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Sentenza

I giudizi sul personale militare, formulati dai superiori gerarchici con le sche...
I giudizi sul personale militare, formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative, sono manifestazioni di discrezionalità tecnica, poichè esprimono una valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che, come tali, impingono nel merito dell'azione amministrativa e, quindi, possono essere sindacati in via di legittimità, soltanto se si appalesano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti, che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare.
Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., (data ud. 25/02/2020) 12/03/2020, n. 153

    
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Immordino in Palermo, via Libertà, n. 171

contro

Ministero della difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-I Reparto-Ufficio personale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale è domiciliata per legge, in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Generale Arma dei Carabinieri-I Reparto-Ufficio personale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 febbraio 2020 il Cons. Giuseppe Verde e uditi per le parti l'avv. Giuseppe Immordino e l'avv. dello Stato Giacomo Ciani;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Parte appellante considera ingiusta la sentenza meglio indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per l'annullamento dei provvedimenti tutti del 20 novembre 2012 (prot. n. (...) - (...), prot. n. (...) - (...), prot. n. (...) - (...), prot. n. (...) - (...), prot. n. (...) - (...), prot. n. (...) - (...), prot. n. (...) - (...)) con i quali il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -I Reparto - SM - Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri determina "la non idoenità" dell'allora ricorrente ai fini dell'avanzamento al grado di "Appuntato Scelto" per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006 e 2010.

2. Come ricostruito dal Tar, l'allora ricorrente,

- arruolato nell'Arma dei Carabinieri dal 1973, è Appuntato dall'1 gennaio 1989;

- con provvedimento del 10 maggio 1995 gli veniva irrogata la sanzione del rimprovero;

- collocato in congedo a domanda dal 29 ottobre 1997, presentava (a partire dal 2006) diverse istanze finalizzate alla riammissione in servizio, che venivano però rigettate in ragione di una condanna del 2004 del Tribunale penale di Roma;

- dopo ulteriore istanza del 31 marzo 2011, nella quale il -OMISSIS- rappresentava che con sentenza del 16 maggio 2006 della Corte d'appello di Roma era stato assolto, veniva riammesso in servizio a decorrere dal 5 agosto 2011;

- con nota dell'11 novembre 2011 il Comando generale dell'Arma gli comunicava l'avvio della procedura di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, quale pretermesso per l'anno 1998;

- in data 20 novembre 2012 (dopo la proposizione di un ricorso ex art. 117 c.p.a.) il Comando determinava la non idoneità all'avanzamento.

3. In primo grado deduceva tre motivi nei quali, lamentando "violazione artt. 31 D.Lgs. n. 198 del 1995; art. 31 D.Lgs. n. 83 del 2001, art. 3, co. 57 L. n. 350 del 2003, art. 2, co. 30, 31 e 32 D.L. n. 225 del 2010 conv. in L. n. 10 del 2011, art. 1311 e 2187 D.Lgs. n. 66 del 2010, eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto di motivazione e sviamento dalla causa tipica", asseriva che:

1) è valutabile il periodo in cui non ha svolto servizio in relazione al rispetto di puntuali e specifici doveri legati allo status e al giuramento prestato, che impongono peculiari atteggiamenti e comportamenti anche fuori dal servizio, mentre una valutazione che si aggancia ad un periodo pregresso diverso da quello da sottoporre a valutazione è abnorme;

2) l'amministrazione ha ribadito un giudizio negativo per presunto scarso rendimento come se il ricorrente non avesse alcuna possibilità di "redenzione";

3) l'anzianità di servizio si matura in un quinquennio e il giudizio, di idoneità o inidoneità, deve riferirsi proprio al quinquennio precedente alla valutazione e non anche al singolo anno, irrilevante di per sé ai fini della valutazione.

4. Dinanzi al Tar si costituiva l'amministrazione che curava il deposito di documentazione e affidava ad una memoria il compito di rispondere alle ragioni del ricorrente.

5. Rispetto alla sentenza gravata è bene mettere in evidenza alcuni passaggi della decisione:

Sono impugnati tutti i giudizi di non idoneità all'avanzamento al grado di appuntato scelto.

