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Sentenza

In base al combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del codice dell'ordina...
In base al combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010) e 10, L. n. 189 del 1959, al personale della Guardia di finanza continuano ad applicarsi automaticamente tutte le disposizioni in materia di disciplina previste per gli appartenenti all'Esercito Italiano, e ciò per il carattere strutturalmente militare del Corpo e per la sua sottoposizione alla disciplina militare.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9622 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Gamberini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comando Interregionale Guardia di Finanza Centro-Settentrionale, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le note di udienza depositate in data 23 giugno 2020 dall'appellante;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2020 il Cons. Alessandro Verrico e udito l'avvocato Nicola Gamberini ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 D.L. n. 28 del 2020;

Visto il D.L. n. 28 del 2020;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Emilia Romagna, sede di Bologna (R.G. n. -OMISSIS-), l'odierno appellante impugnava il provvedimento del Comando Interregionale della Guardia di Finanza Centro-Settentrionale del 20 dicembre 2012, con cui veniva disposta nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 867, comma 5 e 923, comma 5, c.m. la perdita del grado per rimozione con decorrenza dal 26 aprile 2012, cioè dalla data di cessazione dal servizio per congedo assoluto dovuto ad infermità non derivante da causa di servizio, e la conseguente risoluzione del rapporto d'impiego.

1.1. In particolare ha censurato che:

a) quelle disposizioni non risultano applicabili al personale del Corpo della Guardia di finanza, poiché non espressamente richiamate negli articoli dal 2146 al 2149 c.m., con la conseguenza della irretroattività del provvedimento, potendo decorrere il medesimo dal giorno in cui lo stesso è stato adottato (20 dicembre 2012) o dal giorno della notifica all'interessato (21 gennaio 2013) e non da data precedente;

b) se, al contrario, dovesse essere affermata l'applicabilità in toto del titolo V, capi I, II, III del Libro Quarto del Codice, andrebbe rilevata la profonda dicotomia esistente tra il comma 8 dell'art. 2149 e l'art. 866 in esso richiamato, in quanto la prima disposizione, facendo rimando all'art. 866, prevedrebbe solo per la Guardia di finanza, la necessità di un giudizio disciplinare in presenza di condanne che comportino l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

c) sarebbe stato violato il diritto di difesa di cui al Capo IV del Titolo VIII del Libro Quarto del Codice, espressamente applicabile in ragione dell'art. 2136 c.m., atteso che l'inquisito, non più militare appartenente al Corpo in quanto in congedo assoluto, non si è potuto avvalere di un avvocato del libero foro bensì ha dovuto nominare un militare del Corpo purché di grado inferiore all'inquirente.

2. Il T.a.r., con la sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio, nella misura di Euro 3.000, 00.

Secondo il Tribunale, in particolare:

a) il differimento del provvedimento di perdita del grado è causato dalla necessità di attendere che il processo penale si concluda con una sentenza irrevocabile e, pertanto, giustifica l'applicazione retroattiva degli effetti del provvedimento, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto d'impiego del ricorrente per congedo assoluto;

b) il ricorrente doveva essere difeso nel procedimento disciplinare da altro militare e non da un avvocato del libero foro perché la sottoposizione al giudizio disciplinare presuppone la permanenza dello status di militare anche se dal 26 aprile 2012 era stato dichiarato non idoneo al servizio militare incondizionato.

3. Il ricorrente originario ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario, affidandosi ad un unico complesso motivo (da pagina 3 a pagina 8 del ricorso), in cui si deduce, nella sostanza, l'inapplicabilità degli artt. 867 e 923 c.m. alla Guardia di finanza.

3.1. Nessuno si è costituito per l'Amministrazione appellata.

4. Con D.P. n. 1016 del 1922 giugno 2020 - che il Collegio condivide pienamente - è stata respinta la richiesta di discussione da remoto presentata dalla parte ricorrente, ex art. 4, comma 1, D.L. n. 28 del 30 aprile 2020, in data 11 giugno 2020, perché depositata tardivamente rispetto al temine sancito dal medesimo art. 4 (venti giorni liberi antecedenti l'udienza pubblica di discussione fissata al 25 giugno c.a.).

