Il mobbing nel pubblico impiego e onere della prova.
Per ritenersi integrata la fattispecie di mobbing è necessario il ricorrere dei seguenti elementi: a) molteplicità dei comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio .
Per quanto concerne il lavoro pubblico per configurarsi una condotta di mobbing è necessaria la sussistenza di un disegno persecutorio tale da rendere tutti gli atti dell'amministrazione non già funzionali all'interesse generale a cui sono normalmente diretti, quanto piuttosto a dare esecuzione a tale disegno .
Sotto il profilo probatorio, il lavoratore che lamenta di essere vittima di una condotta mobbizzante non può limitarsi ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi, ma deve quantomeno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione. Incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. La riconosciuta dipendenza delle malattie da una causa di servizio implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 c.c., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici.
La domanda di risarcimento dei danni discendenti da illecito demansionamento e mobbing non può essere accolta qualora il lavoratore non abbia tempestivamente impugnato i provvedimenti organizzativi, ritenuti illegittimi ed adottati dall'Amministrazione nell'ambito della sua attività gestionale, da cui è derivata l'asserita modifica peggiorativa del rapporto lavorativo. A questo proposito si osserva che il pubblico dipendente è tenuto a reagire prontamente contro gli ordini illegittimi, compresi quelli che ledono le sue prerogative professionali, giacché il “metus” del lavoratore nei confronti del datore di lavoro – che giustifica la mancata immediata reazione – è tipico dei rapporti senza stabilità.
Pubblicato il 23/03/2020N. 00536/2020 REG.PROV.COLL.N. 00368/2017 REG.RIC.R E P U B B L I C A I T A L I A N AIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia(Sezione Terza)ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 368 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio De Gregorio, condomicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia; controMINISTERO DELL'INTERNO-Questura di Milano, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettualedello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; perlacondannadel Ministero dell'Interno al risarcimento del danno causato al ricorrente.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 il dott. StefanoCeleste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTOIl sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, riferisce di aver prestato servizio pressola Polizia di Stato e di essere stato assegnato, a decorrere dal 26 giugno 1999,presso il Reparto a cavallo-Dipartimento di Milano, inizialmente con laqualifica di Agente in prova e, successivamente, con qualifiche superiori sinoal raggiungimento della qualifica di Assistente Capo.Il sig. -OMISSIS- riferisce altresì di essere in possesso dei brevetti sportivifederali FISE-CONI di Istruttore di Equitazione 1^ liv. e di Giudice SportivoFISE di più discipline olimpiche, nonché di essere stato ammesso apartecipare al 25^ corso di Istruttore Militare di Equitazione presso la ScuolaMilitare di Equitazione di Montelibretti al fine di conseguire la qualifica, poieffettivamente ottenuta, di responsabile di scuderia e di Istruttore diEquitazione. Riferisce infine di aver ottenuto, a seguito della frequenza di unapposito corso organizzato dal Ministero dell'Interno con la collaborazionedell'Università di medicina-veterinaria di Perugia, l'ulteriore qualifica diinfermiere veterinario per quadrupedi.Il ricorrente sostiene che, a decorrere dall'anno 2004, il suo diretto superioreavrebbe tenuto nei suoi confronti una condotta mobbizzante consistente neldemansionamento e, più precisamente, nella persistente assegnazione dicompiti non confacenti alla sua qualifica (compiti consistentinell'effettuazione di servizi di pattugliamento a cavallo e, soprattutto, dipulizia box nonché di strigliatura cavalli da utilizzare in pattuglia dagli agentiin possesso di qualifica, quella di cavaliere, ritenuta inferiore alla sua).L'interessato deduce che tale comportamento mobbizzante, caratterizzatocome appena detto da demansionamento a da sostanziale accantonamento emarginalizzazione in ambito lavorativo, sarebbe stato causa di uno statopatologico di carattere psicosomatico