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Sentenza

In materia di equo indennizzo, per sconfessare la valutazione medica negativa re...
In materia di equo indennizzo, per sconfessare la valutazione medica negativa resa dal Comitato di Verifica, il soggetto interessato è onerato di addurre fatti e accadimenti specifici, occorsi in servizio, totalmente estranei al normale grado di stress e usura, anche di tipo climatico, che caratterizza il lavoro dell'agente di polizia penitenziaria o del militare, tali da rendere credibile un possibile nesso eziologico tra i fatti suddetti e la patologia e non limitarsi a fornire una propria diversa analisi, peraltro quanto mai assertiva, tendente a sostituire valutazioni proprie a quelle dell'organo tecnico a ciò deputato, anche eventualmente supportate da difformi conclusioni raggiunte da sanitari compulsati autonomamente dalla parte.
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 27/04/2020, n. 712
 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2014, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta De Marco, domiciliato presso la Segreteria del Tar n Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. da Fiore, 34;

per l'annullamento

della determinazione del Ministero della Giustizia n. -OMISSIS-di rigetto della domanda di causa di servizio e di concessione di equo indennizzo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2020, celebrata nelle forme di cui all'art. 84 D.L. n. 18 del 1920, la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

1. -OMISSIS-, assistente capo del corpo della polizia penitenziaria presso la casa circondariale di -OMISSIS- prima e di -OMISSIS- poi, ha chiesto l'annullamento della determinazione del Ministero della Giustizia n. -OMISSIS-/cs del 09.04.2014 e del relativo parere del Comitato di verifica n. -OMISSIS- del 10.07.2013 di diniego di dipendenza di infermità da causa di servizio e della relativa indennità per violazione dell'art. 3 l. proc., eccesso di potere per carenza di istruttoria, ingiustizia grave e manifesta e travisamento dei fatti. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno da ritardo mero avendo l'amministrazione provveduto sull'istanza con grave violazione dei termini stabiliti dall'art. 14 D.P.R. n. 461 del 2001 ed il risarcimento del danno per mancata concessione dei termini di cui all'art. 10 bis l. proc.

A sostegno della prima domanda ha dedotto - ) che l'Amministrazione nel 2011 gli aveva riconosciuto l'infermità "-OMISSIS-", dichiarandolo non idoneo permanentemente al servizio, ponendolo dapprima nei ruoli civili e poi disponendone la cessazione dal servizio per infermità, a decorrere dal 15.01.2011, - ) che -OMISSIS-, -) che, pertanto, era viziata la valutazione dell'Amministrazione posto alla base del diniego ove afferma che l'infermità riscontrata è "forma di nevrosi, costituita da alterazioni patologiche relativamente stabili del tono dell'umore che, in quanto tali, non sono adeguate alle circostanze e all'ambiente; l'affezione pertanto non è in alcun modo influenzabile dagli eventi esterni e quindi neppure dagli invocati fatti di servizio, che non possono aver assunto alcun ruolo causale né concausale efficiente e determinante".

Si è costituito il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza producendo relazione in cui si deduceva la ragionevolezza della esclusione della causa di servizio non essendovi prova della causalità.

All'udienza pubblica del 20.4.2020, celebrata nelle forme di cui all'art. 84 D.L. n. 18 del 1920, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. La disamina della prima domanda richiede qualche premessa in ordine all'impugnazione sul diniego della dipendenza di infermità da causa di servizio.

Come noto l'art. 14 comma 1 del D.P.R. n. 461 del 2001 prevede che l'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, e, dunque, il parere del Comitato di Verifica è codificato come vincolante per l'Amministrazione che è tenuta a farlo proprio e ad assumerlo come motivazione unica della determinazione finale, con obbligo specifico di motivazione in caso di scostamento (così, Cons. Stato, sez. III, sentenza 18 aprile 2013, n. 2195, T.A.R. Sicilia, I, 6 agosto 2013, n. 1582, T.A.R. Sicilia, I, 23 aprile 2013, n. 907; T.A.R. Veneto, I, 8 agosto 2013, n. 1059).

Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è, a sua volta, espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, non è sindacabile nel merito e può essere censurato per eccesso di potere solo in caso di carenza assoluta di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (v. tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1212; Consiglio di Stato, sez. VI, 08/03/2017, n. 1106; Consiglio di Stato, III, 27 gennaio 2012, n. 404).

Per essere positivo il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio deve accertare la p.a. l'effettiva e comprovata riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale fra i fatti e l'infermità o lesione (art. 11, comma 1, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461). La legge non ritiene sufficiente, a tal fine, la mera "possibile" valenza patogenetica del servizio prestato, ma di contro impone la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia.

Ne deriva per i peculiari casi dei militari/forze dell'ordine/agenti di polizia penitenziaria che solo situazioni critiche ovvero anomale difficoltà ambientali, in quanto eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, di per sé gravose dei militari, possano assurgere a concause efficienti, con esclusione, al contrario, di circostanze e condizioni generiche, riconducibili al novero degli ordinari fattori di rischio, in relazione all'attività svolta (cfr. tra le tante Tar Calabria, sez. I, 16 aprile 2012, n. 388 e sez. II, 16 gennaio 2014, n.83; Tar Napoli, Campania, sez. VII, 5.1.2018, n. 94; Consiglio di Stato, sez. I, 27/08/2013, n. 1232).