4.1. All'udienza del 25 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

5. Preliminarmente deve essere rilevata la nullità della notificazione del gravame, in quanto posta in essere dalla parte appellante presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, piuttosto che presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede a Roma, in base al combinato disposto degli artt. 144 comma 1 del c.p.c. e 11 comma 3 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1, L. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10 comma 3, L. 3 aprile 1979, n. 103) ed in ragione della mancata costituzione dell'Amministrazione appellata (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8740).

6. Ciò nonostante, il Collegio ritiene di dover esaminare nel merito l'appello, attesa la manifesta infondatezza dello stesso.

6.1. Al riguardo, occorre sinteticamente premettere in punto di fatto che:

i) il ricorrente veniva condannato con sentenza definitiva della Corte di cassazione del 19 giugno 2012 alla pena di -OMISSIS-, con applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per aver commesso, in concorso con altro ufficiale, i reati di cui agli artt. 56, 81, 110 e 317 c.p., di cui agli artt. 110, 81, comma 2 e 358 c.p. e di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 479 e 81 n. 2 c.p.;

ii) successivamente la Guardia di finanza avviava un'inchiesta formale che culminava nella l'irrogazione della sanzione disciplinare della rimozione (determinazione del Comandante Interregionale dell'Italia Centro-Settentrionale del 20 dicembre 2012).

6.2. Ciò premesso, il Collegio, richiamando i consolidati principi della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, nn. 1864 del 2020, 1826 del 2020, 486 del 2020), osserva che:

- in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del codice dell'ordinamento militare e 10, L. n. 189 del 1959, al personale della Guardia di finanza continuano ad applicarsi automaticamente tutte le disposizioni in materia di disciplina previste per gli appartenenti all'Esercito Italiano (e ciò per il carattere strutturalmente militare del Corpo e per la sua sottoposizione alla disciplina militare - cfr. Corte Cost. n. 35 del 2000 e n. 30 del 1997);

- l'art. 2149, comma 8, cod.ord.mil. stabilisce che la perdita del grado, con riferimento al personale della Guardia di finanza, consegue, di regola, a procedimento disciplinare, "fermo restando quanto previsto dall'articolo 866", ai sensi del quale, per quanto qui di interesse, "la perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione"; dal combinato disposto delle due norme, dunque, si trae che, nei particolari casi in cui un militare della Guardia di finanza sia attinto da una condanna penale definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o per delitto (comune) che comporti la pena accessoria della rimozione, l'effetto giuridico della rimozione si produca di pieno diritto, senza che sia necessario instaurare il procedimento disciplinare (o, eventualmente, proseguire il procedimento in precedenza già avviato);

- peraltro, l'art. 2149, comma 8, del codice, nel dettare tale disciplina di coordinamento, presuppone logicamente proprio l'applicazione, tra l'altro, anche dell'art. 867 del codice (sebbene non espressamente richiamato);

- la novella apportata dal D.Lgs. n. 126 del 2018 (che ha incluso nell'art. 2136 il richiamo, tra l'altro, anche all'art. 867) non ha avuto valenza innovativa, ma semplicemente ricognitiva, in ossequio a ragioni di chiarezza e di qualità della regolazione.

6.3. Con riferimento al caso in esame, risulta pertanto legittima la disposta applicazione delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare anche al personale del Corpo della Guardia di finanza, con conseguenziale retroazione degli effetti del provvedimento di perdita del grado alla data di cessazione del rapporto d'impiego per congedo assoluto a causa di infermità non dipendente dal servizio.

6.4. Osserva il Collegio per completezza che si palesa infondata anche la terza censura dell'originario ricorso di primo - comunque non riproposta in questo grado con l'appello in trattazione - attinente alle lesione del diritto di difesa: invero, il giudizio disciplinare presuppone la permanenza dello status di militare che caratterizza anche la posizione di stato del congedo assoluto e, dunque, l'applicabilità della disciplina del codice militare che, ratione temporis, non consentiva la nomina di un avvocato quale difensore dell'incolpato ma solo di un altro collega militare.

7. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l'appello deve essere respinto.

8. Stante la mancata costituzione dell'Amministrazione appellata, nulla deve essere disposto in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello R.G. n. 9622/2019, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Così deciso dal Consiglio di Stato, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2020 svoltasi ai sensi dell'art. 84 del D.L. n. 18 del 2020 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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