Il Circolo Ufficiali della Marina Militare ha natura di associazione fra privati, con la conseguenza che le deliberazioni di radiazione dei soci sono soggette alla disciplina prevista dal codice civile e le controversie ad esse relative appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Sez. U, Sentenza n. 5335 del 10/05/1993 (Rv. 482289)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Antonio BRANCACCIO Primo Presidente
" Vincenzo SALAFIA Pres. di Sez.
" Romano PANZARANI Consigliere
" Francesco FAVARA "
" Raffaele NUOVO "
" Renato SGROI "
" Alessandro PAOLUCCI "
" Francesco AMIRANTE "
" Alfio FINOCCHIARO Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4951/92 del R.G. AA.CC., proposto da
MARIA GIUDITTA BOLDRINI CRISTOFANETTI, elett.te dom.ta in Roma, Via Veneto n. 96 c/o lo studio dell'avv.to Enrico Zaffarani che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
ENTE CIRCOLI DELLA MARINA MILITARE E IL CIRCOLO UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE DI ROMA, in persona dei loro legali rappresentanti p.t., elett.te dom.ti in Roma, Via Nicolò Piccolomini n. 34 c/o lo studio dell'avv.to Guido Viola che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso.
Controricorrenti
Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma iscritto al n. 45093/91 R.G.
Udita nella Pubblica Udienza tenutasi il giorno 19.2.93 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Finocchiaro.
Uditi gli avv.ti Vitolo e Ammassari p.d.
Udito il P.M., nella persona del Dr. Di Renzo, avv.to gen.le c/o la Corte Suprema di Cassazione che ha concluso per la giurisdizione ordinaria.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 3/4 luglio 1991, Maria Giuditta Boldrini Cristofanetti conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Roma, nonché l'Ente Circoli della Marina Militare per sentire annullare e, comunque, dichiarare inefficace il provvedimento di radiazione da socia del Circolo adottato nei suoi confronti il 18 gennaio 1991.
Le associazioni convenute si costituivano in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione dell'a.g.o.
In pendenza di tale giudizio la Boldrini Cristofanetti ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale chiede che venga affermata la giurisdizione dell'a.g.o. a conoscere della controversia, mentre le parti intimate, nel costituirsi con controricorso, insistono per la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.
Motivi della decisione
A sostegno del ricorso la ricorrente invoca:
- l'inesistenza di norme statutarie che collochino il Circolo in una posizione di supremazia rispetto a quella degli associati;
- la presenza nello stesso Statuto di norme che conferiscono veri e propri diritti soggettivi ai soci;
- l'obbligo di corrispondere, in via semestrale anticipata, una certa quota imposta al socio per godere di prestazioni offerte dal Circolo;
- la formulazione dell'art. 29-bis dello Statuto in tema di radiazione del socio analoga a quella contenuta nell'art. 24 c.c., che disciplina l'espulsione del socio di un ente associativo privato;
- la circostanza che gli enti convenuti si sono costituiti a mezzo di un avvocato del libero foro e non per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, come avrebbero dovuto fare se gli stessi avessero avuto una personalità di diritto pubblico.
Per l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo l'Ente Circoli della Marina Militare ed il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Roma oppongono:
- la costituzione dell'Ente con R.D. 27 ottobre 1937, n. 1935, su proposta del Capo del Governo;
- la sottoposizione al visto ed alla registrazione della Corte di Conti del decreto di riconoscimento e delle modificazioni apportate allo stesso;
- la presidenza dell'Ente Circoli affidata ad un Ufficiale Ammiraglio, coadiuvato da un Vice-Presidente, entrambi nominati dal Ministro della Difesa;
- l'assegnazione di tutto il personale assegnato al funzionamento dell'Ufficio di segreteria da parte del Ministero;
- la possibilità di sovvenzioni da parte del Ministero, con servizio di cassa disimpegnato da un cassiere del Ministero;
- l'ingerenza da parte dell'autorità amministrativa in tema di determinazione delle quote sociali;
- la necessità dell'intervento dell'Amministrazione per l'istituzione di circoli in altre sedi;
- la vigilanza sugli atti della Presidenza attribuita al Segretario Generale della Marina Militare;
- la possibilità di sottoporre i soci morosi, che rivestono la qualifica di ufficiali o sottufficiali, a provvedimenti amministrativi e disciplinari.