Si tratta di sette provvedimenti di pari data, adottati con riguardo agli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006 e 2010.

Occorre precisare che per gli anni dal 1991 al 1997 l'appuntato era stato dichiarato già non idoneo, con giudizi che risultano definitivi.

Il contenuto degli atti qui impugnati è sostanzialmente identico ed è così espresso: "nel periodo da considerare l'interessato non ha svolto alcun servizio e pertanto, ai fini della attuale valutazione, occorre fare riferimento alla situazione di demerito relativa all'ultimo periodo in cui ha prestato servizio, talché egli non offre garanzie di poter ben esercitare le funzioni connesse con il grado superiore. Peraltro tale valutazione viene confermata anche dal primo documento caratteristico utile redatto per il periodo dal 6 novembre 2011 al 15 marzo 2012, in cui ha evidenziato scadenti qualità professionali, con un rendimento insufficiente". L'ultima proposizione manca nel giudizio per l'anno 1998 per il quale è stata presa in esame direttamente la documentazione caratteristica del periodo 2.5.1997 - 29.10.1997.

Orbene, ritiene il Collegio che il periodo utile ai fini dell'avanzamento non possa che essere quello in cui il militare ha prestato servizio ed erra, dunque, parte ricorrente quando ritiene che andasse valutato il periodo in cui non ha prestato servizio, sul presupposto che erano comunque vigenti alcuni obblighi di comportamento.

I comportamenti richiesti al militare in congedo non sono valutabili ai fini dell'avanzamento in quanto non riguardano il servizio attivo e consistono, infatti, precipuamente in obblighi di astensione, inidonei ad esprimere qualità professionali attestanti l'attitudine a svolgere le funzioni del grado superiore.

Una volta reintegrato nel servizio il ricorrente non poteva che essere valutato per l'avanzamento secondo i criteri previsti dalla legge (art. 1032 c.o.m.) e cioè sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale, che "si compone dei documenti matricolari e dei documenti caratteristici" (art. 1021).

Per il 1998 non poteva che valere la valutazione caratteristica del periodo 2.5.1997 - 29.10.1997, non impugnata, nella quale il -OMISSIS- aveva riportato il giudizio finale di insufficiente. E d'altronde, per gli anni precedenti, la valutazione era stata pure negativa.

Per gli altri anni correttamente il Comando, come chiarisce la difesa erariale, ha preso in considerazione la documentazione caratteristica più prossima, in termini cronologici, a quella dei periodi da valutare in cui nessuna valutazione documentale era stata ovviamente predisposta sul conto del militare.

Pertanto è venuto in rilievo lo specchio valutativo del 1997 ed il rapporto informativo del periodo 6.11.2011 - 15.3.2012, anch'esso caratterizzato da un giudizio finale fortemente negativo.

6. L'appello è affidato ai seguenti motivi:

I - Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 31 D.Lgs. n. 198 del 1995, dell'art. 31 D.Lgs. n. 83 del 2001, dell'art. 3 comma 57 L. n. 350 del 2003 e ss.mm.ii., dell'art. 2 commi 30, 31 e 32 D.L. n. 225 del 2010 conv. in L. n. 10 del 2011, degli artt. 1311 e 2187 D.Lgs. n. 66 del 2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per manifesta illogicità, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione. Sviamento della causa tipica. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Parte appellante asserisce l'erroneità della sentenza gravata affermando che la stessa contiene affermazioni abnormi e non coglie la bontà della censura sviluppata con il ricorso introduttivo finalizzata a stigmatizzare l'illogicità dell'operato dell'Amministrazione, che ha preteso valutare un periodo (in cui non è stato svolto alcun servizio e quindi non c'è documentazione caratteristica e valutazione "del servizio") con riferimento ad un altro periodo precedente (nel quale il servizio è stato svolto ed è stato, in positivo o in negativo, valutato).

II - Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 31 D.Lgs. n. 198 del 1995, dell'art. 31 D.Lgs. n. 83 del 2001, dell'art. 3 comma 57 L. n. 350 del 2003 e ss.mm.ii., dell'art. 2 commi 30, 31 e 32 D.L. n. 225 del 2010 conv. in L. n. 10 del 2011, degli artt. 1311 e 2187 D.Lgs. n. 66 del 2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per manifesta illogicità, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione. Sviamento della causa tipica. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Secondo il ricorrente il Carabiniere in congedo deve comunque osservare qualificati obblighi che sarebbero idonei a consentire una valutazione del comportamento e delle attitudini del valutando nel periodo considerato mentre nel caso di specie sono stati valutati periodi del tutto diversi da quello "cui è riferito il giudizio".

III - Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 31 D.Lgs. n. 198 del 1995, dell'art. 31 D.Lgs. n. 83 del 2001, dell'art. 3 comma 57 L. n. 350 del 2003 e ss.mm.ii., dell'art. 2 commi 30, 31 e 32 D.L. n. 225 del 2010 conv. in L. n. 10 del 2011, degli artt. 1311 e 2187 D.Lgs. n. 66 del 2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per manifesta illogicità, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione. Sviamento della causa tipica.

Con la censura ora in esame parte appellante asserisce l'erroneità della sentenza gravata che a suo dire non avrebbe preso in considerazione la doglianza di cui al II motivo del ricorso introduttivo che quindi viene riproposta: non si comprenderebbe il perché le controdeduzioni svolte dal ricorrente nel contesto del ricorso gerarchico per l'annullamento della proposta di dispensa dal servizio siano state valutate positivamente in quella sede senza che però la stessa Amministrazione ne deducesse la idoneità del Militare ai fini dell'avanzamento nel grado.

IV - Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 31 D.Lgs. n. 198 del 1995, dell'art. 31 D.Lgs. n. 83 del 2001, dell'art. 3 comma 57 L. n. 350 del 2003 e ss.mm.ii., dell'art. 2 commi 30, 31 e 32 D.L. n. 225 del 2010 conv. in L. n. 10 del 2011, degli artt. 1311 e 2187 D.Lgs. n. 66 del 2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per manifesta illogicità, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione. Sviamento della causa tipica.

Anche con il suddetto motivo parte appellante si duole del mancato esame da parte del Tar del terzo motivo del ricorso che viene riproposto: l'Amministrazione non poteva esprimere un giudizio di idoneità/non idoneità all'avanzamento di carriera in forza della valutazione di un singolo anno, essendo necessario sottoporre a verifica il quinquennio di riferimento (non a caso le precedenti valutazioni si riferiscono puntualmente ad un determinato quinquennio).

7. Il Ministero appellato si è costituito in giudizio in data 4 marzo 2016. Ha quindi curato il deposito di documenti e con la memoria del 20 gennaio 2020 ha risposto all'appello contestandone la fondatezza e chiedendo la conferma della sentenza gravata.

8. Parte appellante con la memoria di replica del 3 febbraio ha ancor meglio precisato le ragioni per le quali l'appello merita di essere accolto con conseguente riforma della sentenza gravata.

9. Nel corso dell'udienza pubblica di smaltimento del 25 febbraio 2020 la causa è stata posta in decisione.

10. Preliminarmente è bene evidenziare che il Tar ha ritenuto che i profili di doglianza dedotti con il ricorso introduttivi meritevoli di essere esaminati congiuntamente.

Il Collegio ritiene la scelta dei primi decidenti metodologicamente corretta. Le censure di cui al ricorso introduttivo ruotano infatti sulla asserita violazione delle medesime disposizioni applicabili al caso di specie.

Ne consegue che il vizio di omessa pronunzia per come prospettato in riferimento al I, al III e al IV motivo dell'appello non sussiste. Al riguardo, infatti, va osservato che il giudice di primo grado, nel procedere all'esame congiunto delle richiamate censure, non ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c,p.c.) e quello motivazionale (di cui agli artt. 74 e 88 c.p.a.) - come affermato dall'appellante -, ma ha correttamente svolto un ragionamento complessivo in ragione della natura delle censure avanzate dal ricorrente.

11. Quanto appena detto esclude la fondatezza delle doglianze relative alla asserita omessa valutazione dei motivi ai sensi dell'art. 112 c.p.c. ma non esaurisce il compito affidato al Collegio al quale spetta di prendere in considerazione i motivi dell'appello per la parte che avversano i provvedimenti gravati ritenendoli illegittimi.

