 del deposito di parte ricorrente) che ha esaurientemente evidenziato come il figlio minore del ricorrente sia al centro di una situazione di conflittualità familiare importante ed in una fase di sviluppo che richiede la presenza del padre ai fini dell'armonico sviluppo della personalità.

Del resto, si tratta di prospettazione che è stata sostanzialmente condivisa anche dall'ordinanza cautelare emessa nella fattispecie dal Consiglio di Stato che, sia pure nella più ristretta visuale della comparazione di interessi propria della fase cautelare del giudizio, ha sottolineato l'estrema rilevanza che assume, nella vicenda, l'"interesse del minore, un bambino in tenera età, ad un rapporto significativo con il padre" (Cons. Stato, sez. IV, ord. 5 giugno 2020, n. 3224).

Per quello che riguarda l'altro "versante" della problematica, costituito dalle esigenze di servizio dell'Amministrazione, risulta ormai sostanzialmente superata l'assorbente ragione ostativa all'assegnazione del ricorrente a -OMISSIS- individuata nella qualifica di paracadutista in possesso dello stesso che risulta ormai inattuale, per effetto della revoca della detta qualifica intervenuta, a seguito della specifica rinuncia presentata dall'interessato (a, questo proposito, si veda l'atto di revoca depositato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato); ed al proposito, appare estremamente significativo che, nel rapporto dell'Amministrazione depositato in giudizio in data 10 gennaio 2020 ed in sede di appello cautelare, l'Amministrazione resistente non abbia più insistito sulla questione.

Come già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. I, ord. 15 gennaio 2020, n. 35), la motivazione relativa alla situazione di carenza di organico relativamente alla specifica posizione organica di esploratore di blindo leggera del ricorrente con riferimento alla sede di attuale assegnazione (-OMISSIS-) appare poi sostanziale generica e inidonea ad evidenziare specifiche ragioni di disservizio derivanti dalla scopertura del posto attualmente coperto dal ricorrente e che tale carenza motivazionale non può essere integrata dalle più specifiche considerazioni contenute nel rapporto dell'Amministrazione depositato in giudizio in data 10 gennaio 2020; del resto, l'atto impugnato con i motivi aggiunti ammette lealmente che anche nella sede di -OMISSIS- richiesta dal ricorrente ricorre una situazione di scopertura nella qualifica, anche se meno grave di quella di -OMISSIS- ed appare, anche in questo caso, assai significativo che la situazione di carenza di organico della sede di -OMISSIS- non sia neanche richiamata nella scheda valutativa 30 aprile 2019 n. M_D E21682 REG2019 0004602 del Comandante di Corpo (che ha giustamente ritenuto prevalenti le esigenze del minore).

Il ricorso ed i motivi aggiunti depositati in data 19 dicembre 2019 devono pertanto essere accolti e deve essere disposto l'annullamento del Provv. 4 ottobre 2019, prot. n. (...) dello Stato Maggiore dell'Esercito-Dipartimento impiego del personale-Ufficio impiego graduati e militari di truppa-Sezione contenzioso (ovvero del provvedimento finale che ha definitivamente evidenziato le ragioni del diniego, anche a seguito dell'ordine di riesame emanato dalla Sezione); sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti depositati in data 19 dicembre 2019, li accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento del Provv. 4 ottobre 2019, prot. n. (...) dello Stato Maggiore dell'Esercito-Dipartimento impiego del personale-Ufficio impiego graduati e militari di truppa-Sezione contenzioso;

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche citate nel testo del provvedimento.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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