che ha determinato la sua inidoneitàpermanente al servizio di istituto.Con il ricorso in esame, il sig. -OMISSIS- chiede pertanto che il Ministerodell'Interno venga condannato al risarcimento dei danni connessi a tale stato patologico. In particolare chiede che l'Amministrazione venga condannata acorrispondergli una somma complessiva pari ad euro 995.760, di cui euro496.820 a titolo di danno biologico, euro 150.000 per il danno dademansionamento professionale, euro 100.000 per il danno alla vita direlazione-danno esistenziale ed euro 248.940 per il danno morale.Si è costituito in giudizio, per opporsi all'accoglimento delle domande avverse,il Ministero dell'Interno.In prossimità dell'udienza di discussione del merito, le parti hanno depositatomemorie insistendo nelle proprie conclusioni.Tenutasi la pubblica udienza in data 11 febbraio 2020, la causa è statatrattenuta in decisione.Come anticipato, il ricorso in esame è stato proposto per ottenere lacondanna del Ministero dell'Interno al risarcimento dei danni asseritamentecagionati al ricorrente dalla condotta mobbizzante tenuta dal suo direttosuperiore che, dall'anno 2004 sino all'anno 2016, avrebbe persistentementeassegnato allo stesso ricorrente compiti non confacenti alla sua qualificaprofessionale. Si è detto, in particolare, che il sig. -OMISSIS- ha acquisito laqualifica di Istruttore di Equitazione, qualifica che, riferisce lo stesso sig. -OMISSIS-, abilita non solo all'addestramento edinsegnamento/aggiornamento dei cavalieri, ma anche a svolgere le funzioni diresponsabile di scuderia nonché ad effettuare il continuo addestramento emovimento dei cavalli della Polizia al fine di garantire che venganosalvaguardate le loro necessità etologiche attraverso il giornaliero svolgimentodelle tre andature. Si è detto infine che il ricorrente ha altresì conseguito laqualifica di infermiere veterinario per quadrupedi.Come illustrato, l'interessato sostiene che, a decorrere dall'anno 2004, il suodiretto superiore lo avrebbe costantemente adibito a mansioni diverse edinferiori rispetto a quelle connesse alle suddette qualifiche, in particolareassegnandolo a servizi di pattuglia a cavallo e, soprattutto, assegnandoglicompiti di pulizia box e strigliatura cavalli. Questo continuo demansionamento sarebbe causa di uno stato patologico che, oltre ad esserefonte di danno biologico, avrebbe provocato un danno alla vita di relazione.A comprova di quanto sopra, è stata depositata la seguente documentazione:a) verbale della CMO del 10 ottobre 2017 che ha accertato l'inidoneitàpermanente del ricorrente allo svolgimento del servizio di istituito presso laPolizia di Stato a causa della seguente patologia: disturbo dell'adattamentocon ansia umore depresso cronico e disturbo di panico; b) perizia medicaredatta dalla dr.ssa -OMISSIS-, da cui risulta una diagnosi di “episodiodepressivo maggiore persistente, disturbo post traumatico cronico e disturbida attacchi di panico”, patologia che nella stessa perizia viene causalmentericondotta alla condotta mobbizzante subita in ambiente lavorativo; c) periziaredatta dal dr. -OMISSIS-in cui si afferma che il continuo demansionamentolavorativo subito dal ricorrente e la correlata situazione di stress costituisconocausa della seguente patologia: disturbo dell'adattamento in terapiafarmacologica reattivo a stress lavorativo, “postumi di episodio sincopale concontusione polso destro e caviglia destra, disturbo da attacchi di panico,depressione con episodi di ansia acuta”, per un danno biologico pari al 70 percento; d) perizia redatta dall'Ambulatorio di medicina del lavoro eprevenzione del disagio da lavoro e mobbing dell'ASL Roma 2 che concludeaffermando la “presenza di disagio da stress lavoro correlato”; e) pareremedico-legale redatto dal dr. -OMISSIS-, che accerta la sussistenza di unapatologia correlata a mobbing e stress lavorativo che provoca una invaliditàpari al 70 per cento.Per tutti questi motivi, come detto, il ricorrente chiede che l'Amministrazionevenga condannata a corrispondergli una somma complessiva pari ad euro995.760, di cui euro 496.820 a titolo di danno biologico, euro 150.000 per ildanno da demansionamento professionale, euro 100.000 per il danno alla vitadi relazione-danno esistenziale ed euro 248.940 per il danno morale.Ritiene il Collegio che la domanda non possa essere accolta per le ragioni diseguito esposte.