12. Per le ragioni che saranno di seguito esposte il Collegio ritiene l'appello infondato.

13. Per quello che qui interessa giova muovere dai commi 3 e 4 dell'art. 1311 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) a detta dei quali

Agli appuntati che hanno compiuto quattro)) anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato scelto.

I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione ... Ai militari giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni.

Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 1030 l'avanzamento è il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente titolo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare.

Non deve essere sottaciuto che il comma 2 dell'art. 1030, nel disciplinare il rapporto tra le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare e le altre fonti normative (si pensi alla L. n. 241 del 1990) dispone che in materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste nel presente titolo.

Per quel che attiene agli elementi di giudizio cui attenersi al momento dell'avanzamento nel grado, l'art. 1032 dispone (commi 1 e 4) che

Le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, tenendo conto, per gli ufficiali, della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 1093 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze.

In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare.

Al fine di completare la ricostruzione del quadro normativo applicabile alla presente controversia, deve essere precisato che la documentazione personale del militare da valutare si compone dei documenti matricolari e dei documenti caratteristici (art. 1021 del Codice).

14. La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che i giudizi sul personale militare, formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative, sono manifestazioni di discrezionalità tecnica, in quanto esprimono una valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che, come tali, impingono nel merito dell'azione amministrativa e, quindi, possono essere sindacati in via di legittimità, soltanto se si appalesano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti, che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI: sent. 8 aprile 2016, n. 1402, 2 aprile 2012, n. 1938; Cons. Stato, Sez. IV; 7 giugno 2011, n. 3439, 26 marzo 2010, n. 1776, 7 giugno 2011, n. 3439, 12 maggio 2011, n. 2877, 9 marzo 2011, n. 1519).

Deve, inoltre, aggiungersi che i giudizi in argomento, concretandosi in valutazioni sulle qualità personali di un militare emerse durante un (più o meno) limitato periodo di servizio, sono caratterizzate dal c.d. intuitus personae (così Consiglio di Stato, sez. IV, 12 settembre 2000, n.4811; T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 7 luglio 2005, n.1360).

14.1. Il richiamato indirizzo giurisprudenziale non è messo in dubbio dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 10 marzo 2011, n. 1555 - richiamata dalla difesa dell'appellante in replica alle puntualizzazioni dell'Amministrazione appellata - che, nel respingere l'appello di un Carabiniere stabilendo che i giudizi precedenti positivi espressi in sede di valutazione possono comportare un giudizio negativo in riferimento ad un anno specifico, confermano la natura delle valutazioni nel caso di specie espresse dall'Amministrazione.

15. Il Collegio ritiene che i provvedimenti gravati risultano essere adottati dall'amministrazione nel rispetto del quadro normativo sopra richiamato che - come già evidenziato - consente all'Amministrazione procedente di determinarsi sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, dovendosi ancora una volta rammentare che in ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare (art. 1032 commi 1 e 4).

Nel far ciò l'Amministrazione perviene legittimamente ad una valutazione di non idoneità facendo riferimento alla situazione di demerito relativa all'ultimo periodo in cui ha prestato servizio, precisando che peraltro tale valutazione viene confermata anche dal primo documento caratteristico utile redatto per il periodo dal 6 novembre 2011 al 15 marzo 2012, in cui ha evidenziato scadenti qualità professionali, con un rendimento insufficiente.

In ragione di quanto appena esposto il Collegio ritiene infondata la doglianza di cui al I motivo dell'appello: non erra il Tar nel respingere il ricorso introduttivo affermando che l'Amministrazione si è determinata sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale dell'appellante.

16. Il Collegio ritiene parimenti infondata la censura di cui al secondo motivo dell'appello.

La tesi secondo cui l'appellante andava valutato in ragione degli obblighi gravanti sul militare in congedo non è condivisibile. Depone in senso contrario alle pretese dell'appellante il fatto che la valutazione finalizzata all'avanzamento nel grado presuppone un giudizio che coinvolge la professionalità dell'aspirante circoscritto al servizio prestato e non al congedo.