Per sconfessare la valutazione medica negativa resa dal Comitato di Verifica, il soggetto interessato è onerato di addurre fatti e accadimenti specifici, occorsi in servizio, totalmente estranei al normale grado di stress e usura, anche di tipo climatico, che caratterizza il lavoro dell'agente di polizia penitenziaria o del militare, tali da rendere credibile un possibile nesso eziologico tra i fatti suddetti e la patologia e non limitarsi a fornire una propria diversa analisi, peraltro quanto mai assertiva, tendente a sostituire valutazioni proprie a quelle dell'organo tecnico a ciò deputato (T.A.R. Roma, Sez. I, 15/11/2016, n. 11320; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 28/10/2019, n. 1762), anche eventualmente supportate da difformi conclusioni raggiunte da sanitari compulsati autonomamente dalla parte (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 10/05/2018, n. 2811 e Consiglio di Stato, sez. IV, 09/04/2018, n. 2140).

2. Venendo alla fattispecie concreta il -OMISSIS- ha sconfessato il giudizio della Commissione, senza accompagnarlo da c.t.p. di parte, affermando l'erroneità della ritenuta irrilevanza causale delle condizioni "esterne" di lavoro e della propria vicenda giudiziaria sulla patologia riscontrata del disturbo dell'adattamento con umore depresso cronico.

Nel disaminare la tesi difensiva occorre rammentare il vaglio che in questa sede è consentito al G.A. in quanto si controverte di un diritto soggettivo ricadente nella giurisdizione esclusiva: al Giudice amministrativo spetta la verifica della spettanza o meno del diritto, piuttosto che il solo riscontro della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato ed in ordine alla specifica motivazione addotta nell'atto amministrativo il Giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti del diritto, potendo, pertanto, disconoscerlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo.

Ebbene, la stessa deduzione del -OMISSIS- dimostra l'infondatezza del motivo di ricorso.

Al di là, infatti, della condivisibilità o meno della irrilevanza dei fattori esterni sulla nevrosi, sostenuta dalla letteratura psichiatrica, nella specie manca l'allegazione di specifici accadimenti scatenanti nel precipuo svolgimento del servizio, eccedenti le ordinarie condizioni lavorative.

Non possono essere, infatti, in essi inquadrati le accuse mosse da alcuni detenuti al -OMISSIS- di asservimento a loro e corruzione: nel ricorso, infatti, si afferma essere la vicenda giudiziaria il fattore eziologico assorbente, fattore però non determinato dallo svolgimento del servizio, che ne è stato piuttosto mera occasione.

Si deve sottolineare in proposito che ad avvalorare la raggiunta conclusione stanno da un lato la circostanza che la sentenza assolutoria è stata adottata "con la formula dubitativa di cui al secondo comma dell'art. 530 c.p.p." (v. motivazione sentenza penale in atti) e dall'altro che il lamentato disturbo non è retrocesso con la collocazione del ricorrente nei ruoli civili, essendo stata in seguito decretata la cessazione del servizio per infermità.

2. Anche la domanda di risarcimento del danno non può trovare accoglimento.

In primo luogo, nessun illecito è riconoscibile per violazione dell'art. 10 bis l. proc. in quanto non iure.

Non si applica, infatti, a il disposto dell'art. 10 bis, L. n. 241 del 1990 con riferimento al procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio, essendo detto procedimento disciplinato analiticamente dal D.P.R. n. 461 del 2001, per cui la disciplina speciale prevale su quella generale dettata dalla legge sul procedimento, ma anche perché l'ultimo periodo del medesimo art. 10 bis che disciplina l'invocato preavviso di rigetto statuisce che tale istituto non si applica ai "procedimenti in materia previdenziale e assistenziale", dunque anche ai procedimenti volti a conseguire il riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio (cfr. TAR Palermo, sez. I, 26 luglio 2018, n. 1657; TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio, 13 marzo 2019, n. 3365; sez. I bis, 1 febbraio 2019, n. 1335; T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 03/09/2019, n. 2112).

In secondo luogo neppure riconoscibile è il preteso danno da ritardo mero.

Per come affermato dall'Adunanza Plenaria (sent. 4 maggio 2018 n. 5) al contrario dell'indennizzo ex art. 2 co. 1 bis l. proc. - nel caso di specie non domandato - la dimostrazione della responsabilità della p.a. per violazione del tempus, in quanto danno da lesione del diritto soggettivo di autodeterminazione negoziale da sussumere in quella di cui all'art. 2043 c.c., onera il privato di fornire la prova, oltre che del ritardo e dell'elemento soggettivo, del rapporto di causalità esistente tra la violazione del termine del procedimento e il compimento di scelte negoziali pregiudizievoli che non avrebbe altrimenti posto in essere.

Ebbene, nella specie il ricorrente non ha allegato nè dato prova che per effetto delle incertezze nella definizione del procedimento abbiano adottato determinazioni pregiudizievoli.

3. Le spese di lite, in ragione dei motivi della decisione e delle difficoltà dei riscontri delle cause delle patologie, possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

1) Rigetta il ricorso proposto da -OMISSIS-;

2) Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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