Come ormai noto, il “mobbing” consiste in una forma di terrorismopsicologico attuato in ambito lavorativo, che implica un atteggiamento ostile enon etico posto in essere in forma sistematica, e non occasionale edepisodica, da una o più persone nei confronti di un solo individuo il qualeviene a trovarsi in una situazione indifesa e fatto oggetto di una serie diiniziative vessatorie e persecutorie. Questo comportamento costituisce spessocausa di patologie che, se accertate, determinano in capo al datore di lavorol'obbligo di provvedere al risarcimento del danno, obbligo da ricondurreall'art. 2087 cod. civ. il quale, come noto, impone al datore di lavoro ditutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori subordinati.Come precisa la giurisprudenza, affinché possa ritenersi integrata la fattispeciedi mobbing è dunque necessario il ricorrere dei seguenti elementi: a)molteplicità dei comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche lecitise considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modomiratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intentovessatorio; b) evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c)nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e ilpregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) prova dell'elementosoggettivo, cioè dell'intento persecutorio (cfr. Cassazione civ., sez. lavoro, 4giugno 2015, n. 11547; Consiglio di Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 284;id., sez. III, 1 agosto 2014, n. 4105; id., sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4135; id. sez.VI, 12 marzo 2012, n. 1388).Per quanto concerne in particolare il lavoro pubblico, la stessa giurisprudenzaha puntualizzato che, per configurarsi una condotta di mobbing è necessariala sussistenza di un disegno persecutorio tale da rendere tutti gli attidell'amministrazione non già funzionali all'interesse generale a cui sononormalmente diretti, quanto piuttosto a dare esecuzione a tale disegno (cfr.Consiglio di Stato, sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1609; id. VI, 15 giugno 2011, n.3648).
La sussistenza di una sistematica volontà dell'Amministrazione di attuarel'intento persecutorio, indipendentemente dalla rispondenza degli atti e deicomportamenti assunti all'interesse pubblico, permette di distinguere fracondotta mobbizzante (da un lato) e fisiologica gestione del personalesfavorevole alle aspirazioni di quest'ultimo (dall'altro), aspirazioni che,nell'ambito del pubblico impiego (e soprattutto nell'ambito degli ordinamentifortemente gerarchizzati quale quello della Polizia di Stato), non semprepossono essere assecondate ed anzi vengono spesso sacrificate se contrastanticon le esigenze di servizio.Sotto il profilo probatorio si è inoltre chiarito che il lavoratore che lamenta diessere vittima di una condotta mobbizzante non può limitarsi ad allegarel'esistenza di specifici atti illegittimi, ma deve quantomeno evidenziare qualcheconcreto elemento in base al quale il giudice amministrativo possa verificare lasussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato allavessazione o alla prevaricazione (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 4135 del 2013cit.). A questo proposito si osserva che la responsabilità del datore di lavoroper i danni derivanti da condotte mobbizzanti scaturisce, come detto, dall'art.2087 cod. civ. il quale, secondo la giurisprudenza, “non configura un'ipotesi diresponsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro vacollegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da normedi legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causadell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenzadi tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nessotra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di talicircostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottatotutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattiadel dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi”. La stessagiurisprudenza ha anche affermato che “la riconosciuta dipendenza dellemalattie da una causa di servizio implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezzadell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualitàintrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dallogoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativoper un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambitodell'art. 2087 c.c., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata acriteri probabilistici e non solo possibilistici” (cfr. Cassazione civ., sez, lav., 29gennaio 2013, n. 2038).Va infine osservato che la giurisprudenza ha anche rilevato che la domanda dirisarcimento dei danni discendenti da illecito demansionamento e mobbingnon può essere accolta qualora il lavoratore non abbia tempestivamenteimpugnato i provvedimenti organizzativi, ritenuti illegittimi ed adottatidall'Amministrazione nell'ambito della sua attività gestionale, da cui è derivatal'asserita modifica peggiorativa del rapporto lavorativo (cfr. Consiglio di Stato,Sez. VI, 12 marzo 2015, n. 1282; id., sez. III, 5 febbraio 2015, n. 576; T.A.R.Sicilia Catania, sez. III, 3 aprile 2018, n.687; T.A.R. Molise, sez. I, 19 gennaio2016, n. 23). A questo proposito si osserva che il pubblico dipendente ètenuto a reagire prontamente contro gli ordini illegittimi, compresi quelli cheledono le sue prerogative professionali, giacché il “metus” del lavoratore neiconfronti del datore di lavoro – che giustifica la mancata immediata reazione– è tipico dei rapporti senza stabilità.Illustrato in questo modo il quadro normativo e giurisprudenziale in cui siinnesta la presente controversia, ritiene Collegio che, come anticipato, ilricorso non possa essere accolto.Va in primo luogo difatti osservato che nessuno degli ordini di servizio chehanno assegnato al ricorrente compiti ritenuti non in linea con la sua qualificaprofessionale è stato tempestivamente impugnato. Tale elemento, per leragioni sopra illustrate, è già di per sé decisivo ai fini del rigetto della domandarisarcitoria.