17. Con il III motivo dell'appello, il ricorrente espone che lo svolgimento della precedente carriera fino agli anni 1991/1992 ha comportato una classificazione dell'appellante "nella media", mentre le successive valutazioni di "inferiore alla media" e "insufficiente" sarebbe intervenute dopo l'avvio di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

La successiva sentenza - pienamente riabilitativa - avrebbe dovuto dimostrare, secondo la difesa dell'appellante - la idoneità all'avanzamento anche perché l'Amministrazione avrebbe espresso un giudizio riabilitativo nei confronti dell'appellante consentendone la riammissione in servizio, a domanda, a decorrere dal 5 agosto 2011.

Preliminarmente deve essere precisato che la presente controversia affronta la questione della legittimità del giudizio di non idoneità all'avanzamento del grado di Appuntato Scelto rispetto alla quale risulta estranea la vicenda penale per come poi risolta in senso favorevole al ricorrente. Di tale vicenda non si rinviene traccia alcuna nei provvedimenti gravati aventi ad oggetto la ricostruzione della carriera del Carabiniere appellante collocato in congedo a domanda ... riammesso in servizio permanente a domanda ... valutato ulteriormente per l'avanzamento al grado di Appuntato Scelto e giudicato non idoneo per gli anni 1998, 1999 e 2000.

Detto ciò, il Collegio ritiene che la netta distinzione delle due vicende che si svolgono in contesti procedimentali diversi (riammissione in servizio a domanda e ricostruzione della carriera - valutazione per avanzamento nel grado) non consente di estendere le determinazioni assunte dall'Amministrazione in sede di riammissione in servizio ai fini del procedimento di valutazione per cui è lite, ben potendo la stessa Amministrazione accogliere la domanda di riammissione in servizio e legittimamente considerare non idoneo l'appellante perché non offre garanzie di poter ben esercitare le funzioni connesse con il grado superiore.

Ne consegue che i provvedimenti gravati si sottraggono alle critiche (III motivo dell'appello) che vorrebbero evidenziare una ingiustizia manifesta frutto di una erronea e illogica valutazione dei presupposti che nel caso che ci occupa, tralasciano del tutto la vicenda penale con conseguente riammissione in servizio, e pongono a legittimo fondamento delle determinazioni di non idoneità all'avanzamento del Carabiniere appellante, valutazioni discrezionali sulla professionalità dell'aspirante, sostanzialmente rispettose delle disposizioni del Codice e in linea con i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati.

18. Le considerazioni svolte in riferimento all'infondatezza del primo motivo dell'appello - in ragione della natura ampiamente discrezionale dei provvedimenti gravati e del loro essere stati adottati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1032 del Codice - possono essere richiamate anche la fine di dimostrare l'infondatezza di quanto dedotto con il IV motivo dell'appello.

Anche con la censura ora in esame, parte appellante asserisce l'illegittimità dei provvedimenti gravati deducendone l'eccesso di potere sotto diversi profili. La censura si concretizza nella dedotta illegittimità dei provvedimenti gravati in quanto l'Amministrazione non avrebbe potuto determinarsi in riferimento ad un singolo anno, ma avrebbe dovuto procedere a una verifica su base quinquennale.

18.1. Il Collegio ritiene che le determinazioni assunte dall'Amministrazione e gravate con il ricorso introduttivo sono state adottate nel rispetto della cornice normativa in precedenza richiamata: risultano decisivi gli elementi di giudizio di cui all'art. 1032 mentre per quel che attiene all'art. 1311 l'indicazione di alcuni "anni di anzianità nel grado di appuntato" ai fini dell'avanzamento nel grado di Appuntato Scelto, costituisce il presupposto temporale dal quale non è dato trarre la conclusione che le valutazioni in questione debbano essere necessariamente quinquennali soprattutto nel caso in cui esse si concludono con un giudizio di non idoneità, superabile con una nuova valutazione (come poi disposto con il comma 4 bis dell'art. 1311 introdotto con il D.Lgs. n. 95 del 2017, art. 24, comma 1 lett. b).

19. Conclusivamente l'appello è infondato e deve essere respinto. Conseguentemente la sentenza gravata merita di essere confermata.

Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli artt. 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.
Conclusione

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore

Antonino Caleca, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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