Il ricorso è fondato sulla base delle considerazioni che seguono.
Dallo statuto dell'Ente Circoli della Marina Militare risulta che i Circoli della Marina Militare hanno lo scopo di assicurare agli Ufficiali ed ai Sottufficiali della Marina Militare un ambiente di convegno e di svago nelle ore non destinate al servizio, di offrire loro i vantaggi di una organizzazione sportiva e ricreativa e di rafforzare i vincoli di solidarietà militare (art. 6).
La natura della finalità cui l'attività del Circolo è preordinata non vale da sola ad attribuire ad esso natura pubblica, perché il raggiungimento di fini aventi natura etica ed ideale eventualmente coincidenti con quelli dello Stato non è elemento sufficiente per il riconoscimento della qualità di ente pubblico all'organismo che li persegue, ove, come nella specie, tali fini non siano esclusivi dello Stato o di enti pubblici nel senso che solo ad essi ne sia istituzionalmente riservata la realizzazione (Cass. 15 marzo 1982, n. 1681; Cass. 24 ottobre 1977, n. 4560).
Tutti gli altri punti sottolineati dai controricorrenti corrispondono ad altrettante disposizioni dello statuto del Circolo e trovano giustificazione nella qualità personale dei soci - normalmente Ufficiali e Sottufficiali della Marina in servizio - anche se non mancano fra gli stessi soci aggregati non aventi tale qualifica.
In una tale situazione appare comprensibile che all'atto della costituzione del Circolo e per il suo funzionamento sia stata riservata all'autorità militare una serie di poteri di incidenza sull'attività dell'organismo per evitare situazioni di attrito.
In questa prospettiva la circostanza della vigilanza del Segretario Generale della Marina Militare sugli atti della Presidenza si presenta come uno strumento predisposto dallo Statuto per offrire ai soci la possibilità di comporre le relative vertenze mediante l'affidamento alle determinazioni di un soggetto idoneo, per la carica ricoperta, a riscuotere la fiducia degli interessati.
Né può arguirsi nulla in contrario dalla circostanza che i soci ordinari "che siano Ufficiali od Aspiranti in s.p.e. o del ruolo speciale oppure Sottufficiali in carriera o del ruolo riassunti saranno perseguibili" - ove si rendano inosservanti agli obblighi statutari e regolamentari dei Circoli - "con provvedimenti disciplinari ed amministrativi, senza perdere la qualità di soci".
Nella specie, infatti, quello che rileva non è la pretesa natura pubblica del Circolo, ma la qualità "militare" dei soci, che li rende soggetti a provvedimenti in conseguenza di comportamenti contrari al loro status.
Né può ricavarsi alcunché dal fatto che il Circolo sia stato costituito con R.D. su proposta del Capo del Governo dal momento che ai sensi dell'art. 12, comma 1, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.
Mentre quindi nessuno degli elementi valorizzati dai controricorrenti ha carattere determinante ai fini della qualificazione del Circolo, è invece decisiva la considerazione che esso è stato costituito per l'attribuzione ai suoi soci di una serie di vantaggi di varia natura, al di fuori di ogni collegamento con finalità di pubblico interesse istituzionalmente perseguite dallo Stato o da altri enti pubblici.
Il Circolo ha quindi natura di associazione fra privati cittadini, pur se caratterizzati dalla qualifica di Ufficiali (e Sottufficiali) della Marina Militare, fra i soci ordinari; con la conseguenza che le deliberazioni di radiazione dei soci sono soggette alla disciplina prevista dal codice civile e le controversie ad esse relative appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
La ricorrente ha diritto al rimborso delle spese di questa fase di giudizio;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e condanna i controricorrenti, in solido, a rimborsare alla ricorrente le spese di questa fase di giudizio, liquidate in L. 123.600 oltre a L. 1.500.000, a titolo di onorari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte di cassazione il giorno 19 febbraio 1993.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 MAGGIO 1993.
08-12-2020 17:16
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