In ogni caso, si deve rilevare come l'interessato non abbia comunque fornitola prova della condotta illecita tenuta dall'Amministrazione, ed in particolarenon abbia fornito la prova dell'esistenza di un sovrastante disegnopersecutorio, finalizzato alla sua emarginazione in ambito lavorativo.Come ripetuto, il ricorrente avanza le sue pretese affermando che il suosuperiore gerarchico, a decorrere dall'anno 2004, lo avrebbe sistematicamenteimpiegato in due servizi ritenuti dequalificanti non confacenti alle qualificheda egli possedute di responsabile di scuderia e di Istruttore di Equitazionenonché di infermiere veterinario per quadrupedi.Va però osservato che tali qualifiche non sono previste dalle norme chedisciplinano l'ordinamento del personale della Polizia di Stato, contenute neld.P.R. n. 335 del 1982, e non possono, quindi, delimitare l'ambito delleprestazioni che tale personale è tenuto ad espletare in base alle disposizionicontenute in tale corpo normativo.Si può dire, in altre parole, che le qualifiche di Istruttore di Equitazione e diinfermiere veterinario per quadrupedi abilitano chi ne è in possesso a svolgeregli specifici compiti connessi alle conoscenze acquisite frequentando i corsiche le attribuiscono, ma non modificano certo lo status del dipendente, ilquale è comunque tenuto a svolgere tutte le prestazioni connesse alla sua verae propria qualifica di appartenenza attribuita secondo le disposizionicontenute nel d.P.R. n. 335 del 1982 il quale, come noto, all'art. 1, individuaesclusivamente i seguenti ruoli: a) ruolo degli agenti e assistenti; b) ruolo deisovrintendenti; c) ruolo degli ispettori; c-bis) carriera dei funzionari.Per quanto riguarda in particolare il personale inquadrato nella qualifica diAssistente (qualifica posseduta dal ricorrente), l'art. 5, comma 2, del suddettod.P.R. stabilisce che .
Come si vede, la norma è chiara nel prevedere che il personale appartenete alruolo degli Assistenti può essere chiamato ad espletare mansioni esecutive allequali possono essere ben ricondotti i compiti di pattugliamento in servizioippomontato. Non si può pertanto ritenere che l'assegnazione di tale incaricoal ricorrente costituisca demansionamento che denota comportamentomobbizzante.Per quanto concerne poi i compiti di pulizia box e strigliatura cavalli, ilricorrente ha depositato in giudizio diverse relazioni di servizio che peròrisultano eccessivamente generiche non essendo possibile da esse ricavare se,effettivamente, l'attività in concreto svolta dal ricorrente per tutto l'arcodell'orario lavorativo sia consistita nella strigliatura ovvero nella rimozionedello stallatico e nel rifacimento delle lettiere. In ogni caso non sono statidepositati ordini di servizio del superiore gerarchico che abbiano dispostospecificamente in tal senso.Si deve dunque ritenere che, pur avendo il ricorrente addotto (attraverso laproduzione di documentazione medica) significativi elementi che possono farpresumere la sussistenza di un collegamento causale fra la seria patologia chelo affligge e l'attività lavorativa svolta, non sia stata data la prova dellasussistenza di un disegno persecutorio attuato dall'Amministrazione il quale,come detto, costituisce elemento imprescindibile per poter affermare lasussistenza della fattispecie di mobbing.Ne consegue che, come ripetuto, la domanda risarcitoria proposta in questasede non può essere accolta.La copiosa documentazione medica prodotta che fa presumere che la seriapatologia che affligge il ricorrente sia in qualche modo connessa all'attivitàlavorativa da egli svolta induce il Collegio a ritenere che la domandarisarcitoria, anche se infondata, sia stata proposta sulla base di ragionevolielementi. Sussistono dunque giustificate ragioni per disporre lacompensazione delle spese di giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2,del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4,del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, mandaalla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi datoidoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020con l'intervento dei magistrati:Ugo Di Benedetto, PresidenteStefano Celeste Cozzi, Consigliere, EstensoreValentina Santina Mameli, ConsigliereL'ESTENSOREIL PRESIDENTEStefano Celeste CozziUgo Di BenedettoIL SEGRETARIOIn caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessatinei termini indicati
28-03-2020 12:28
Richiedi una Consulenza